Language of document : ECLI:EU:C:2019:285

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 3 aprile 2019 (1)

Causa C722/17

Norbert Reitbauer,

Dolinschek GmbH,

B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH,

Elektrounternehmen K. Maschke GmbH,

Klaus Egger,

Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

contro

Enrico Casamassima

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach (Tribunale circoscrizionale di Villach, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Competenze speciali — Articolo 24, punti 1 e 5 — Ripartizione del ricavato di una vendita forzata — Opposizione — Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) — Nozione di “materia contrattuale” — Azione pauliana»






1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bezirksgericht Villach (Tribunale circoscrizionale di Villach, Austria), verte sull’interpretazione degli articoli 7 e 24 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (2) nel contesto dell’«azione di opposizione» austriaca, che, come si vedrà, nella fattispecie equivale in sostanza all’actio pauliana (in particolare, ai fini dell’articolo 7 del menzionato regolamento).

2.        Risulta che, intorno al 150-125 a. C., un praetor di nome Paulus ammise per la prima volta un’azione che consentiva al creditore di impugnare qualsiasi del debitore compiuto in frode del creditore, un’azione che diventerà poi nota come actio pauliana (3). L’articolo 1167, I, del Code Napoléon francese contiene la prima norma codificata sull’action paulienne disponendo che «peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits» (4).

3.        La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito dell’«azione di opposizione» di cui all’articolo 232 dell’Exekutionsordnung (codice austriaco delle procedure esecutive; in prosieguo; l’«EO»), proposta in una controversia relativa alla ripartizione del ricavato della vendita forzata di una casa. Detta azione vede contrapposti, da un lato, gli imprenditori Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs‑GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger e Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH (in prosieguo: i «ricorrenti»), e, dall’altro, il sig. Enrico Casamassima (avvocato; in prosieguo: il «resistente»). I ricorrenti affermano che la loro pretesa sul ricavato della vendita è prevalente rispetto a quella del resistente e che il giudice austriaco è competente ai sensi del regolamento Bruxelles I (rifusione).

4.        Sebbene il giudice del rinvio abbia sollevato le questioni pregiudiziali in relazione all’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento Bruxelles I (rifusione), sono giunto alla conclusione che, nel caso di specie, il fondamento normativo della competenza giurisdizionale del giudice del rinvio potrebbe invece essere ravvisato nell’articolo 7 del regolamento stesso.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento Bruxelles I (rifusione)

5.        Il capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», comprende, inter alia, una sezione 1 («Disposizioni generali») e una sezione 2 («Competenze speciali»). L’articolo 4, paragrafo 1, che figura nella sezione 1, dispone che, «[a] norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6.        Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), collocato nella sezione 2 del medesimo regolamento, «[u]na persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro (…) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio».

7.        L’articolo 24, punti 1 e 5, stabilisce quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1)      in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

(…)

5)      in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione».

B.      Diritto austriaco

8.        Per quanto riguarda la natura dell’azione di opposizione ai sensi dell’articolo 232 dell’EO, in ordine alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un bene immobile è necessaria la trattazione orale; i creditori sono chiamati a dichiarare le proprie pretese sul ricavato della vendita e a fornirne prova documentale. All’udienza viene esaminata la fondatezza e il rango delle pretese creditorie. I creditori e il debitore possono opporsi all’insinuazione delle pretese di altri creditori. Oggetto dell’opposizione possono essere la legittimità, eventualmente la scadenza dell’intero credito o di sue parti, il loro importo, la garanzia offerta dal bene immobile e l’ordine di preferenza risultante dai registri immobiliari, in particolare anche la validità dell’acquisto del diritto ipotecario.

9.        Per quanto rileva ai presenti fini, l’Anfechtungsordnung (regolamento in materia di revocatoria, che è la normativa austriaca concernente l’azione pauliana, «AnfO») prevede che il diritto di proporre l’azione revocatoria spetta quando l’esecuzione sul patrimonio del debitore non ha soddisfatto ovvero non soddisferebbe integralmente le ragioni del creditore e l’esperimento della revocatoria offre una prospettiva di soddisfazione. La revocatoria può essere esperita a fronte dell’intento di sottrarre il patrimonio in frode ai creditori, ivi incluso qualsiasi atto di disposizione gratuito. Qualora l’atto giuridico del debitore sia stato compiuto con l’intento, noto al terzo, di pregiudicare i creditori, il termine per l’esperimento della revocatoria è di dieci anni, negli altri casi di due anni. La revocatoria non è preclusa dal fatto che sia stato conseguito un titolo esecutivo per l’atto revocabile o che quest’ultimo sia stato compiuto in via esecutiva.

II.    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10.      Nel procedimento in esame, viene sottoposta alla Corte la questione se un’azione giudiziaria definita «azione di opposizione» ai sensi dell’EO ricada nella sfera di applicazione dell’articolo 24, punto 5, del regolamento Bruxelles I (rifusione), nel caso in cui l’azione riguardi una controversia tra creditori concorrenti in merito alla ripartizione del ricavato della vendita forzata di una casa.

11.      Più specificamente, il giudice del rinvio solleva tale questione in un contesto in cui si afferma, nell’ambito dell’«azione di opposizione», che il diritto del creditore A (il sig. Casamassima, resistente), fondato su un contratto di mutuo assistito da ipoteca, e che è in concorrenza con il diritto dei creditori B (i ricorrenti Reitbauer e a.), sarebbe inefficace in quanto attributivo di una (indebita) posizione privilegiata al creditore A. Tale eccezione è analoga a quella che nel diritto austriaco è nota come azione revocatoria (Anfechtungsklage).

12.      In caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede se la stessa azione di opposizione ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione).

13.      In base a quanto esposto nell’ordinanza di rinvio, i fatti possono essere riassunti come segue.

14.      Il resistente e la sig.ra Isabel C. (in prosieguo: la «debitrice») sono residenti a Roma (Italia) convivendo quantomeno sino alla primavera del 2014. Nel 2010 essi acquistavano una casa a Villach (Austria); la debitrice veniva iscritta nei registri immobiliari come unica proprietaria. L’ordinanza di rinvio indica, senza fornire ulteriori precisazioni, che tra la debitrice e i ricorrenti sono stati conclusi contratti per estese opere di risanamento della casa, stipulati «unitamente» al resistente.

15.      Poiché le spese dell’opera di risanamento risultavano di gran lunga superiori al budget originariamente previsto, i pagamenti ai ricorrenti venivano sospesi. Dal 2013 in poi, i ricorrenti agivano quindi in giudizio in Austria nei confronti della debitrice; agli inizi del 2014 veniva emessa la prima sentenza di condanna, cui seguivano altre. Avverso tali sentenze la debitrice interponeva appello.

