Language of document :

Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 - Bollast Nedam Infra / Commissione

(Causa T-362/06)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Bollast Nedam Infra BV (Rappresentanti: A.R. Bosman e J.M.M. van de Hel, advocaten)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 13 settembre 2006 n. C(2006)4090 def., notificatale il 25 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (Caso n. COMP/38.456 - Bitume - NL) nella parte in cui dispone nei suoi confronti.

In subordine, annullare l'art. 2 della decisione, nella misura in cui dispone nei suoi confronti, o quantomeno ridurre l'ammenda inflittale ai sensi dell'art. 2 della decisione.

Annullare in parte l'art. 1 della decisione nella parte in cui verte sulla durata dell'infrazione fino all'ottobre 2000 e, corrispondentemente, ridurre l'ammenda inflitta nell'art. 2, nella misura in cui dispone nei suoi confronti.

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 13 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (Caso n. COMP/38.456 - BITUME - NL) con la quale alla ricorrente viene inflitta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in primo luogo, violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003. Secondo la ricorrente, la Commissione non ha raggiunto alcuna prova del fatto che si tratta di un'unica infrazione continuata dell'art. 81 CE. La ricorrente sostiene che la Commissione non ha raggiunto alcuna prova del fatto che i fornitori di bitumi e le grandi imprese di costruzione stradale abbiano fissato congiuntamente i prezzi lordi per i bitumi e che le grandi imprese di costruzione stradale avevano interesse a che si tenessero siffatti colloqui. La Commissione, inoltre, avrebbe ritenuto, a torto, violazione dell'art. 81 CE la riunione sulla riduzione dei prezzi standard e quella delle imprese di costruzione stradale al fine di spuntare condizioni migliori delle imprese di costruzione stradale dal minore volume di acquisti.

In secondo luogo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende 1. Secondo la ricorrente, la Commissione ha erroneamente valutato la gravità dell'infrazione.

In terzo luogo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 81 CE in quanto la Commissione, basandosi su un errato fondamento giuridico e di merito, ha ritenuto che la ricorrente abbia esercitato un'influenza decisiva sul comportamento della Ballast Nedam Grond en Wegen BV sul mercato.

La ricorrente deduce infine violazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento 1/2003, e dei diritti di difesa, in quanto la Commissione ha tolto alla ricorrente la possibilità di contestare numerosi nuovi elementi figuranti nella decisione circa l'implicazione della ricorrente nell'infrazione di cui trattasi durante il periodo dal 21 giugno 1996 fino al 1° ottobre 2000.

____________

1 - Comunicazione della Commissione - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9, pag. 3).