Language of document : ECLI:EU:T:2021:597

Causa T616/19 REV

Katjes Fassin GmbH & Co KG

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 settembre 2021

«Procedura – Domanda di revocazione – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ricorso contro una decisione dell’EUIPO di rifiuto parziale di registrazione di un marchio – Ritiro dell’opposizione avvenuto prima della notifica dell’ordinanza di rigetto del ricorso – Fatti ignoti al ricorrente e al Tribunale – Revocazione dell’ordinanza – Non luogo a statuire»

1.      Procedimento giurisdizionale – Revocazione – Presupposti di ricevibilità della domanda – Fatto nuovo – Nozione – Fatto di natura tale da esercitare un’influenza decisiva e ignoto al ricorrente e al Tribunale – Ritiro dell’opposizione prima della notifica dell’ordinanza che respinge il ricorso – Inclusione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b); Statuto della Corte di giustizia, art. 44; regolamento di procedura del Tribunale, art. 169]

(v. punti 22, 25, 26)

2.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro il rigetto di una domanda di registrazione di marchio avvenuto a seguito di un’opposizione – Ritiro dell’opposizione – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a statuire

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b); regolamento di procedura del Tribunale, art. 130, § 2)

(v. punti 38, 39, 41, 42)

Sintesi

Il 18 gennaio 2017 la Katjes Fassin GmbH & Co. KG, ricorrente, ha chiesto all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la registrazione del marchio denominativo WONDERLAND. La Haribo The Netherlands & Belgium BV ha presentato opposizione sulla base del suo marchio denominativo anteriore del Benelux WONDERMIX. Con decisione dell’8 luglio 2019, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione che aveva accolto integralmente l’opposizione e ha concluso per l’esistenza di un rischio di confusione per una parte dei prodotti oggetto della domanda di registrazione.

Il ricorso proposto dalla Katjes Fassin avverso detta decisione è stato respinto dal Tribunale con ordinanza del 10 luglio 2020 (1). Dopo aver appreso che l’opponente aveva ritirato la sua opposizione alla registrazione del marchio WONDERLAND prima che il Tribunale pronunciasse la sua sentenza, la Katjes Fassin ha presentato una domanda di revocazione, con la quale ha chiesto al Tribunale di riprendere il procedimento nella causa di cui trattasi e di modificare la sua ordinanza.

Con una prima decisione (2), il Tribunale dichiara la domanda di revocazione ricevibile. Con una seconda decisione (3), esso accoglie tale domanda e decide che non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento, divenuto privo di oggetto.

Giudizio del Tribunale

Nella prima decisione, il Tribunale si pronuncia sulla ricevibilità della domanda di revocazione. In via preliminare, esso ricorda che la revocazione della sua decisione può essere chiesta solo in seguito alla scoperta di un fatto idoneo ad avere un’influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza o della notifica dell’ordinanza, era ignoto al Tribunale e alla parte che chiede la revocazione (4). Inoltre, esso sottolinea che la revocazione costituisce un mezzo di ricorso straordinario che consente di mettere in discussione l’autorità di cosa giudicata attribuita a una decisione giurisdizionale definitiva in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è basato.

Fatte queste precisazioni, il Tribunale esamina, in primo luogo, se la domanda di revocazione soddisfi le condizioni di ricevibilità. A tal riguardo, esso osserva che, sebbene l’opponente avesse informato l’EUIPO del ritiro dell’opposizione, quest’ultimo non ha messo tali informazioni a disposizione della Katjes Fassin. Di conseguenza, non essendo stata informata del ritiro effettivo dell’opposizione prima della notifica dell’ordinanza del 10 luglio 2020, la ricorrente non era in grado di conoscere tale elemento di fatto alla data di detta notifica. Il Tribunale sottolinea altresì che, quando ha emesso detta ordinanza, non disponeva neppure delle informazioni sul ritiro dell’opposizione, di cui non era stato avvisato né dall’EUIPO né dall’opponente.

Inoltre, il Tribunale rileva che il ritiro dell’opposizione costituisce un fatto di natura tale da esercitare un’influenza decisiva. Infatti, quando l’opposizione è ritirata nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione, avente ad oggetto una decisione su un ricorso proposto dinanzi all’EUIPO avverso la decisione che statuisce sull’opposizione, il fondamento del procedimento viene meno e quest’ultimo diviene privo di oggetto. Esso precisa che, se fosse venuto a conoscenza del ritiro dell’opposizione prima dell’adozione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, non si può escludere che sarebbe stato indotto a non adottare tale ordinanza.

In secondo luogo, il Tribunale si pronuncia sull’interesse ad agire della Katjes Fassin. Esso rileva che, nel caso di specie, l’esistenza di detto interesse non può essere escluso nonostante il venir meno dell’oggetto del ricorso di annullamento conseguente al ritiro dell’opposizione. Dopo aver ricordato l’oggetto specifico della revocazione, vale a dire mettere in discussione la forza del giudicato di una decisione giurisdizionale, il Tribunale constata che il fatto di mettere in discussione la forza del giudicato dell’ordinanza 10 luglio 2020, che contiene considerazioni di fatto e di diritto sfavorevoli alla ricorrente, procura a quest’ultima un beneficio che giustifica il suo interesse ad agire. Inoltre, esso osserva che la revocazione di detta ordinanza potrebbe anche procurarle un beneficio per quanto riguarda la ripartizione delle spese alle quali era stata condannata.

Il Tribunale conclude che i criteri di ricevibilità della domanda di revocazione sono soddisfatti e che la Katjes Fassin ha un interesse a chiedere la revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020.

Nella seconda decisione, il Tribunale si pronuncia sulla questione di merito. Esso constata che, al momento della notifica dell’ordinanza del 10 luglio 2020, era venuto meno il fondamento del procedimento di opposizione e che si doveva considerare che la decisione oggetto del ricorso di annullamento nel procedimento principale non fosse mai esistita. Di conseguenza, se fosse stato informato in tempo utile del ritiro dell’opposizione, non avrebbe adottato tale ordinanza.

Pertanto, il Tribunale accoglie la domanda di revocazione, constata che, a seguito del ritiro dell’opposizione, il ricorso di annullamento è divenuto privo di oggetto e che non vi è quindi più luogo a statuire, e dichiara che ciascuna parte si farà carico delle proprie spese afferenti al procedimento di annullamento.


1      Ordinanza del 10 luglio 2020, Katjes Fassin/EUIPO - Haribo The Netherlands spontaneamente Belgium (WONDERLAND) (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334).


2            Ordinanza del 22 aprile 2021, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T‑616/19 REV, EU:T:2021:213).


3      Ordinanza del 13 settembre 2021, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T‑616/19 REV, EU:T:2021:597).


4      Articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.