16.      In data 7 maggio 2014, dinanzi ad un giudice in Roma (Italia), la debitrice riconosceva il debito a titolo di mutuo dell’importo di EUR 349 772,95 (5) nei confronti del resistente obbligandosi, sulla base di transazione giudiziaria, a versare al medesimo la somma de qua entro il termine di cinque anni. Inoltre, al fine di garantire il credito del resistente, la debitrice si obbligava a far trascrivere una relativa ipoteca sul bene sito in Villach (Austria).

17.      Il 13 giugno 2014, presso un notaio austriaco con sede a Vienna, veniva stipulato, a garanzia del mutuo de quo, un (ulteriore) atto di ricognizione di debito e di ipoteca ai sensi della legge austriaca. Con tale atto veniva costituito, in data 18 giugno 2014, il diritto di ipoteca sul bene situato in Villach.

18.      Le sentenze a favore dei ricorrenti divenivano eseguibili solo successivamente a tale data. I diritti dei ricorrenti derivanti dall’esecuzione forzata sul bene della debitrice risultano pertanto di rango inferiore rispetto al diritto ipotecario del resistente costituito ex contractu.

19.      La transazione giudiziaria del 7 maggio 2014 veniva confermata a Roma in data 3 settembre 2015 come titolo esecutivo europeo (6).

20.      Ai fini della realizzazione dei diritti derivanti dall’ipoteca, nel febbraio del 2016 il resistente chiedeva al giudice del rinvio [il Bezirksgericht Villach (Tribunale circoscrizionale di Villach)] di procedere alla vendita forzata del bene sito in Villach in danno della debitrice. Il bene veniva venduto all’asta nell’autunno del 2016 per EUR 280 000. L’ordine stabilito dal registro catastale determinava l’attribuzione pressoché integrale del ricavato al resistente in forza dei diritti derivanti dall’ipoteca (registrata ai sensi del diritto austriaco nel giugno del 2014).

21.      Al fine di impedire tali effetti, nel giugno del 2016 i ricorrenti proponevano azione revocatoria (Anfechtungsklage) dinanzi al Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land di Klagenfurt, Austria) nei confronti del resistente e della debitrice. L’azione veniva respinta da detto giudice «per difetto di giurisdizione internazionale in considerazione della residenza [della debitrice e del resistente]» al di fuori dell’Austria. L’ordinanza è divenuta definitiva nel luglio del 2017.

22.      Parallelamente a tale azione, i ricorrenti, all’udienza del 10 maggio 2017 sulla ripartizione del ricavato della vendita forzata, proponevano opposizione dinanzi al giudice del rinvio [Bezirksgericht Villach (Tribunale circoscrizionale di Villach)] e, successivamente, avviavano nei confronti del resistente l’azione di opposizione prevista dall’EO.

23.      Con detta azione di opposizione essi chiedono di accertare l’illegittimità dell’assegnazione di EUR 279 980,43 al resistente, disposta dall’ordinanza di ripartizione, in quanto: i) la debitrice vanterebbe nei confronti del resistente (7) diritto al risarcimento del danno per un importo quantomeno pari al prestito, cosicché non sussisterebbe più alcun credito (essi sostengono che, secondo quanto confermato dalla debitrice, il resistente aveva conferito gli incarichi ai ricorrenti senza che essa ne avesse conoscenza e vi avesse acconsentito), e ii) la ricognizione di debito e d’ipoteca del giugno 2014 costituirebbe un atto di pura forma al fine di prevenire e neutralizzare l’aggressione sul bene da parte dei ricorrenti.

24.      Avverso l’azione di opposizione il resistente eccepiva il difetto di giurisdizione internazionale. I ricorrenti sostengono che il giudice del rinvio è competente ai sensi dell’articolo 24 del regolamento Bruxelles I (rifusione).

25.      In tale contesto, il Bezirksgericht Villach (Tribunale circoscrizionale di Villach) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«[1.]      Se l’articolo 24, punto 5, del [regolamento Bruxelles I (rifusione)] debba essere interpretato nel senso che l’opposizione prevista dall’articolo 232 dell’[EO] in caso di controversia in ordine alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata rientri nell’ambito di applicazione di detta norma,

segnatamente anche quando l’azione proposta, nell’ambito dell’esecuzione su un determinato bene, da un creditore procedente nei confronti di altro creditore procedente

a)      si basi sull’eccezione, secondo la quale il suo credito derivante dal mutuo assistito dall’ipoteca non sussisterebbe più per effetto di domanda riconvenzionale del debitore fondata sul risarcimento del danno e

b)      si basi inoltre – al pari di un’azione revocatoria – sull’eccezione, secondo cui il fondamento del diritto di ipoteca relativo al mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto attributivo di una posizione privilegiata al creditore.

[2.]      [I]n caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 24, punto 1, del [regolamento Bruxelles I (rifusione)] debba essere interpretato nel senso che l’opposizione ex articolo 232 dell’[EO] in caso di controversia in ordine alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata rientri nell’ambito di applicazione di detta norma,

segnatamente anche quando l’azione proposta, nell’ambito dell’esecuzione su un determinato bene, da un creditore procedente nei confronti di altro creditore procedente

a)      si basi sull’eccezione, secondo la quale il credito del primo derivante dal mutuo assistito dall’ipoteca non sussisterebbe più per effetto di domanda riconvenzionale del debitore fondata sul risarcimento del danno e

b)      si basi inoltre – al pari di un’azione revocatoria – sull’eccezione, secondo cui il fondamento del diritto di ipoteca relativo al mutuo de quo sarebbe inefficace in quanto attributivo di una posizione privilegiata al creditore medesimo».

26.      Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte i ricorrenti, il resistente, i governi portoghese e svizzero e la Commissione europea. All’udienza del 16 gennaio 2019 le suddette parti, ad eccezione dei due governi, hanno presentato osservazioni orali.

III. Analisi

A.      Sintesi delle posizioni delle parti

27.      I ricorrenti sostengono, sostanzialmente, che è possibile affermare la competenza giurisdizionale sui procedimenti di esecuzione delle decisioni a norma dell’articolo 24, punto 5, del regolamento Bruxelles I (rifusione) o, in difetto, conformemente al punto 1 del medesimo articolo 24, segnatamente in quanto l’azione di opposizione presenterebbe un nesso diretto con il procedimento di esecuzione.

