Language of document : ECLI:EU:C:2024:334

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

18 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Articolo 17, paragrafo 1 – Clausola discrezionale – Articolo 27, paragrafi 1 e 3, e articolo 29, paragrafo 3 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Mezzi di impugnazione – Effetto sospensivo»

Nella causa C‑359/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 28 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 3 giugno 2022, nel procedimento

AHY

contro

Minister for Justice,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl (relatore), J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per AHY, da B. Burns, solicitor, E. Dornan, BL, e C. Power, SC;

–        per il Minister for Justice e l’Irlanda, da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce, M. Tierney e G. Wells, in qualità di agenti, assistiti da S.-J. Hillery, BL, e da D. Colan Smyth, SC;

–        per il governo ellenico, da M. Michelogiannaki, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da L. Grønfeldt e J. Tomkin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra AHY, cittadino somalo, e il Minister for Justice (Ministro della Giustizia, Irlanda; in prosieguo: il «Ministro») in merito alla decisione con cui quest’ultimo ha rifiutato di esercitare il potere discrezionale previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di Dublino III per esaminare la domanda di protezione internazionale di AHY e ha indicato che l’interessato sarebbe stato trasferito in Svezia.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Ai sensi dei considerando 4, 5, 17 e 19 del regolamento di Dublino III:

«(4)      Secondo le conclusioni [della riunione straordinaria del Consiglio europeo tenutasi a Tampere il 15 e il 16 ottobre 1999], il [Sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(...)

(17)      Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento.

(...)

(19)      Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della [Carta]. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

4        L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III».

5        L’articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Clausole discrezionali» fa parte del capo IV del medesimo regolamento e, al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, esso ne informa, utilizzando la rete telematica «DubliNet» istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 [della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003 (GU 2003, L 222, pag. 3)], lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente.

Lo Stato membro che diventa competente ai sensi del presente paragrafo lo indica immediatamente nell’Eurodac ai sensi del regolamento (UE) n. 603/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento n. 604/2013 e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2013, L 180, pag. 1)], aggiungendo la data in cui è stata adottata la decisione di esaminare la domanda».

6        L’articolo 27 del regolamento di Dublino III, intitolato «Mezzi di impugnazione», è così formulato:

«1.      Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2.      Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l’interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

3.      Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a)      che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b)      che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c)      che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4.      Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione.

(...)».

7        L’articolo 29 di detto regolamento così dispone:

«1.      Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(...)

2.      Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

(...)».

 Diritto irlandese

8        L’articolo 3 dello European Union (Dublin System) Regulations 2018 [regolamento del 2018 sull’Unione europea (sistema di Dublino) del 2018] (S.I. n. 62 del 2018; in prosieguo: il «regolamento del 2018») conferisce ai funzionari per la protezione internazionale, che fanno parte dell’International Protection Office (Ufficio per la protezione internazionale, Irlanda; in prosieguo: l’«IPO»), il compito di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale in forza dei criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III e di adottare le decisioni di trasferimento.

9        L’articolo 6 del regolamento del 2018 prevede che l’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per la protezione internazionale, Irlanda) è competente ad esaminare i ricorsi avverso le decisioni di trasferimento.

10      L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento del 2018 dà attuazione all’effetto sospensivo previsto all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di Dublino III, e riconosce, in sostanza, al richiedente protezione internazionale, che presenti un ricorso in forza dell’articolo 6 del regolamento del 2018, il diritto di rimanere in Irlanda in attesa dell’esito del ricorso.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Il ricorrente nel procedimento principale, AHY, è un cittadino somalo. Il 21 gennaio 2020 egli ha presentato una domanda di protezione internazionale in Irlanda, sostenendo di essere stato vittima di un attentato dinamitardo in Somalia che aveva distrutto il suo negozio e ucciso uno dei suoi dipendenti e che gli aveva lasciato cicatrici su mani e braccia.

12      Da una ricerca nell’Eurodac è risultato che AHY aveva già presentato due domande di protezione internazionale in Svezia il 5 novembre 2012 e il 2 ottobre 2017 e che tali domande erano state respinte.

