Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 settembre 2021 –
Silex / Commissione e Eismea
(causa T‑654/20)
«Ricorso di annullamento – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) – Nota di debito emessa dall’EASME – Identificazione del convenuto – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso diretto contro l’autore dell’atto impugnato – Eccezioni – Atti adottati in forza di poteri delegati imputabili all’istituzione delegante – Atti sottoscritti dall’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) – Competenza dell’EASME ad adottare tali atti – Ricorso proposto contro la Commissione – Irricevibilità
[Decisione della Commissione 2013/771, art. 3, § 3, b); condizioni generali della convenzione di sovvenzione, art. 44.1.2]
(vedi punti 26-33)
Oggetto
| Domanda di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, della nota di addebito n. 3242009492 del 18 agosto 2020, emessa dall’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME), con la quale si chiede al ricorrente di versare la somma di EUR 55 454,44, e della lettera Ares(2020) 4309529 di invio di tale nota di addebito, con la quale l’EASME ha qualificato come inammissibili, in particolare, talune spese di personale e taluni costi indiretti. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Commissione europea. |
2) | | La Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Silex Zrt.) sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese della Commissione relative al procedimento riguardante l’eccezione di irricevibilità. |