28.      Il resistente afferma, in sostanza, che l’articolo 24, punto 5, di detto regolamento non è applicabile all’azione in questione. A suo parere, l’azione sarebbe priva di nesso diretto con azioni di esecuzione pubbliche e sarebbe, in realtà, volta all’accertamento sostanziale del suo diritto ipotecario. Per sua natura, l’azione proposta corrisponderebbe ad un’azione revocatoria e la Corte si sarebbe già pronunciata nel senso che del difetto di giurisdizione di tale giudice (8). Pertanto, ciò dovrebbe valere anche quando la revocatoria venga esperita per mezzo dell’opposizione alla ripartizione e la conseguente azione di opposizione. Inoltre, l’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione) non sarebbe applicabile, in quanto l’azione di opposizione sarebbe priva di collegamento con il luogo in cui è situato il bene (l’azione di opposizione è stata avviata solo successivamente alla vendita forzata dell’immobile).

29.      Il governo portoghese e la Commissione deducono, in sostanza, che dalle sentenze del 4 luglio 1985, AS Autoteile (220/84, EU:C:1985:302), del 10 gennaio 1990, Reichert e Kockler (in prosieguo: la «sentenza Reichert I, C‑115/88, EU:C:1990:3), e del 16 novembre 2016, Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:881), risulta che l’azione di opposizione in discussione nel presente procedimento non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento Bruxelles I (rifusione).

30.      Il governo svizzero afferma, sostanzialmente, che l’azione di opposizione rientra nel contesto del procedimento di esecuzione e ricade, pertanto, nella sfera di applicazione dell’articolo 24, punto 5, del regolamento Bruxelles I (rifusione). Qualora si ritenesse che detta azione equivalga parimenti ad un’azione pauliana, la questione della competenza giurisdizionale andrebbe allora esaminata separatamente. In considerazione della risposta affermativa alla prima questione, il governo svizzero ritiene che la seconda questione sia irrilevante.

B.      Valutazione

1.      Osservazioni preliminari

31.      In primo luogo, nelle proprie osservazioni, il resistente ha suggerito alla Corte di risolvere un’ulteriore questione pregiudiziale. Tale richiesta non può essere accolta, in quanto il giudice nazionale è l’unico competente a conoscere dei fatti della controversia sottopostagli nonché a interpretare e applicare il diritto nazionale (9). Le parti non possono modificare il tenore delle questioni che il giudice del rinvio decide di sottoporre alla Corte (10) e non spetta a quest’ultima esaminare altre questioni pregiudiziali sollevate dalle parti del procedimento principale (11). Sebbene tali parti abbiano facoltà di proporre questioni pregiudiziali al giudice del rinvio, quest’ultimo non è vincolato da tali richieste allorché effettua un rinvio pregiudiziale alla Corte.

32.      In secondo luogo, sembra esservi disaccordo tra le parti riguardo al fondamento del diritto ipotecario controverso nel procedimento principale. All’udienza è sembrato che esse intendessero sostenere che esso è costituito del contratto stipulato in Italia tra il resistente e la debitrice, ovvero dell’atto formato dal notaio austriaco in base a tale contratto. Tuttavia, dall’ordinanza di rinvio risulta chiaramente che il fondamento del diritto ipotecario sull’immobile sito in Villach era costituito dall’atto di ricognizione di ipoteca stipulato a Vienna dinanzi al notaio austriaco tra il resistente e la debitrice. Il diritto de quo è stato costituito il 18 giugno 2014. Le sentenze a favore dei ricorrenti sono divenute eseguibili solo successivamente a detta data. La transazione giudiziaria del 7 maggio 2014 è stata confermata come titolo esecutivo europeo il 3 settembre 2015, vale a dire un anno dopo la costituzione del diritto ipotecario sull’immobile.

33.      Il giudice del rinvio invita la Corte ad esaminare, in sostanza, se le norme sulla competenza giurisdizionale esclusiva, contenute nell’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento Bruxelles I (rifusione), debbano essere individuate, in riferimento all’«azione di opposizione», sulla base della funzione dell’azione complessivamente intesa oppure delle singole eccezioni specificamente sollevate.

34.      Come spiegherò in prosieguo nella mia analisi, l’articolo 24, punti 1 e 5, di tale regolamento non è applicabile nel caso di specie. Tuttavia, sono giunto alla conclusione che il fondamento normativo della competenza giurisdizionale del giudice del rinvio nel presente procedimento sia invero ravvisabile nell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

2.      Prima questione pregiudiziale [articolo 24, punto 5, del regolamento Bruxelles I (rifusione)]

35.      Ritengo (al pari della Commissione) che considerare l’azione di opposizione nel suo complesso come un procedimento relativo all’esecuzione delle decisioni non sarebbe compatibile con il carattere derogatorio della giurisdizione esclusiva prevista all’articolo 24, punto 5, del regolamento Bruxelles I (rifusione), in quanto il contenuto di tale azione può variare in misura considerevole e comprendere pretese molto eterogenee.

36.      Ciò anche in ragione del fatto che detta disposizione non dev’essere interpretata in un senso più esteso di quanto non richieda la finalità da essa perseguita (sentenza Reichert II, punto 25).

37.      È pur vero che l’azione sulla quale verte il procedimento principale è stata proposta nel contesto della ripartizione del ricavato di una vendita forzata e che il fine ultimo dei ricorrenti è soddisfare le proprie pretese con il ricavato di tale vendita. Tuttavia, ciò non significa che sussista automaticamente uno stretto legame con il «ricorso alla forza, alla coercizione o alla espropriazione di beni mobili ed immobili per assicurare l’esecuzione materiale delle decisioni e degli atti», come richiesto dalla sentenza Reichert II (punti 26 e 27) e dalla relazione Jenard (12).

38.      Pertanto, al fine di accertare tale stretto legame (e la competenza giurisdizionale esclusiva) occorre esaminare ogni singola pretesa. In altri termini, il riferimento generale e astratto al tipo di azione dev’essere escluso nel caso di specie, poiché solo in questo modo è possibile rispettare lo spirito e l’obiettivo della deroga.

a)      La prima eccezione dei ricorrenti

39.      I ricorrenti sostengono che il credito derivante dal mutuo assistito dall’ipoteca non esisteva più per effetto della domanda riconvenzionale fondata sul risarcimento del danno proposta dalla debitrice nei confronti del resistente. Tuttavia, per verificare la fondatezza di tale eccezione occorrerebbe che il giudice del rinvio svolgesse un esame che si discosta notevolmente dalle questioni relative all’esecuzione della vendita forzata in sé.