13      Le autorità irlandesi, di conseguenza, hanno rivolto una richiesta di ripresa in carico al Regno di Svezia sulla base dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Dublino III. Tale Stato membro ha accettato detta richiesta il 19 febbraio 2020.

14      Il 23 luglio 2020, è stato notificato ad AHY un avviso di decisione di trasferimento verso la Svezia. Il 5 agosto 2020, l’interessato ha impugnato tale decisione dell’IPO dinanzi all’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per la protezione internazionale), chiedendo l’applicazione della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e dichiarando, segnatamente, di soffrire di depressione.

15      L’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per la protezione internazionale) ha respinto tale ricorso il 5 ottobre 2021 e ha confermato la decisione di trasferimento.

16      Dopo essere stato informato che doveva presentarsi al Garda National Immigration Bureau (Ufficio nazionale dell’immigrazione, Irlanda) il 16 dicembre dello stesso anno per preparare il proprio trasferimento verso la Svezia, che doveva essere effettuato entro il 6 aprile 2022, AHY ha sottoposto, il 15 novembre 2021, al Ministro la richiesta di esercizio del potere discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Tale domanda è stata respinta il 16 febbraio 2022.

17      AHY ha impugnato tale decisione del Ministro dinanzi al giudice del rinvio, la High Court (Alta Corte, Irlanda). A sostegno di tale ricorso, egli afferma in particolare, che, in forza dell’articolo 27 del regolamento di Dublino III, il ricorso avverso le decisioni recanti il diniego di esercitare il potere discrezionale previsto all’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento ha automaticamente effetto sospensivo.

18      In primo luogo, il giudice del rinvio indica che, in Irlanda, la decisione di procedere, o meno, al trasferimento di un richiedente la protezione internazionale rientra nella competenza dell’IPO, mentre la decisione di esercitare, o meno, il potere discrezionale previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III rientra nelle prerogative del Ministro. Inoltre, le impugnazioni delle decisioni di trasferimento, previste all’articolo 27 di tale regolamento, dovrebbero essere proposte dinanzi all’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per la protezione internazionale) in forza dell’articolo 6 del regolamento del 2018, mentre le decisioni del Ministro potrebbero essere contestate dinanzi alla High Court (Alta Corte) nell’ambito esclusivo del ricorso per «judicial review», che costituisce il ricorso giurisdizionale specifico diretto al controllo della legittimità dell’azione amministrativa.

19      Tale sistema genererebbe numerose difficoltà dovute alla mancanza di coordinamento delle procedure e dei termini in cui tali decisioni e tali ricorsi devono intervenire. Pertanto, il richiedente protezione internazionale che sia oggetto di una decisione di trasferimento, potrebbe, come il ricorrente nel procedimento principale, chiedere, in seguito al rigetto del proprio ricorso avverso la decisione di trasferimento da parte dell’International Protection Appeals Tribunal (Tribunale d’appello per la protezione internazionale), l’applicazione della clausola discrezionale prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

20      In secondo luogo, il giudice del rinvio s’interroga sull’effetto sospensivo che il ricorso avverso la decisione del Ministro recante rifiuto di esercitare il potere discrezionale a lui conferitogli dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III può avere su una decisione di trasferimento, in particolare quando quest’ultima è già stata oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 27 di tale regolamento. A tal riguardo, esso fa riferimento alla sentenza del 23 gennaio 2019, M.A. e a. (C‑661/17; in prosieguo: la «sentenza M.A. e a.», EU:C:2019:53) e precisa che, in tale sentenza, la Corte non sembra aver deciso sulla questione se le disposizioni relative all’effetto sospensivo che figurano all’articolo 27 di detto regolamento si applichino quando venga proposto un ricorso avverso una decisione adottata ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.

