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Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2015 – Pangyrus / UAMI – RSVP Design (COLOURBLIND)

(Causa T-257/11) 1

[«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo COLOURBLIND – Segno denominativo COLOURBLIND – Impedimento assoluto alla registrazione – Insussistenza di malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Mancato utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pangyrus Ltd (York, Regno Unito) (rappresentanti: S. Clubb, solicitor, e M. Lindsay, QC)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: RSVP Design Ltd (Brookfield, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente M. Blair, successivamente J. MacKenzie, solicitors)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI, del 23 marzo 2011 (procedimento R 751/2009-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Pangyrus Ltd e la RSVP Design Ltd.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Pangyrus Ltd è condannata alle spese.

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1     GU C 211 del 16.7.2011.