40.      Tale situazione sarebbe analoga a quella esaminata nella sentenza AS Autoteile (13), in cui la Corte ha respinto l’argomento secondo cui una parte, nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione disposta dai giudici dello Stato contraente in cui l’esecuzione medesima dev’essere eseguita, potrebbe chiedere la compensazione tra il diritto di cui si chiede l’esecuzione e un credito del quale i giudici di detto Stato non sarebbero competenti a conoscere qualora esso fosse fatto valere in via autonoma. Basandosi sul sistema della Convenzione (14) e sul carattere derogatorio del suo articolo 16, la Corte ha dichiarato che l’azione de qua era in contrasto con la ripartizione delle competenze giurisdizionali tra il giudice del domicilio del convenuto e il giudice del luogo dell’esecuzione.

41.      Tale situazione è comparabile con quella ora in esame, nella quale la domanda di compensazione è correlata ad un credito oggetto di esecuzione forzata e il giudice dell’esecuzione sarebbe privo di competenza giurisdizionale internazionale ove la domanda riconvenzionale fosse proposta autonomamente (in altri termini, se essa costituisse l’oggetto di un’azione autonoma).

42.      L’estensione della competenza giurisdizionale internazionale esclusiva a un caso del genere – in relazione a diritti di credito o diritti da atto illecito apparentemente autonomi rispetto all’azione esecutiva – andrebbe oltre quanto richiesto dalla finalità della disposizione di cui trattasi.

43.      Pertanto, la prima eccezione non giustifica la competenza giurisdizionale esclusiva del giudice del rinvio ai sensi dell’articolo 24, punto 5, del regolamento Bruxelles I (rifusione).

b)      La seconda eccezione dei ricorrenti

44.      Tale eccezione riguarda l’atto notarile di ricognizione del debito del 13 giugno 2014. In tale contesto, sembra che i ricorrenti si oppongano all’atto sul quale era basata la vendita forzata, ma non alle modalità stesse con cui hanno operato le autorità preposte all’esecuzione. Si può quindi operare un raffronto con la sentenza Reichert II.

45.      Al punto 28 di detta sentenza, la Corte ha statuito che l’azione pauliana di diritto francese è invero diretta a tutelare gli interessi dei creditori. Tuttavia, «il suo scopo non è (…) quello di far dirimere una controversia sorta circa il “ricorso alla forza, alla coercizione o all’espropriazione di beni mobili ed immobili per assicurare l’esecuzione materiale delle decisioni e degli atti”, e di conseguenza essa non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 16, punto 5), della Convenzione».

46.      Alla luce delle considerazioni che precedono, l’articolo 24, punto 5, del regolamento Bruxelles I (rifusione) (che corrisponde in sostanza all’articolo 16, punto 5, della Convenzione), dev’essere interpretato nel senso che l’azione di opposizione ai sensi dell’articolo 232 dell’EO non ricade, in quanto tale, nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, punto 5. Occorre invece esaminare ogni eccezione individualmente. Le eccezioni relative all’inesistenza del credito sottostante ad una vendita forzata e vertenti sull’inefficacia del fondamento del diritto di ipoteca relativo a un mutuo non presenta un nesso sufficientemente stretto con il procedimento di esecuzione (lo stesso giudice remittente afferma, al punto 45 dell’ordinanza di rinvio, che potrebbe ricorrere tale ipotesi) e non è idonea a giustificare una competenza giurisdizionale esclusiva a norma dell’articolo 24, punto 5.

3.      Sulla seconda questione pregiudiziale [articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione)]

47.      Nel caso in cui si debba rispondere in senso negativo alla prima questione, il giudice del rinvio chiede se la giurisdizione esclusiva possa fondarsi sull’articolo 24, punto 1.

48.      Concordo con la Commissione sul fatto che occorre necessariamente applicare il medesimo ragionamento anche alla seconda questione pregiudiziale, dato che anche la competenza giurisdizionale esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1, costituisce una deroga al principio generale.

49.      Il carattere eccezionale dell’interpretazione restrittiva è stato ricordato recentemente nella sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt (C‑417/15, EU:C:2016:881, punti da 27 a 34), in cui la Corte ha dichiarato in sostanza che, in una situazione nella quale l’azione di cui al procedimento principale contenga varie eccezioni, l’esame deve vertere su ogni singola eccezione e non può essere basato sul tipo di azione in generale.

50.      Pertanto, in linea con le argomentazioni esposte nell’analisi della prima questione pregiudiziale (che sono sostanzialmente applicabili al presente contesto), l’esame ai sensi dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione) dovrebbe essere basato su ogni singola eccezione.

51.      Rinvio nuovamente alla succitata sentenza Schmidt (punto 34): «non è sufficiente che l’azione riguardi un diritto reale immobiliare o che abbia un nesso con un immobile per determinare la competenza [giurisdizionale] del giudice dello Stato membro in cui è situato l’immobile».

52.      I ricorrenti chiedono che si ordini che il ricavato della vendita forzata non sia (interamente) versato al resistente. Secondo il giudice del rinvio, «la questione principale [è] relativa alla possibilità e alla misura della partecipazione del creditore resistente al riparto». A tale proposito, l’azione è fondata su due eccezioni. i) sul debito/credito sottostante, nel senso che non sussisteva più il credito derivante dal mutuo, e ii) sul diritto ipotecario sottostante, nel senso che l’ipoteca che assisteva tale credito derivante dal mutuo era stata costituita con intenzioni fraudolente.

a)      La prima eccezione dei ricorrenti

53.      Dai suesposti rilievi risulta che, nel presente procedimento, la prima eccezione è priva di carattere reale, dal momento che la controversia verte sull’esistenza di un diritto tra la debitrice e il resistente. Tale diritto costituiva il fondamento della costituzione del diritto d’ipoteca controverso da parte del resistente e del conseguente procedimento di esecuzione.

54.      È pur vero che l’esistenza del credito, e del sottostante diritto, ha rappresentato il presupposto della costituzione della garanzia reale e del successivo procedimento di esecuzione. Tuttavia, come osservato dalla Commissione, nell’ambito di tale eccezione, il diritto reale non costituisce né il principale motivo sotteso all’azione né l’oggetto del procedimento. Non occorre esaminare dettagliatamente i fatti per stabilire se sia venuto meno il diritto del resistente creditore nei confronti della debitrice. E non occorre nemmeno applicare le norme e le consuetudini del luogo in cui è situato l’immobile (l’unica circostanza che giustificherebbe la giurisdizione esclusiva). L’esame della prima eccezione ha soltanto effetti riflessi sulla costituzione della garanzia reale e sul procedimento di esecuzione, e non costituisce la motivazione fondamentale dell’azione.

b)      La seconda eccezione dei ricorrenti

55.      I ricorrenti contestano l’efficacia del fondamento del diritto di ipoteca costituito a favore del resistente. Risulta dall’ordinanza di rinvio che tale eccezione dev’essere considerata un’azione pauliana. A questo proposito, occorre necessariamente procedere a un raffronto con la sentenza Reichert I (punto 12).