21      È in tale contesto che la High Court (Alta Corte) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto a un ricorso effettivo avverso una “decisione di trasferimento”, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento [Dublino III] includa il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione adottata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III in ordine all’esercizio o meno, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del suo potere discrezionale di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata ad esso da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel regolamento Dublino III.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a)      se ne consegua che lo Stato membro richiedente non può dare esecuzione a una decisione di trasferimento in attesa della decisione sulla domanda di un richiedente concernente l’esercizio del potere discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

b)      Se le disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 3, [del regolamento Dublino III] che impongono agli Stati membri di prevedere, nel loro diritto nazionale, una delle tre forme di effetto sospensivo ai fini del ricorso avverso una decisione di trasferimento o della revisione della medesima includano l’impugnazione avverso una decisione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, [di detto regolamento] recante rifiuto di esercitare la facoltà di assumere la competenza a esaminare una domanda di protezione internazionale (…).

c)      Qualora nessuna disposizione nazionale specifica preveda una delle tre forme di effetto sospensivo di cui all’articolo 27, paragrafo 3, [del regolamento Dublino III] in caso di impugnazione avverso una decisione di diniego dell’applicazione [dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento], se il giudice investito dell’impugnazione sia tenuto a riconoscere un effetto sospensivo, in una di tali tre forme, nel suo diritto nazionale e, in caso affermativo, quale.

d)      Se tutti i mezzi di impugnazione sospensivi di cui all’articolo 27, paragrafo 3, [del regolamento Dublino III] debbano essere interpretati nel senso che operano come una sospensione del termine per l’esecuzione di una decisione di trasferimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

3)      In caso di risposta negativa alla prima questione:

a)      se il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della [Carta] osti a che uno Stato membro richiedente dia esecuzione a una decisione di trasferimento in attesa della decisione sulla domanda con cui il richiedente ha chiesto che sia esercitato il potere discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

b)      Se il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della [Carta] osti a che uno Stato membro richiedente dia esecuzione a una decisione di trasferimento in attesa della decisione sull’impugnazione per controllo giurisdizionale (“judicial review”) proposta ai sensi delle disposizioni di diritto nazionale avverso una decisione di diniego dell’applicazione [dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III].

c)      In subordine, se un’impugnazione per controllo giurisdizionale (“judicial review”) proposta ai sensi delle disposizioni di diritto nazionale avverso una decisione di diniego dell’applicazione [dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III] operi come una sospensione del termine per l’esecuzione di una decisione di trasferimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, [di tale regolamento] o produca altrimenti un effetto sospensivo sulla decisione di trasferimento».

 Procedimento dinanzi alla Corte

22      Il giudice del rinvio ha chiesto che la causa sia sottoposta al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

23      Il 21 giugno 2022, la Seconda Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, ha deciso di non accogliere tale domanda.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

24      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III vada interpretato nel senso che impone agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo avverso una decisione adottata ai sensi della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento.

25      A tal riguardo, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che la persona che sia oggetto di una decisione di trasferimento abbia diritto a un ricorso effettivo avverso tale decisione, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

26      La portata di tale ricorso è precisata al considerando 19 di detto regolamento, il quale indica che, al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale, il ricorso effettivo istituito dal regolamento in parola avverso le decisioni di trasferimento deve avere a oggetto, da una parte, l’esame dell’applicazione del citato regolamento e, dall’altra, l’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro verso il quale il richiedente è trasferito (sentenza del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

27      Dopo aver rilevato, al punto 75 della sentenza M.A. e a., che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non prevede espressamente un ricorso avverso la decisione di uno Stato membro di non far uso della facoltà prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, la Corte ha dichiarato, al punto 4 del dispositivo di tale sentenza, che questa prima disposizione doveva essere interpretata nel senso che non impone agli Stati membri di prevedere un ricorso siffatto avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento.

28      Nel caso di specie, AHY fa tuttavia valere dinanzi al giudice del rinvio e nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte che il diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, previsto all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve includere anche il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione adottata ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, per il motivo che la Corte ha anche affermato, al punto 64 della sentenza M.A. e a., che il potere discrezionale conferito agli Stati membri da quest’ultima disposizione fa parte integrante dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente, quanto a una domanda di protezione internazionale, previsti da detto regolamento.

