Language of document : ECLI:EU:C:2024:347

Causa C-301/22

Peter Sweetman

contro

An Bord Pleanála
e
Ireland and the Attorney General

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda)]

 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 aprile 2024

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un progetto che possa provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale – Articolo 5 e allegato II – Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali – Articolo 8 e allegato V – Classificazione dello stato delle acque superficiali – Articolo 11 – Programma di misure – Progetto di estrazione di acqua da un lago di superficie inferiore a 0,5 km²»

1.        Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di fissare le condizioni di riferimento tipiche specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale – Portata – Laghi di piccole dimensioni – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, art. 5, § 1, 1° trattino, e allegato II)

(v. punti 26-31, 41, dispositivo 1)

2.        Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obbligo di elaborare i programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali – Portata – Laghi di piccole dimensioni – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, art. 8 e allegati II e V)

(v. punti 32-41, dispositivo 1)

3.        Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Obbligo di attuare le misure necessarie per migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e impedirne il deterioramento – Domanda di autorizzazione di un progetto che può avere un impatto su un lago di piccole dimensioni – Obbligo per le autorità competenti di valutare gli effetti di un siffatto progetto su altri corpi idrici superficiali – Portata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, art. 4, § 1, a)]

(v. punti 45, 48-61, 69, dispositivo 2)

4.        Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Obbligo di attuare le misure necessarie per migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e impedirne il deterioramento – Domanda di autorizzazione di un progetto che può avere un impatto su un lago di piccole dimensioni – Obbligo per le autorità competenti di garantire la compatibilità del progetto con il programma di misure elaborato per il distretto idrografico considerato – Portata

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, artt. 4, § 1, a), e 11]

(v. punti 62-69, dispositivo 2)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), la Corte precisa gli obblighi ambientali incombenti agli Stati membri ai sensi della direttiva 2000/60 (1) in relazione ai laghi di piccole dimensioni situati nei loro territori.

Nel luglio 2018 l’An Bord Pleanála (agenzia per la pianificazione del territorio, Irlanda) ha autorizzato un progetto di intervento volto a consentire l’estrazione di acqua dolce da un lago di 0,083 km², situato nella contea di Galway (Irlanda).

Con sentenza del 15 gennaio 2021, l’Alta Corte ha annullato tale decisione di autorizzazione, con la motivazione che l’Environmental Protection Agency (agenzia irlandese per la tutela dell’ambiente; in prosieguo: l’«EPA») aveva omesso di procedere alla classificazione dello stato ecologico del lago di cui trattasi, come richiesta dalla direttiva 2000/60.

Dopo la pronuncia di tale sentenza, una parte nel procedimento dinanzi all’Alta Corte ha chiesto il parere dell’EPA. In risposta, quest’ultima ha ritenuto che il lago di cui trattasi non costituisse un corpo idrico rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/60.

Ritenendo che tale presa di posizione possa incidere sull’esito della causa, l’Alta Corte ha deciso di riaprire quest’ultima e di interpellare la Corte sugli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 2000/60 per quanto riguarda la caratterizzazione e la classificazione dello stato di laghi di piccole dimensioni, nonché sulle condizioni di autorizzazione di un progetto che può avere un impatto su un lago di piccole dimensioni che non è stato oggetto né di una caratterizzazione né di una classificazione del suo stato ai sensi di tale direttiva.

Giudizio della Corte

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obbligo degli Stati membri di caratterizzare i laghi e di classificare il loro stato ecologico, la Corte ricorda che, al fine di garantire il mantenimento o il ripristino di un buono stato delle acque superficiali, la direttiva 2000/60 prevede una serie di disposizioni che istituiscono un processo complesso e articolato in più fasi disciplinate in dettaglio, al fine di consentire agli Stati membri di attuare le misure necessarie, in funzione delle specificità e delle caratteristiche dei corpi idrici individuati nei loro territori.

Per quanto riguarda più in particolare l’obbligo degli Stati membri di caratterizzare i laghi situati nel loro territorio, l’articolo 5 della direttiva 2000/60 esige che sia effettuata un’analisi delle caratteristiche di ciascun distretto idrografico, secondo le specifiche tecniche che figurano nell’allegato II della medesima direttiva. Orbene, dal tenore letterale di tale allegato risulta chiaramente che l’obbligo di fissare le condizioni di riferimento tipiche specifiche dei tipi di corpi idrici superficiali da esso previste non riguarda i laghi di superficie inferiore a 0,5 km².