56.      In detta sentenza, la Corte ha dichiarato che l’azione francese «detta “pauliana” ha il suo fondamento nel diritto di credito, diritto personale del creditore nei confronti del debitore, e mira a proteggere il diritto di garanzia di cui il primo può disporre sul patrimonio del secondo. Se essa ha successo, la sua conseguenza è di rendere inopponibile al solo creditore l’atto di disposizione stipulato dal debitore in frode ai diritti del primo».

57.      A parere dei ricorrenti, la garanzia sul credito controverso è stata fraudolentemente costituita al fine di sottrarre l’immobile de quo alla loro azione.

58.      Tuttavia, per esaminare se ricorrano i presupposti di un’azione pauliana non è necessaria una valutazione strettamente connessa all’immobile sito in Villach, ciò che giustificherebbe di per sé una giurisdizione esclusiva (sentenza del 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881).

59.      Anche se l’azione presenta un nesso con l’immobile e i correlati diritti di esecuzione, tali elementi di collegamento non sono sufficientemente stretti per giustificare una competenza giurisdizionale esclusiva ai sensi dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione).

60.      Di conseguenza, tale disposizione non è applicabile a una controversia come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

61.      Ciò detto, ritengo che, per fornire al giudice del rinvio una risposta utile ai fini della soluzione della controversia dinanzi ed esso pendente, occorra che la Corte esamini altresì l’eventuale applicabilità nella specie dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione) (15) (riguardante la materia contrattuale).

4.      Larticolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione)

62.      È ben vero che il giudice del rinvio non chiede espressamente alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su altre norme relative alla competenza giurisdizionale contenute nel regolamento de quo.

63.      Tuttavia, «[l]a circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia formulato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a tale giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia» (16).

64.      Tenuto conto del fatto che, in particolare, nelle sentenze Reichert I e Reichert II (17) la Corte ha dichiarato che l’azione pauliana non ricade né nell’ambito di applicazione dell’articolo 16, punto 1, della Convenzione [sostanzialmente corrispondente all’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione)], né in quello degli articoli 5, punto 3, 16, punto 5 (divenuti, in sostanza, articolo 24, punto 5, di detto regolamento) e 24 della Convenzione, si deve riconoscere o che il principio actor sequitur forum rei non ammette alcuna eccezione nei casi riguardanti l’azione pauliana, oppure che l’unico foro alternativo è il forum contractus di cui all’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles (18) [divenuto articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione)] –ove dall’economia generale di tale regolamento risulta che, qualora non sia applicabile l’articolo 24 (competenze esclusive), si può fare riferimento all’articolo 7 (competenze speciali).

65.      Ritengo che la seconda opzione sia quella corretta.

66.      Tale approccio è già stato accolto, ad esempio, dalle corti supreme nazionali [come la Corte di cassazione italiana, che ha consentito a una parte (la sig.ra Corkran) di contestare il contratto con cui il suo debitore ed ex coniuge aveva venduto un bene immobile situato in Italia ad una società costituita alle Isole Vergini britanniche] (19).

67.      Va sottolineato che, nelle more del presente procedimento e prima dell’udienza, la Corte ha parimenti confermato tale approccio nella sentenza Feniks (20), in un procedimento vertente su un’azione pauliana.

68.      Nella sentenza Feniks, la Corte ha dichiarato che se l’azione pauliana si fonda su crediti derivanti da obbligazioni assunte mediante la conclusione di un contratto, il creditore può esperire l’azione dinanzi al giudice «del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio». Se così non fosse, il creditore sarebbe costretto ad intentare la sua azione dinanzi al giudice del domicilio del convenuto, e tale foro potrebbe eventualmente essere privo di qualsiasi nesso con le obbligazioni del debitore nei confronti del proprio creditore. In detta causa, poiché l’azione del creditore era diretta a salvaguardare i suoi interessi nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di esecuzione di opere edili, il «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio» era quello in cui, in virtù di tale contratto, le opere erano state fornite. La Corte ha ritenuto tale conclusione tanto più conforme all’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza giurisdizionale in quanto un professionista che abbia concluso un contratto di acquisto di beni immobili, laddove il creditore della sua controparte eccepisca che tale contratto ostacoli indebitamente l’esecuzione delle obbligazioni di detta controparte nei confronti del creditore medesimo, può ragionevolmente attendersi di essere citato dinanzi al giudice del luogo di esecuzione di dette obbligazioni.

69.      La nozione di «materia contrattuale» non può essere interpretata come un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale del rapporto giuridico di cui trattasi (sentenza del 17 giugno 1992, Handte, C‑26/91, EU:C:1992:268, punto 10). In generale, il tenore letterale dell’articolo 7, punto 1, di tale regolamento non andrebbe sopravvalutato sotto tale aspetto, dato che le diverse versioni linguistiche presentano formulazioni a volte più ampie («en matière contractuelle» in francese, «matters relating to a contract» in inglese), a volte più restrittive («verbintenissen uit overeenkomst» in neerlandese) e altre volte ancora intermedie («wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens bilden» in tedesco) (21).

70.      Nel caso di specie, i ricorrenti hanno eseguito lavori di risanamento sull’immobile sito in Villach, che apparteneva alla debitrice, in virtù di un contratto (di contratti) con la medesima stipulato(i). La debitrice ha poi omesso di pagare (tutti) i lavori.

71.      Pertanto, dal momento che sussistono rapporti contrattuali tra i ricorrenti e la debitrice – contratti relativi ai lavori di risanamento dell’immobile (e potenzialmente anche tra la debitrice e il resistente – v., ad esempio, l’impegno a far trascrivere l’ipoteca nei registri immobiliari), i primi possono invocare l’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I (rifusione) per adire il giudice del «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio», vale a dire in Austria, luogo in cui sono stati eseguiti i lavori di risanamento.

72.      Dalla sentenza Feniks si evince che un’azione pauliana è idonea a fondare una giurisdizione in materia contrattuale laddove ricorrano i seguenti presupposti.

73.      In primo luogo, deve esistere un rapporto triangolare tra i ricorrenti e il convenuto. Tutti sono creditori del debitore: sussiste, in linea di principio, un rapporto contrattuale tra i ricorrenti e il debitore, ma non tra i creditori (tra i ricorrenti e il convenuto).

