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Ricorso proposto il 14 agosto 2021 – Ryanair/Commissione

(Causa T-499/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta, del 23 aprile 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.62304 (2021/N) – Portogallo – COVID-19: Damage compensation to TAP Portugal; 1 e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, con cui si sostiene che la convenuta ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto rispetto al danno causato dalla crisi della COVID‑19.

Secondo motivo, con cui si afferma che la convenuta ha violato disposizioni specifiche del TFUE nonché i principi generali del diritto dell’Unione che presiedono alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ’80 (ossia il divieto di discriminazione, la libera prestazione di servizi – applicata al trasporto aereo mediante il regolamento n. 1008/2008 1  – e la libertà di stabilimento).

Terzo motivo, con cui si adduce che la convenuta ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

Quarto motivo, con cui si sostiene che la convenuta è venuta meno al proprio obbligo di motivazione.

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1 GU 2021, C 240, pag. 33.

1 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008, L 293, pagg. 3–20).