29      Le disposizioni del regolamento Dublino III non possono essere interpretate in tal senso.

30      È vero che la Corte ha già indicato che il ricorso previsto dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non può essere oggetto di interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 53).

31      Così, la Corte ha già dichiarato che, alla luce segnatamente dell’evoluzione generale conosciuta dal sistema di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri in conseguenza dell’adozione del regolamento Dublino III e degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, l’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento dev’essere interpretato nel senso che il ricorso da esso previsto avverso una decisione di trasferimento deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che assegnano la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali stabilite dal regolamento medesimo (sentenza del 2 aprile 2019, H. e R., C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

32      Tuttavia, sebbene l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba essere considerato parte integrante dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale previsti da tale regolamento, detta disposizione non può, per sua natura, essere equiparata agli altri criteri di determinazione dello Stato membro competente per una domanda di protezione internazionale previsti da detto regolamento.

33      Occorre, infatti, ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro è esaminata, in linea di principio, dal solo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento medesimo.

34      Il sistema di determinazione dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell’Unione in cui si inserisce detto regolamento, tende, come si evince dai suoi considerando 4 e 5, a consentire, in particolare, una determinazione rapida dello Stato membro competente per garantire un accesso effettivo alle procedure di concessione della protezione internazionale e non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

35      In tal contesto, uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di protezione internazionale è tenuto a seguire le procedure previste al capo VI del regolamento stesso, al fine di determinare lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda, a chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente in parola e, una volta che sia stata accettata tale richiesta, a trasferire questa persona verso detto Stato membro.

36      Tuttavia, in deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, l’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base a tali criteri.

37      L’obiettivo della citata disposizione è di salvaguardare le prerogative degli Stati membri nell’esercizio del diritto di concedere una protezione internazionale (sentenza del 5 luglio 2018, X, C‑213/17, EU:C:2018:538, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

38      Inoltre, emerge chiaramente dal disposto dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III che detta disposizione possiede natura facoltativa laddove lascia alla discrezionalità di ogni Stato membro la decisione di procedere all’esame di una domanda di protezione internazionale ad esso presentata, anche se tale esame non gli compete in forza dei criteri di determinazione dello Stato membro competente definiti da tale regolamento. L’esercizio di tale facoltà non è, peraltro, sottoposto ad alcuna condizione particolare. Detta facoltà è intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena autonomia, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare di esaminare una domanda di protezione internazionale, anche se esso non è competente in base ai criteri stabiliti da detto regolamento [sentenza del 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e a. (Opuscolo comune – Refoulement indiretto), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21, EU:C:2023:934, punto 146 e giurisprudenza ivi citata].

39      Tenuto conto della portata del potere discrezionale in tal modo accordato agli Stati membri, spetta allo Stato membro interessato determinare le circostanze in cui intende far uso della facoltà conferita dalla clausola discrezionale prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e accettare di esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale per la quale non è competente in base ai criteri definiti da detto regolamento [sentenza del 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e a. (Opuscolo comune – Refoulement indiretto), C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21, EU:C:2023:934, punto 147 e giurisprudenza ivi citata].

40      In tal contesto, la Corte ha più volte dichiarato che nessuna circostanza, neppure se ha attinenza ai diritti fondamentali, può obbligare uno Stato membro a fare uso di tale clausola e ad esaminare direttamente una domanda per la quale non è competente (v., per analogia, sentenza del 14 novembre 2013, Puid, C‑4/11, EU:C:2013:740, punto 37, nonché sentenze del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 97, e M.A. e a., punti 61 e 72).