74.      In secondo luogo, i ricorrenti devono vantare, nei confronti della controparte, crediti derivanti dall’inadempimento di obbligazioni assunte dal debitore nei loro confronti. Come dichiarato dalla Corte al punto 42 della sentenza Feniks, «sia la garanzia patrimoniale di cui dispone la Feniks sui beni del suo debitore sia l’azione diretta a dichiarare l’inefficacia della vendita conclusa da quest’ultima con un terzo derivano da obbligazioni liberamente assunte dalla Coliseum nei confronti della Feniks mediante la conclusione del contratto» (il corsivo è mio).

75.      In terzo luogo, il debitore deve avere ceduto beni ad un terzo, nella fattispecie il resistente, e devono esserne derivate perdite/danni per i ricorrenti che fanno valere i loro diritti fondati sui contratti stipulati con il debitore.

76.      Nel caso di specie, si tratta di obbligazioni che traggono origine da contratti e (per citare il punto 44 della sentenza Feniks) «l’azione pauliana (…) è fondata sui diritti di credito derivanti da obbligazioni assunte mediante la conclusione di un contratto».

77.      La sentenza Feniks non richiede (almeno non espressamente) che il convenuto sia a conoscenza del primo contratto, né richiede un intento fraudolento. Tuttavia, nel presente caso, vi era sicuramente conoscenza da parte del terzo e forse anche un intento fraudolento (22), dati i legami personali ed organizzativi esistenti tra la debitrice e il terzo (il resistente). Infatti, se pure è vero che le informazioni di cui dispone la Corte a tale riguardo sono limitate, si può osservare che, quanto meno a prima vista, la tempistica della costituzione dell’ipoteca tra la debitrice e il resistente può suscitare dubbi sulla buona fede dell’operazione, poiché sembra che lo scopo principale (tenuto conto della tempistica, che non appare casuale) fosse ledere la soddisfazione delle pretese dei creditori. Come precisato dai ricorrenti all’udienza, i fatti si sono svolti secondo una determinata cronologia: prima uno dei creditori ha agito in giudizio ed esisteva già un provvedimento esecutivo avente ad oggetto la casa di Villach (anche se esso era stato respinto in tale fase), e solo allora è stata costituita l’ipoteca in questione. Ad ogni modo, è chiaro che il resistente era a conoscenza di tali circostanze e degli obblighi contrattuali della debitrice già prima della costituzione dell’ipoteca.

78.      Dalle suesposte considerazioni risulta l’applicabilità della soluzione accolta nella sentenza Feniks nella presente causa.

79.      Ciò dovrà essere accertato, in definitiva, dal giudice del rinvio e, di norma, incombe al ricorrente (23) dedurre i fatti a sostegno di una competenza giurisdizionale ex articolo 7 del regolamento Bruxelles I (rifusione) (vale a dire alla parte che invochi una specifica fattispecie attributiva di giurisdizione ai sensi di detto articolo 7). All’udienza, le parti hanno potuto esprimersi sulla sentenza Feniks e, in particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che essa avvalora la loro tesi relativa alla giurisdizione esclusiva del giudice del rinvio.

80.      Come correttamente osservato dalla Commissione all’udienza, il rapporto trilaterale sembra comparabile nei due casi. Si può affermare, in conclusione, che il resistente era a conoscenza del fatto che la debitrice non aveva assolto i propri obblighi contrattuali nei confronti dei ricorrenti. Infatti, dagli atti a disposizione della Corte emerge che è stato lo stesso resistente a commissionare i lavori e che egli era altresì incaricato di seguirli e che, nei procedimenti pendenti dal 2013 tra i ricorrenti e la debitrice (ossia ancora prima della costituzione dell’ipoteca nel 2014), il resistente è sempre intervenuto come testimone della debitrice.

81.      All’udienza il resistente ha dichiarato che esisteva un accordo quadro tra l’architetto (il sig. Egger, uno dei ricorrenti nel presente procedimento) e la debitrice, in base al quale il primo operava come architetto ma al tempo stesso anche come appaltatore (nel senso che sotto la sua direzione sono stati stipulati vari contratti con altre imprese). Tali imprese hanno agito individualmente nei confronti della debitrice per il mancato pagamento di fatture. Quanto al resistente, egli ha fornito fondi per l’acquisto della casa e per i lavori di risanamento «e, in parte, ha agito come responsabile e concluso i contratti».

82.      Due dei principali obiettivi del regolamento Bruxelles I (rifusione) sono, in primo luogo, rafforzare la tutela giuridica delle persone domiciliate nell’Unione europea, consentendo ai ricorrenti di accedere agevolmente al giudice che intendono adire. In secondo luogo, tale regolamento mira a consentire ai convenuti di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice potranno essere citati (24).

83.      Sebbene concordi sul fatto che occorra evitare che il convenuto venga citato in giudizio dinanzi ad un giudice che non sia per questi ragionevolmente prevedibile [considerando 16 del regolamento Bruxelles I (rifusione), v. infra, paragrafo 96], è tuttavia evidente che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

84.      Atteso che nella sentenza Feniks la giurisdizione in materia contrattuale nei procedimenti avviati nei confronti di un terzo è stata estesa all’azione pauliana anche in assenza di alcun rapporto contrattuale tra l’attrice e la convenuta, la conoscenza da parte di terzi dovrebbe costituire un elemento di limitazione: come nel presente caso, il terzo deve essere a conoscenza del fatto che l’atto giuridico è vincolante per il convenuto nei confronti del debitore e che ciò reca pregiudizio ai diritti di natura contrattuale di altri creditori del debitore (i ricorrenti).

85.      Come risulta dall’ordinanza di rinvio, «[c]on la seconda eccezione contenuta nell’azione di cui trattasi, i ricorrenti esercitano (…) il diritto di proporre la revocatoria nei confronti del resistente, nell’ambito di una ripartizione in corso nel procedimento di esecuzione» (vale a dire, un’azione pauliana). Ciò è del tutto analogo all’azione pualiana sulla quale verteva il procedimento sfociato nella sentenza Feniks.

86.      Pertanto, la giurisdizione in materia contrattuale è applicabile e il giudice del rinvio è giurisdizionalmente competente.

87.      Tuttavia, con la prima eccezione i ricorrenti contestano il credito alla base dell’ipoteca. L’ordinanza di rinvio menziona una domanda creditoria proposta della debitrice per il risarcimento del danno e, quindi, una compensazione, ma non indica chiaramente se tale eccezione possa essere parimenti considerata un’azione pauliana ai sensi del diritto nazionale.

88.      Ritengo che dalla sentenza Feniks emerga che tale considerazione non è di per sé dirimente. Concordo con la Commissione sul fatto che, poiché la sentenza Feniks precisa le condizioni che fondano la giurisdizione in materia contrattuale nell’ambito di un’azione pauliana ex contractu, non si tratta di fare riferimento alle condizioni precise alle quali il diritto nazionale subordina tale azione – non da ultimo in quanto tali condizioni saranno necessariamente diverse tra gli Stati membri.

