Language of document : ECLI:EU:C:2017:74

Causa C‑430/15

Secretary of State for Work and Pensions

contro

Tolley

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Componente ‟mancanza di autonomia” dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità (disability living allowance) – Persona assicurata contro il rischio di vecchiaia che ha cessato definitivamente qualsiasi attività professionale – Nozioni di ‟prestazione di malattia” e di ‟prestazione d’invalidità” – Esportabilità»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1o febbraio 2017

1.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa dell’Unione – Ambito di applicazione ratione personae – Lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71 – Nozione – Persona assicurata contro il rischio di vecchiaia nell’ambito di un regime previdenziale applicabile a tutti i residenti e che identifica tale persona quale lavoratore subordinato – Inclusione – Decesso di tale persona prima dell’età pensionabile – Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 1, a)]

2.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Componente «mancanza di autonomia» dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità – Inclusione come prestazione di malattia e non come prestazione d’invalidità

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, § 1, a)]

3.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa da applicare – Persona che ha acquisito diritti a una pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati nel corso di un determinato periodo al regime previdenziale di uno Stato membro – Successiva cessazione dell’applicabilità della legislazione di tal tale Stato membro a tale persona – Ammissibilità

[Regolamenti del Consiglio n. 1408/71, art. 13, § 2, f), e allegato VI, e n. 574/72, art. 10 ter]

4.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Assicurazione malattia – Normativa dello Stato competente che subordina il beneficio della componente «mancanza di autonomia» dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità a un requisito di residenza e di soggiorno nel territorio di tale Stato membro – Inammissibilità – Mantenimento, dopo il trasferimento di residenza in un altro Stato membro, dell’erogazione di prestazioni accordate dallo Stato competente – Presupposto – Autorizzazione del trasferimento di residenza in un altro Stato membro ottenuta dall’istituzione competente

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 22, § 1, b), e 22, § 2]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 38, 40‑42)

2.      Una prestazione quale la componente «mancanza di autonomia» dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità (disability living allowance) costituisce una prestazione di malattia ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999.

Il fatto che, per la concessione della componente «mancanza di autonomia» del DLA, la riduzione di mobilità debba riguardare un periodo di tempo notevole non può, infatti, modificare l’obiettivo dell’assegno di migliorare la vita delle persone non autonome (v., per analogia, sentenza del 18 ottobre 2007, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-299/05, EU:C:2007:608, punto 63).

Inoltre, la Corte ha statuito che devono essere assimilate a prestazioni di malattia, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, prestazioni, come quelle di cui al procedimento principale, attinenti al rischio di perdita dell’autosufficienza, nonostante il fatto che, a differenza delle prestazioni di malattia stricto sensu, esse non sono, in linea di principio, di natura tale da poter essere versate a breve termine e possono presentare, segnatamente per effetto delle loro modalità di applicazione, caratteristiche che, in definitiva, si avvicinano parimenti, in una certa qual misura, ai settori dell’invalidità e della vecchiaia (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2011, da Silva Martins, C-388/09, EU:C:2011:439, punti 47 e 48).

(v. punti 53‑55, dispositivo 1)

3.      L’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev’essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia acquisito diritti a una pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati nel corso di un determinato periodo al regime previdenziale di uno Stato membro non osta a che la legislazione di tale Stato membro possa successivamente cessare di essere applicabile a tale persona. Spetta al giudice nazionale determinare, in considerazione delle circostanze della controversia di cui è investito e delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, in quale momento tale legislazione ha cessato di essere applicabile a detta persona.

Infatti, come precisato all’articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU 1972, L 74, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU 1991, L 206, pag. 2), la data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 sono determinate secondo le disposizioni di tale legislazione.

Peraltro, occorre tener conto, nell’ambito della determinazione del momento in cui la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile a una persona, eventualmente, anche delle disposizioni dell’allegato VI di quest’ultimo regolamento, il quale menziona le modalità particolari d’applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri.

(v. punti 65, 66, 69, dispositivo 2)

4.      L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev’essere interpretato nel senso che osta a che la legislazione dello Stato competente subordini il beneficio di un assegno come quello di cui al procedimento principale a un requisito di residenza e di soggiorno nel territorio di tale Stato membro.

L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, devono essere interpretati nel senso che una persona che si trova in una situazione come quella di cui al procedimento principale conserva il diritto a percepire le prestazioni contemplate da tale prima disposizione dopo aver trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che abbia ottenuto un’autorizzazione a tal fine.

(v. punto 93, dispositivo 3)