Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 3 febbraio 2012 — Ecologistas en Acción ‑CODA / Commissione
(causa T‑359/10)
«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al piano di sviluppo del quartiere del Cabanyal a Valencia (Spagna) — Documenti provenienti da uno Stato membro — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale — Informazioni ambientali — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali — Regolamento n. 1367/2006 — Limitazione del diritto di accesso — Divulgazione che arreca pregiudizio alla tutela dell’ambiente — Ulteriore eccezione al diritto di accesso (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 6) (v. punti 26‑28)
2. Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Motivo nuovo — Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, primo comma) (v. punti 33, 34, 45)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 30 giugno 2010, con la quale è stato negato alla ricorrente l’accesso a taluni documenti riguardanti l’indagine condotta dalle autorità spagnole sul fascicolo EU-PILOT 724/09/02 ENVI, relativo al piano speciale di protezione e di riforma del quartiere del Cabanyal della città di Valencia (Spagna). |
Dispositivo
2) | | Ecologistas en Acción — CODA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) | | Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |