Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 giugno 2010 – Atlas Transport / UAMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT)
(causa T‑482/08)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di decadenza – Marchio comunitario denominativo ATLAS TRANSPORT – Uso effettivo del marchio – Artt. 15 e 50, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 15 e 51, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 2, lett. a), e 50, n. 1, lett. a)] (v. punti 42‑43)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 9 settembre 2008 (procedimento R 1858/2007‑4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di decadenza tra Alfred Hartmann e la Atlas Transport GmbH. |
Dati della causa
Titolare del marchio comunitario: | Atlas Transport GmbH |
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: | Marchio denominativo «Atlas Transport» per trasporti (trasporto di merci) della classe 39 – marchio comunitario n. 545 681 |
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: | Alfred Hartmann |
Decisione della divisione di annullamento: | Rigetto della domanda |
Decisione della commissione di ricorso: | La domanda di dichiarazione di decadenza è accolta |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 9 settembre 2008 (procedimento R 1858/2007-4) è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle della Atlas Transport GmbH. |
3) | | Il sig. Alfred Hartmann sopporterà le proprie spese. |