Language of document : ECLI:EU:T:2008:242

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

2 luglio 2008 (*)

«Non luogo a statuire»

Nella causa T‑12/07,

Polimeri Europa SpA, con sede in Brindisi, rappresentata dagli avv.ti M. Siragusa, F. Moretti e L. Nascimbene,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci, F. Amato e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, rappresentata dagli avv.ti. S. Kon e L. Farrell,

interveniente,

avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 6 novembre 2006, COMP/F2/D (2006) 1095, adottata nell’ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell’articolo 81 CE (caso COMP/F/38.638‑BR/ESBR), di trasmettere alla società Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, ammessa alla procedura amministrativa in qualità di terzo interessato, la versione non riservata della comunicazione degli addebiti del 6 aprile 2006, indirizzata alla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, e M. Prek e V. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con decisione 6 novembre 2006, COMP/F2/D (2006) 1095 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), adottata nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE (caso COMP/F/38.638‑BR/ESBR), la Commissione faceva pervenire alla società Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (in prosieguo: la «Michelin» o «l’interveniente»), una versione provvisoria e non riservata della comunicazione degli addebiti del 6 aprile 2006, indirizzata alla ricorrente, la Polimeri Europa SpA. La trasmissione alla Michelin della versione definitiva e non riservata di tale comunicazione degli addebiti veniva effettuata con lettera della Commissione 10 del novembre 2006.

2        Il 29 novembre 2006 la Commissione adottava la decisione relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 [SEE] (caso COMP/F/38.638 – gomma butadiene e gomma styrene e butadiene del tipo emulsione) [notificata con il numero C(2006) 5700, pubblicazione sommaria nella GU 2008, C 7, pag. 11], in cui constatava, in particolare, che l’impresa comune costituita dall’Eni SpA e dalla ricorrente aveva partecipato dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002 ad una violazione dell’art. 81 CE.

3        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2007, la ricorrente proponeva il presente ricorso di annullamento della decisione impugnata.

4        Con atto separato, depositato nella cancelleria lo stesso giorno e iscritto a ruolo con il numero T‑12/07 R, la ricorrente presentava un’istanza di provvedimenti provvisori sulla base dell’art. 243 CE e degli artt. 104 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale. Tale domanda di provvedimenti provvisori veniva respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 3 maggio 2007.

5        Con atto depositato nella cancelleria il 2 maggio 2007, la Michelin chiedeva di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 10 settembre 2007 tale domanda veniva accolta.

6        Nella sua memoria di intervenuto, depositata in cancelleria il 22 ottobre 2007, l’interveniente affermava che, il 29 luglio 2007, la ricorrente aveva esperito dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano un’azione volta, in particolare, contro l’interveniente e diretta ad ottenere la dichiarazione dell’inesistenza di accordi o di pratiche anticoncorrenziali tra i destinatari della summenzionata decisione della Commissione 29 novembre 2006. La ricorrente avrebbe, in particolare, allegato al suo ricorso dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano la comunicazione degli addebiti del 6 aprile 2006, oggetto del contendere. Conformemente alle norme processuali italiane applicabili, l’interveniente potrebbe consultare liberamente il documento di cui trattasi e ottenerne una copia che potrebbe utilizzare, senza alcun limite, anche nel contesto di altre procedure giurisdizionali. Sulla base di tali affermazioni, l’interveniente faceva valere che il presente ricorso era ormai privo di oggetto. D’altra parte, essa chiedeva che la ricorrente fosse condannata alle spese.

7        In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente confermava i fatti addotti dall’interveniente. La ricorrente aggiungeva che, tenuto conto di tali fatti, qualsiasi tentativo della Commissione di rientrare in possesso della comunicazione degli addebiti controversa in seguito all’eventuale annullamento della decisione impugnata sarebbe stato privo di qualsiasi rilevanza pratica. Essa dichiarava quindi di non opporsi a che il Tribunale constatasse che il ricorso era ormai, «in tutto o in parte», privo di oggetto.

8        Tuttavia, la ricorrente sosteneva di essersi trovata costretta a esperire l’azione dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano e, in tale contesto, a produrre la comunicazione degli addebiti controversa per difendersi contro l’interveniente, che, successivamente alla presentazione del presente ricorso, aveva preteso il risarcimento dei danni asseritamente causati dalle infrazioni addebitate alla ricorrente dalla decisione della Commissione 29 novembre 2006. Facendo valere che al momento della presentazione del presente ricorso essa non poteva prevedere tali sviluppi, la ricorrente chiede che la Commissione sia condannata alle spese o, in subordine, che il Tribunale proceda ad una valutazione in via equitativa delle spese.

9        In risposta al medesimo quesito del Tribunale, la Commissione rilevava che la causa era ormai priva di oggetto e chiedeva che la ricorrente fosse condannata alle spese, comprese quelle sostenute dal Tribunale che avrebbero potuto essere evitate, in base all’art. 90, lett. a), del regolamento di procedura.

10      Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire.

11      Nel caso di specie le parti concordano sul fatto che, in seguito all’azione esperita dalla ricorrente stessa dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano, l’interveniente ha ottenuto la possibilità di avere accesso alla comunicazione degli addebiti controversa e di avvalersene senza alcun limite. Ne consegue che la ricorrente non ha più interesse a continuare nel presente procedimento.

12      In tali circostanze e senza che sia necessario pronunciarsi sull’asserita irricevibilità del presente ricorso fatta valere dalla Commissione nei suoi scritti, con la motivazione che la decisione impugnata non costituirebbe un atto contro il quale è possibile proporre ricorso, occorre constatare che il presente ricorso è ormai privo di oggetto, ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, e che non vi è più luogo a statuire.

 Sulle spese

13      Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

14      Nella fattispecie, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto in seguito proprio al comportamento della ricorrente, che ha allegato al suo atto introduttivo del procedimento dinanzi al Tribunale civile e penale di Milano la comunicazione degli addebiti controversa e, in tal modo, ha permesso all’interveniente di avere accesso alla summenzionata comunicazione degli addebiti e di avvalersene successivamente senza alcun limite. Contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente, le asserite pretese di un risarcimento danni da parte della Michelin non erano affatto imprevedibili al momento della presentazione del presente ricorso, dal momento che la ricorrente vi faceva riferimento nel suo atto introduttivo.

15      Pertanto, occorre condannare la ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dall’interveniente nell’ambito del presente procedimento, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del procedimento sommario, conformemente alle domande di queste ultime in tal senso. Tuttavia non si applica l’art. 90, lett. a), del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:


1)      Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)      La Polimeri Europa SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dalla Manufacture Française des Pneumatiques Michelin nell’ambito del presente procedimento, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del procedimento sommario.

Lussemburgo, 2 luglio 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Lingua processuale: l’italiano.