Poiché gli Stati membri non sono tenuti a procedere alla caratterizzazione, ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato II della direttiva 2000/60, dei laghi di superficie inferiore a 0,5 km², ne consegue logicamente che essi non hanno neppure l’obbligo di classificare lo stato ecologico di siffatti laghi, conformemente all’articolo 8 e all’allegato V di tale direttiva. Tale interpretazione è avvalorata, in particolare, da una lettura congiunta degli allegati II e V della direttiva 2000/60.

Tuttavia, tali constatazioni non impediscono agli Stati membri che lo ritengano opportuno di assoggettare taluni tipi di laghi di superficie inferiore a 0,5 km² agli obblighi di caratterizzazione e di classificazione enunciati nella direttiva 2000/60.

In secondo luogo, per quanto riguarda gli obblighi incombenti alle autorità nazionali in sede di autorizzazione di un progetto che può avere un impatto su un lago di piccole dimensioni che non è stato oggetto né di una caratterizzazione né di una classificazione del suo stato ecologico, la Corte rileva che gli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare i corpi idrici superficiali, previsti all’articolo 4 della direttiva 2000/60, non ricomprendono, neanch’essi, i laghi di superficie inferiore a 0,5 km² e che non sono stati raggruppati dagli Stati membri ai fini della caratterizzazione ai sensi di tale direttiva in forza della facoltà prevista a tal fine al suo allegato II.

Sarebbe, infatti, incompatibile con l’impianto sistematico della direttiva 2000/60, e in particolare con la complessità del processo da essa stabilito, che il carattere vincolante degli obiettivi ambientali precisati all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva riguardi anche corpi idrici superficiali che non sono stati e non dovevano obbligatoriamente essere oggetto di una caratterizzazione o di una classificazione, la cui ragion d’essere è tuttavia di consentire l’ottenimento dei dati necessari per la realizzazione di detti obiettivi.

Ciò posto, poiché il lago di cui trattasi nel procedimento principale è collegato alla zona speciale di conservazione della baia e delle isole di Kilkieran mediante una connessione intertidale diretta, la Corte sottolinea che, conformemente all’articolo 4 della direttiva 2000/60 e fatta salva la concessione di una deroga, l’autorità competente di uno Stato membro è tenuta a negare l’autorizzazione di un progetto qualora i suoi effetti su un lago di una superficie inferiore a 0,5 km² possano provocare un deterioramento dello stato di un altro corpo idrico superficiale che è stato o avrebbe dovuto essere oggetto di una caratterizzazione ai sensi della direttiva 2000/60, o pregiudicare il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tale altro corpo idrico superficiale.

Peraltro, spetta altresì all’autorità competente verificare se la realizzazione del progetto di cui trattasi sia compatibile con le misure attuate nell’ambito del programma elaborato, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2000/60, per il distretto idrografico considerato al fine di conseguire gli obiettivi di tale direttiva. Dai termini di tale disposizione risulta, infatti, che la portata di un programma di misure non è limitata ai soli «tipi» di corpi idrici superficiali caratterizzati nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 5 e dell’allegato II della direttiva 2000/60.

In particolare, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2000/60, le «misure di base», che devono figurare in ciascun programma di misure e costituiscono i requisiti minimi da rispettare, devono comprendere misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell’«acqua», per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 4 di tale direttiva.

Orbene, tenuto conto del fatto che la qualità di un elemento idrico superficiale di piccole dimensioni può avere un impatto sulla qualità di un altro elemento più grande, una protezione delle acque ricomprese nei corpi idrici superficiali che, come il lago di cui trattasi nel procedimento principale, non sono stati e non dovevano obbligatoriamente essere caratterizzati ai sensi della direttiva 2000/60 può rivelarsi necessaria in tale contesto. Per la stessa ragione, può risultare necessario applicare a detti corpi idrici superficiali di piccole dimensioni misure di riduzione delle estrazioni d’acqua, quali menzionate all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2000/60 e all’allegato VI, parte B, viii), della medesima.


1      Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).