Sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2016 – GFKL Financial Services / Commissione
(Causa T-620/11) 1
[«Aiuti di Stato – Normativa fiscale tedesca relativa al riporto delle perdite sugli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Ricevibilità – Nozione di aiuto di Stato – Carattere selettivo – Natura e struttura del sistema fiscale – Risorse pubbliche – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento»]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GFKL Financial Services AG (Essen, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Schweda, S. Schultes-Schnitzlein, J. Eggers e M. Knebelsberger, successivamente M. Schweda, J. Eggers, M. Knebelsberger e F. Loose, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente T. Maxian Rusche, M. Adam e R. Lyal, successivamente T. Maxian Rusche, R. Lyal e M. Noll-Ehlers, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e K. Petersen, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU L 235, pag. 26).
Dispositivo
L’eccezione di irricevibilità è respinta.
Il ricorso è respinto in quanto infondato.
La GFKL Financial Services AG sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
____________1 GU C 39 dell’11.2.2012.