Language of document :

Ricorso proposto l’11 agosto 2021 – Aquind e a. / ACER

(Causa T-492/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aquind Ltd (Londra, Regno Unito), Aquind Energy Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Aquind SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: S. Goldberg, L. Van den Hende, L. Malý e E. White, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione dei ricorsi della convenuta del 4 giugno 2021;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la commissione dei ricorsi della convenuta è incorsa in errore nel dichiarare l’irricevibilità del ricorso proposto dinanzi ad essa. Si sostiene che la convenuta permaneva competente alla sostituzione della sua decisione annullata 1 con una nuova decisione e alla concessione dell’esenzione per l’interconnettore AQUIND ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 714/2009 2 . Inoltre si sostiene che la commissione dei ricorsi della convenuta è venuta meno al proprio obbligo di dare piena e completa ottemperanza alla sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 3 .

Secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione dei ricorsi della convenuta ha violato i requisiti di cui agli articoli 25, paragrafo 3, e 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/942 4 e del regolamento di procedura della stessa commissione. Si sostiene che la commissione dei ricorsi della convenuta non ha seguito la procedura corretta, in quanto uno dei suoi membri non ha partecipato all’audizione, le procedure orali sono state considerate prive di rilevanza probatoria e non è stato pubblicato il verbale della seduta di delibera.

____________

1 Decisione A-001-2018 del 17 ottobre 2018 della commissione dei ricorsi della convenuta.

2 Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2009, L  11, pag. 15).

3 Sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER, T-735/18, EU:T:2020:542.

4 Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Testo rilevante ai fini del SEE.)(GU 2019 L 158, pag. 22).