89.      Ad esempio, l’azione pauliana è contemplata dai sistemi giuridici di numerosi Stati membri, ma esistono evidenti differenze tra i vari sistemi. Alcuni Stati membri considerano tale azione come uno strumento contrattuale e altri la considerano uno strumento extracontrattuale, mentre in alcuni Stati membri l’azione medesima può essere esercitata soltanto nel contesto di una procedura d’insolvenza (25).

90.      Pertanto, la competenza in materia contrattuale prevista dal regolamento Bruxelles I (rifusione) non può dipendere dalla forma concreta assunta dall’azione pauliana nell’ambito del diritto nazionale. Se detta azione trae origine dall’esecuzione di un’obbligazione contrattuale tra i ricorrenti e il debitore, la competenza in materia contrattuale sarà applicabile ad un’azione proposta nei confronti di un terzo al quale il debitore abbia ceduto dei beni.

91.      Al punto 47 della sentenza Feniks, la Corte ha dichiarato che «[u]na siffatta conclusione è tanto più conforme all’obiettivo della prevedibilità delle norme sulla competenza in quanto un professionista che abbia concluso un contratto di acquisto di beni immobili, quando il creditore della sua controparte reclama che tale contratto ostacola indebitamente l’esecuzione delle obbligazioni di detta controparte nei confronti di tale creditore, può ragionevolmente aspettarsi di essere citato dinanzi al giudice del luogo di esecuzione di dette obbligazioni».

92.      A tale proposito, assume rilievo il fatto che il convenuto fosse a conoscenza dell’esistenza del(i) contratto(i) in questione.

93.      Occorre sottolineare che il considerando 21 del regolamento Bruxelles I (rifusione) così recita: «[i]l funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due diversi Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

94.      Qualora si applichi la sentenza Feniks al caso di specie, sarà giurisdizionalmente competente il giudice del rinvio austriaco e, per quanto riguarda le questioni apparentemente pendenti dinanzi al giudice italiano (in particolare, il credito della debitrice nei confronti del resistente per il risarcimento del danno), sarà giurisdizionalmente competente detto giudice. In altri termini, nel caso di specie sembra inevitabile, in una certa misura, l’esistenza di procedimenti paralleli in due Stati membri diversi.

95.      Tuttavia, le parti del procedimento avviato in Italia non coincidono con quelle del procedimento principale in Austria. Di conseguenza, è sufficiente rilevare che non ricorre un’ipotesi di collegamento stretto ai sensi del considerando 21.

96.      A sostegno della soluzione prospettata supra, richiamo il considerando 16 del regolamento Bruxelles I (rifusione), secondo cui «[i]l criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. (…)».

97.      A tal proposito, nel caso di specie sussistono i seguenti elementi di collegamento: l’immobile de quo si trova in Austria; i lavori e servizi pertinenti sono stati forniti in Austria, le fatture sono state emesse in Austria, il procedimento volto ad ottenere i mandati di esecuzione si è svolto in Austria, l’atto controverso è stato redatto da un notaio austriaco, l’ipoteca è stata iscritta nei registri immobiliari austriaci e il procedimento esecutivo si svolge in Austria.

98.      Invero, come la Corte ha dichiarato nella sentenza del 19 febbraio 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99, punto 31), «sono considerazioni attinenti alla buona amministrazione della giustizia e all’utile organizzazione del processo che hanno giustificato l’adozione del criterio di competenza [giurisdizionale] di cui all’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles [che corrisponde all’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione)] (…), poiché il giudice più idoneo a decidere, in particolare per ragioni di vicinanza alla controversia e di facilità nella gestione delle prove, è il giudice del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione stipulata nel contratto e dedotta in giudizio».

99.      Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 7 del regolamento Bruxelles I (rifusione) tenta di conciliare gli interessi dei ricorrenti con quelli del convenuto e di trovare un migliore equilibrio tra gli stessi, posto che, se esistesse soltanto l’articolo 4 di detto regolamento, il convenuto/debitore risulterebbe eccessivamente favorito (26).

100. Qualora, in un caso come quello in esame, la competenza giurisdizionale fosse fondata rigorosamente sul domicilio del convenuto, ciò potrebbe agevolare gli abusi – in quanto si potrebbero costituire diritti ipotecari in favore di persone fisiche o giuridiche in qualunque Stato membro dell’Unione europea e privare, in tal modo, i creditori del loro grado di priorità relativamente ai diritti su un immobile la cui proprietà sia stata trasferita all’estero.

101. Infine, può essere interessante, incidentalmente, richiamare l’analisi della Schutzwürdigkeitsgesichtpunkte applicata dai giudici tedeschi in casi come quello di specie (la soluzione dei conflitti di leggi è orientata dalla previa individuazione della posizione meritevole del massimo grado di protezione): la legge applicabile viene scelta optando per quella che disciplina il rapporto giuridico meritevole del massimo grado di protezione fra i tre rapporti giuridici dello schema dell’azione pauliana, nel rispetto del principio nemo liberalis nisi liberatus (27). In particolare, sotto il profilo del diritto sostanziale, ciò significa tutelare il creditore nel caso in cui il contratto sia stato concluso artificiosamente per privarlo dei propri diritti, oppure i diritti del cessionario siano meno schutzwürdig (meritevoli di tutela) a motivo della gratuità della cessione. In caso di conflitto di leggi, la tutela dei tre soggetti coinvolti in un’azione pualiana può essere conseguita anche applicando la legge di cui le parti si attendano, in buona fede, l’applicazione (28).

IV.    Conclusione

102. Per tali motivi, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bezirksgericht Villach (Tribunale circoscrizionale di Villach, Austria) nei seguenti termini:

1)      L’articolo 24, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che l’azione di opposizione ai sensi dell’articolo 232 del codice austriaco delle procedure esecutive non ricade nella sfera d’applicazione di tale disposizione. Al contrario, è necessario esaminare individualmente le eccezioni sollevate dai ricorrenti. Non presentano un collegamento sufficiente con il procedimento di esecuzione e, pertanto, non giustificano la giurisdizione esclusiva di cui all’articolo 24, punto 5, né le eccezioni relative all’inesistenza del credito derivante da un contratto di mutuo sottostante alla vendita forzata, né quelle attinenti all’invalidità del fondamento del diritto di ipoteca correlato al mutuo in quanto attributiva di una posizione privilegiata al creditore.

