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Ricorso proposto il 21 settembre 2022 – Ferreira de Macedo Silva/Frontex

(Causa T-595/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Carlos Miguel Ferreira de Macedo Silva (Cercal do Alentejo, Portogallo) (rappresentante: L. Cosme Nunes Rolo, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 29 agosto 2022 del Vicedirettore esecutivo per la gestione delle informazioni e processi correlati della guardia di frontiera e costiera europea (Frontex), in qualità di autorità che ha il potere di nomina, di licenziarlo prima della fine del periodo di prova come agente temporaneo del Corpo permanente, Cat. 1;

condannare la Frontex, in caso di impossibile tempestiva riammissione al gruppo 8, a pagare tutte le spese relative all’adempimento del contratto quinquennale e le spese legali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Con il primo motivo di ricorso egli asserisce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e la violazione del principio della parità di trattamento in materia di occupazione (riferimento: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000) 1 .

Con il secondo motivo di ricorso egli asserisce la violazione di requisiti procedurali essenziali nonché il diritto a una buona amministrazione e il diritto ad essere ascoltato.

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1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).