Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2014 – Frucona Košice / Commissione
(Causa T-11/07 RENV)1
(«Aiuti di Stato – Alcool e alcoolici – Remissione di un debito fiscale nell'ambito di un concordato – Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Venir meno dell’interesse ad agire – Decisione che abroga e sostituisce la decisione impugnata – Non luogo a statuire»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Frucona Košice a.s. (Košice, Slovacchia) (rappresentanti: K. Lasok, QC, J. Holmes, B. Hartnett, barristers, e O. Geiss, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresenti: L. Armati et K. Walkerová, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: St. Nicolaus – trade a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: N. Smaho, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2007/254/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, relativa all’aiuto di Stato C 25/05 (ex NN 21/05), concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice a.s. (GU 2007, L 112, pag. 14).
Dispositivo
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Frucona Košice a.s.
La St. Nicolaus – trade a.s. sopporterà le proprie spese.
________________________1 GU C 56 du 10.3.2007.