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Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2014 – FESI / Consiglio

(Causa T-134/10)1

(«Ricorso di annullamento – Dumping – Estensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Cina esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite da Macao – Associazione che rappresenta importatori indipendenti – Assenza di pregiudizio individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità»)

Lingua processuale: 1’inglese

Parti

Ricorrente: Fédération européenne de l’industrie du sport (FESI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti E. Vermulst e Y. van Gerven)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti dall’avv. G. Berrisch e da N. Chesaites, barrister, poi da J. P. Hix e B. Driessen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e M. França, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento d’esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352, pag. 1)

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Fédération européenne de l’industrie du sport (FESI) è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporta le proprie spese.

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1 GU C 148 del 5.6.2010.