41      Certo, come è stato ricordato al punto 31 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato in più occasioni che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che il ricorso in esso previsto avverso una decisione di trasferimento deve poter avere ad oggetto tanto il rispetto delle norme che attribuiscono la competenza ad esaminare una domanda di protezione internazionale quanto le garanzie procedurali previste da tale regolamento. Tuttavia, come l’avvocato generale ha sottolineato ai paragrafi 62 e 63 delle sue conclusioni, tale giurisprudenza, risultante segnatamente dalle sentenze del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409), del 7 giugno 2016, Karim (C‑155/15, EU:C:2016:410), e del 26 luglio 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587), si fonda sulla premessa secondo cui ognuna delle disposizioni di tale regolamento di cui trattavasi in tali sentenze rientrava nel contesto in cui deve aver luogo il processo di determinazione dello Stato membro competente. Tali disposizioni, come l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento, o l’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento sanciscono infatti regole che lo Stato membro interessato è tenuto ad applicare in forza dello stesso regolamento e che, di conseguenza, conferiscono al richiedente protezione internazionale il diritto a che detto Stato rispetti i suoi obblighi in tal senso.

42      Orbene, come discende dal considerando 17 del regolamento Dublino III, tale regolamento stabilisce, mediante le disposizioni del suo capo III, i «criteri vincolanti» per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, pur concedendo agli Stati membri, all’articolo 17 detto regolamento, che appartiene al suo capo IV, la facoltà di derogare a detti criteri di competenza e di esaminare una domanda di protezione internazionale proposta sul loro territorio o sul territorio di un altro Stato membro, anche se detto esame non è di loro competenza in forza di tali criteri vincolanti. Di conseguenza, la decisione di uno Stato di esercitare o meno il potere previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e di esaminare o meno una domanda di protezione internazionale è una decisione discrezionale che non è basata sui criteri vincolanti ai quali detto Stato membro è tenuto a conformarsi in forza di tale regolamento.

43      Ne consegue che una decisione adottata ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non può essere equiparata a una decisione di trasferimento, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, cosicché quest’ultima disposizione non impone agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo avverso una decisione discrezionale siffatta.

44      Detta interpretazione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che, nella sentenza M.A. e a., la Corte abbia dichiarato che il fatto che l’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento non imponga agli Stati membri di prevedere un ricorso di tal genere non impediva alla persona interessata di contestare tale decisione discrezionale in occasione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento cui essa era soggetta.

45      Infatti, da questa considerazione non risulta affatto che la possibilità di contestare detto diniego di far uso della clausola discrezionale in occasione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento trovi il proprio fondamento nel diritto dell’Unione.

46      Al contrario, poiché la Corte ha giudicato che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non esige che gli Stati membri prevedano un ricorso specifico avverso la decisione di diniego dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, la possibilità di contestare tale decisione in occasione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento non può che trovare fondamento nel diritto nazionale.

47      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo avverso una decisione adottata ai sensi della clausola discrezionale prevista all’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento.

 Sulla seconda questione

48      La seconda questione è stata posta per il caso di risposta affermativa alla prima questione. Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulla terza questione

49      Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede essenzialmente, per il caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro dia esecuzione a una decisione di trasferimento fintantoché non si sia statuito su una domanda volta a far sì che detto Stato eserciti il suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, o su un ricorso giurisdizionale specifico, proposto in forza delle disposizioni del diritto nazionale, avverso la risposta data a una tale domanda. In subordine, esso chiede se l’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che il termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione internazionale, previsto in tale disposizione, decorre dall’accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta ai fini della presa o della ripresa in carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione avverso una decisione di trasferimento, qualora l’effetto sospensivo sia concesso in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, di detto regolamento, e non dalla data della decisione definitiva, relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all’adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento per esaminare la domanda di protezione internazionale.

50      Riguardo, in primo luogo, agli interrogativi posti dal giudice del rinvio e relativi all’articolo 47 della Carta, essi sono diretti a stabilire se tale disposizione imponga un effetto sospensivo dell’esecuzione della decisione di trasferimento qualora il richiedente protezione internazionale abbia sollecitato l’applicazione della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, o qualora il richiedente abbia proposto un ricorso avverso la risposta fornita a tale domanda.