2)      L’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad una controversia tra creditori relativa alla ripartizione del ricavato di una vendita forzata, nella quale vengano sollevate eccezioni volte a contestare l’esistenza del credito sottostante nonché – analogamente a un’azione pauliana – per far valere l’inefficacia della garanzia reale.

3)      Tuttavia, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, un’azione pauliana che tragga origine dall’esecuzione di un’obbligazione contrattuale tra i ricorrenti e il debitore può ricadere nell’ambito di applicazione della norma sulla competenza giurisdizionale internazionale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I (rifusione»)].


3      V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Feniks (C‑337/17, EU:C:2018:487, paragrafo 2), con richiamo alle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nella causa Deko Marty Belgium (C‑339/07, EU:C:2008:575, paragrafi da 24 a 26).


4      Pretelli, I., «Cross-border credit protection against fraudulent transfers of assets: actio pauliana in the conflict of laws», Yearbook of private international law, Vol. XIII/2011 (2012), pag. 590. Tale articolo del Code civil francese è stato sostituito nel 2016 dall’articolo 1341‑2: «Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude».


5      Il resistente ha spiegato che tale importo è il risultato della compensazione di crediti reciproci. La debitrice ha chiesto al resistente di versarle EUR 70 000 a titolo di lavori straordinari. Successivamente, nell’ambito di un procedimento in Italia, il resistente ha chiesto alla debitrice di versargli circa EUR 380 000 per l’acquisto della casa e i lavori. Secondo il resistente, la casa apparteneva solo formalmente alla debitrice, la quale era stata iscritta come proprietaria unica, ma i fondi erano stati forniti dal resistente stesso. Le due parti hanno infine raggiunto un accordo, in base al quale il resistente avrebbe ricevuto l’importo versato per l’acquisto della casa e avrebbe versato alla debitrice (parte del)l’importo relativo ai lavori straordinari, cosicché la somma dovutagli ammonterebbe a EUR 349 722,95.


6      Ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).


7      I ricorrenti sostengono che il 21 luglio 2015 la debitrice ha avviato un procedimento dinanzi al Tribunale civile di Roma chiedendo la condanna del resistente a versarle EUR 517 340 a titolo di risarcimento dei danni. Pertanto, «tali circostanze dimostrano che il credito, assistito da ipoteca, del resistente non sussisteva più».


8      Sentenza del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler (in prosieguo: la «sentenza Reichert II», C‑261/90, EU:C:1992:149).


9      Sentenza dell’11 settembre 2008, Eckelkamp e a. (C‑11/07, EU:C:2008:489, punto 32 e giurisprudenza citata).


10      Sentenza del 6 ottobre 2015, T‑Mobile Czech Republic e Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657, punto 28 e giurisprudenza citata).


11      V., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, Belgian Electronic Sorting Technology (C‑657/11, EU:C:2013:516, punto 31), e dell’8 giugno 2016, Hünnebeck  (C‑479/14, EU:C:2016:412, punto 36 e giurisprudenza citata).


12      Relazione elaborata dal sig. P. Jenard sui protocolli del 3 giugno 1971 relativi all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche e della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 66).


13      Sentenza del 4 luglio 1985 (220/84, EU:C:1985:302). Al punto 13, la Corte ha esaminato «se, nell’ambito di un procedimento d’esecuzione, una parte possa far valere, mediante eccezione, un credito del quale, se venisse fatto valere autonomamente, i giudici dello Stato in cui deve aver luogo l’esecuzione non sarebbero competenti a conoscere».


14      Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).


15      Cfr. sentenza del 28 giugno 1978, Simmenthal (70/77, EU:C:1978:139, punto 57).


16      Sentenza del 29 settembre 2016, Essent Belgium (C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 43).


17      Rispettivamente, sentenze del 10 gennaio 1990, Reichert e Kockler (C‑115/88, EU:C:1990:3), e del 26 marzo 1992, Reichert (C‑261/90, EU:C:1992:149).


18      Pretelli, I, op. cit., pag. 603. V. anche, in tal senso, 13th Report On National Case Law Relating To The Lugano Conventions, di Borrás, A., Neophytou, I. e Pocar, F., maggio 2012. Sull’azione pauliana, v. altresì lo studio, frequentemente citato, di Göranson, U., Actio Pauliana outside bankruptcy and the Brussels Convention, Law and Reality, in Essays on National and International Procedural Law in Honour of Voskuil, Dordrecht, 1992, in particolare pagg. 101 e segg.


19      Pretelli, I., Cass. Sez. Un. 7.3.2003, n. 6899, Corkran c. Casa Napoleone Ltd e Cashin, Rev. crit. dir. int. pr. 2003, pagg. 612 e segg.


20      Sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks (C‑337/17, EU:C:2018:805). Poiché farò ampiamente riferimento a detta sentenza, nel prosieguo la indicherò semplicemente come la «sentenza Feniks».


21      V. Martiny, D., «Internationale Zuständigkeit für “vertragliche Streitigkeiten”», in Einheit und Vielfalt des Rechts: Festschrift für Reinhold Geimer zum 65. Geburtstag, 2002, pagg. 641 e 648, e Magnus, U., e Mankowski, M., ECPIL Commentary – Volume I, Brussels Ibis Regulation, pag. 163.


22      A tal proposito, v. per analogia, sentenza del 9 marzo 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126, punto 25): «[a]nche se i giudici nazionali possono tener conto, basandosi su elementi obiettivi, del comportamento abusivo o fraudolento dell’interessato per negargli eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni di diritto [dell’Unione] invocate, tuttavia, nel valutare tale comportamento, essi devono tener presenti le finalità perseguite dalle disposizioni comunitarie di cui trattasi».


23      Magnus, U., e Mankowski, M., op. cit., pag. 145.


24      Sentenza del 19 febbraio 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99, punto 26). V. Magnus, U., e Mankowski, M., op. cit.


25      Cfr. Göranson, U., op. cit., pag. 89.


26      Ignatova, Art. 5 Nr. 1 EuGVVO – Chancen und Perspektiven der Reform des Gerichtsstands am Erfüllungsort, 2005, pagg. 71 e segg.; Lehmann, M., in Dickinson/Lein, paragrafo 4.07., nonché Magnus, U., e Mankowski, M., op. cit., pag. 143. V. anche Schack, Der Erfüllungsort im deutschen, ausländischen und internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, 1985, pag. 104; Lehmann, M., ZZP Int. 9 (2004), pagg. 172, 283.


27      Nessuno può essere liberale se non è libero da debiti, ad esempio una persona in bancarotta non è in grado di cedere immobili o patrimoni. V. Lipstein, K., Principles of the conflict of laws national and international, L’Aia, 1981, pagg. 39 e segg.


28      V. Pretelli, I. (2012), op. cit. pag. 638.