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Ricorso proposto il 22 marzo 2010 - Communauté de communes de Lacq / Commissione

(Causa T-132/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Communauté de communes de Lacq (Mourenx, Francia) (rappresentante: avv. J.Daniel)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

condannare l'Unione europea a corrisponderle l'importo di EUR 10 000 000 in ragione degli illeciti e delle carenze compiute dalla Commissione a fronte del venir meno dei suoi impegni da parte della società ACETEX;

condannare l'Unione europea a corrisponderle l'importo di EUR 25 000 a titolo di spese non ripetibili;

condannare l'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Communauté de Communes de Lacq intende conseguire il risarcimento del danno asseritamente subito in esito alla decisione della Commissione di dichiarare compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE l'operazione di concentrazione intesa all'acquisto del controllo della Acetex Corporation da parte della Celanese Corporation, senza riconoscere valore giuridico all'asserito impegno da parte della Celanese, in particolare all'impegno di proseguire la gestione dello stabilimento della Acetex a Pardies per cinque anni (procedimento COMP/M.3625 - Blackstone/ Acetex).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene la Commissione avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, dal momento che, con la sua interpretazione del regolamento CE sulle concentrazioni1, priverebbe di tutela tutti i terzi rispetto alle concentrazioni (i lavoratori dipendenti al pari dei responsabili locali) mentre, in considerazione degli impegni assunti dall'impresa Celanese Corporation, risultava certo che i lavoratori dipendenti fossero tutelati rispetto alla cessazione dell'attività di per una durata di cinque anni.

La ricorrente avrebbe in tal modo certamente subito un rilevante danno. Infatti, le collettività locali di tale settore sarebbero state private di importanti risorse fiscali e avrebbero dovuto procedere a elevate spese sociali causate dalla chiusura dello stabilimento. Infatti, si sarebbero dovuti temere numerosi licenziamenti tra i dipendenti della Acetex, ma anche tra quelli delle imprese la cui attività era strettamente connessa a quella dell'impresa Celanese Corporation.

In subordine, se non dovesse venire riconosciuta la responsabilità per colpa della Commissione europea, la ricorrente chiede che sia riconosciuta la responsabilità oggettiva della Commissione. Il danno subito dalla ricorrente nonché il suo carattere anomalo e speciale non lascerebbero dubbio alcuno e tale danno sarebbe stato direttamente causato dal diniego della Commissione europea di sanzionare l'impresa Celanese Corporation.

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1 - Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004 L 24, pag. 1).