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Ricorso proposto il 6 agosto 2021 – TransnetBW/ACER

(Causa T-476/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TransnetBW GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresenti: T. Burmeister e P. Kistner, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione n. A-001-2021 (cons.) della commissione di ricorso dell’ACER, del 28 maggio 2021, riguardante il ricorso proposto avverso la decisione n. 30/2020 dell’ACER sulla metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso per la regione di calcolo della capacità Core (in prosieguo: la «decisione impugnata»);

condannare l’ACER alle spese sostenute dalla TransnetBW GmbH.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’ambito di applicazione della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso, come confermato dalla decisione impugnata. Tale ambito di applicazione, come confermato dalla decisione impugnata, estende illegittimamente l’applicazione del principio «chi inquina paga» alla ripartizione dei costi per le azioni correttive intraprese fondamentalmente su tutti gli elementi della rete di trasmissione nella regione di calcolo della capacità Core, sebbene si tratti per legge di una deroga all’obbligo generale dei proprietari delle reti di mantenere e di espandere le loro reti secondo le necessità del mercato (principio «il proprietario paga»).

Secondo motivo, vertente sul fatto che la determinazione di una soglia comune dei flussi di ricircolo pari al 10%, prevista nella metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso, come confermato dalla decisione impugnata, è illegittima. L’ACER non era competente a determinare una soglia comune dei flussi di ricircolo e, a sua volta, la commissione di ricorso dell’ACER non era competente a confermare tale soglia. La soglia comune dei flussi di ricircolo è stata fissata a un livello troppo basso, pari al 10%, ed è stata basata su dati insufficienti e controversi.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la penalizzazione dei flussi di ricircolo superiori alla soglia è illegittima. La penalizzazione dei flussi di ricircolo superiori alla soglia rispetto ai flussi interni è priva di base giuridica, viola il principio «chi inquina paga», il principio di non discriminazione nonché il principio di proporzionalità e crea incentivi errati.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso dell’ACER ha illegittimamente svolto soltanto un controllo limitato delle complesse valutazioni tecniche ed economiche che dovevano essere effettuate dall’ACER nel corso del procedimento di approvazione della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso, in violazione dell’obbligatoria intensità del controllo da parte della commissione di ricorso dell’ACER quale definita dal Tribunale nella sentenza Aquind, del 18 novembre 2020, pronunciata nella causa T-735/18.

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