Language of document : ECLI:EU:T:2021:593


 


 



Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2021 –
ADR Center / Commissione

(causa T-364/15)

«Contributo finanziario – Programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” per il periodo 2007–2013 – Programma specifico “Giustizia civile” – Ricorso di annullamento – Decisione che costituisce titolo esecutivo – Convenzioni di sovvenzione – Recupero di una parte del contributo finanziario versato – Azione dichiarativa – Clausola compromissoria – Forza maggiore – Costi ammissibili – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

1.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale avente ad oggetto una decisione della Commissione che costituisce titolo esecutivo ai fini del recupero di un credito – Competenza ad esaminare sia i motivi con cui si contesta la legittimità di una tale decisione sia quelli vertenti sulla violazione delle obbligazioni contrattuali all’origine dell’adozione della stessa decisione – Rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

(Artt. 263 e 272 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art.  79, § 2)

(v. punti 61, 106)

2.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili

(Art. 317 TFUE)

(v. punti 71-73, 75)

3.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova

(Art. 317 TFUE)

(v. punti 74, 82)

4.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 119)

5.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Criteri di valutazione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.  966/2012)

(v. punto 119)

6.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 123, 124)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 3117 final della Commissione, del 4 maggio 2015, relativa al recupero di una parte del contributo finanziario versato alla ricorrente in esecuzione di due convenzioni di sovvenzione stipulate nell’ambito del programma specifico «Giustizia civile», e, d’altro, domanda diretta a dichiarare ammissibili i costi che la Commissione, in tale decisione, ha dichiarato inammissibili.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’ADR Center Srl sopporterà le spese relative al procedimento principale e al procedimento sommario.