51      A tal riguardo, va constatato che, poiché, come si è ricordato al punto 32 della presente sentenza, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere considerato quale parte integrante dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, previsti da detto regolamento, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto riguarda l’esercizio di un potere discrezionale che detta disposizione conferisce agli Stati membri, implica l’«attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, cosicché, in via generale, quest’ultima si applica a tale situazione (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

52      Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 47 della Carta è destinato ad applicarsi solo se la persona che lo invoca si avvale di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione o se tale persona è sottoposta a procedimenti penali che costituiscono attuazione del diritto dell’Unione [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

53      Orbene, dalla risposta fornita dalla prima questione deriva che uno Stato membro non può essere considerato obbligato a far uso della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

54      In assenza di un obbligo siffatto, il richiedente protezione internazionale non dispone di alcun diritto garantito dal diritto dell’Unione a che uno Stato membro faccia uso di tale clausola e del potere discrezionale che essa gli conferisce.

55      Poiché il caso di specie non riguarda una situazione in cui la persona che invoca l’articolo 47 della Carta si avvale di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione, né, d’altra parte, manifestamente, una situazione in cui tale persona è sottoposta a procedimenti penali che costituiscono un’attuazione del diritto dell’Unione, dalla giurisprudenza ricordata al punto 52 della presente sentenza deriva che tale articolo 47 non è applicabile a una situazione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale. Di conseguenza, l’articolo 47 della Carta non osta a che uno Stato membro esegua una decisione di trasferimento prima di aver statuito su una domanda proposta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III o su un ricorso avverso la risposta fornita a una domanda siffatta.

56      Riguardo, in secondo luogo, agli interrogativi formulati in subordine dal giudice del rinvio, essi sono diretti a stabilire se l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che il termine di sei mesi che tale disposizione prevede decorrere dalla data della decisione definitiva relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all’adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale.

57      Occorre necessariamente constatare che il dettato di tale articolo 29, paragrafo 1, è chiaro e preciso a tal riguardo.

58      Infatti, questa disposizione prevede che il termine di sei mesi inizia a decorrere dall’accettazione da parte di un altro Stato membro della richiesta di prendere o riprendere in carico l’interessato o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III.

59      Poiché tale disposizione non prevede che detto termine inizi a decorrere dalla decisione definitiva relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all’adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento per l’esame della domanda di protezione internazionale, non si può ritenere che un ricorso siffatto abbia l’effetto di sospendere il termine di esecuzione di una decisione di trasferimento prevista dall’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento o produca altrimenti un effetto sospensivo sulla decisione di trasferimento.

60      Pertanto, il termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione internazionale decorre, in una situazione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, dalla data di rigetto del ricorso avverso la decisione di trasferimento della persona interessata e non dalla data della decisione definitiva relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all’adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento per l’esame della domanda di protezione internazionale.

61      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere nel modo seguente alla terza questione:

–        L’articolo 47 della Carta deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione internazionale, che sia oggetto di una decisione di trasferimento, abbia chiesto allo Stato membro che ha adottato tale decisione di esercitare il suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la risposta fornita a tale domanda, cosicché tale disposizione della Carta non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita a detta domanda.

–        L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che il termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione internazionale, previsto da tale disposizione, decorre dall’accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione avverso una decisione di trasferimento, quando l’effetto sospensivo è concesso in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, e non dalla data della decisione definitiva relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all’adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento per esaminare la domanda di protezione internazionale.

 Sulle spese

62      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non impone agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo avverso una decisione adottata ai sensi della clausola discrezionale prevista all’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento.

2)      -      L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

       esso non è applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione internazionale, che sia oggetto di una decisione di trasferimento, abbia chiesto allo Stato membro che ha adottato tale decisione di esercitare il suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la risposta fornita a tale domanda, cosicché tale disposizione della Carta dei diritti fondamentali non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita a detta domanda.

–        L’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 604/2013

       il termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione internazionale, previsto da tale disposizione, decorre dall’accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione avverso la decisione di trasferimento, quando l’effetto sospensivo è concesso in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, e non dalla data della decisione definitiva relativa a un ricorso proposto avverso la decisione dello Stato membro richiedente, presa successivamente all’adozione della decisione di trasferimento, di non avvalersi della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento per esaminare la domanda di protezione internazionale.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.