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Ricorso proposto il 31 marzo 2009 - Meridiana e Eurofly / Commissione

(Causa T-128/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Meridiana SpA (Olbia) e Eurofly SpA (Milano) (rappresentanti: N. Green, QC, K. Bacon, Barrister, avv.ti C- Osti e A. Prastaro)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6745 finale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6745 finale, secondo cui il procedimento di vendita dei beni della società aeronautica Alitalia, come notificata dalle autorità italiane, non costituisce un aiuto di Stato a favore dell'acquirente (N 510/2008) 1. Le ricorrenti competono sul mercato del trasporto aereo ed hanno presentato alla Commissione delle denunce relative alle misure notificate dalle autorità italiane.

Le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi a sostegno del loro ricorso.

In primo luogo, esse sostengono che la decisione impugnata è viziata da errori di diritto, da manifesti errori di fatto e da lacune del ragionamento con cui la Commissione conclude che i beni dell'Alitalia sarebbero venduti a prezzi di mercato. In particolare, secondo le ricorrenti, le caratteristiche del procedimento avviato dalla Commissione non dimostrano l'esistenza di una valutazione di esperti indipendenti sui beni dell'Alitalia precedente alle trattative per la vendita di tali beni. Ad avviso delle ricorrenti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto anche omettendo di riconoscere sufficiente rilevanza alla mancanza di un procedimento aperto e trasparente per la vendita dei beni dell'Alitalia.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la conclusione della Commissione secondo cui gli accordi sul trasferimento dei beni non sono stati sottoscritti al fine di eludere l'obbligo di restituire allo Stato si fonda su errori di diritto, manifesti errori di fatto e su un ragionamento lacunoso.

In terzo luogo, secondo le ricorrenti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto ed in una violazione del suo obbligo di motivazione, non avendo esaminato se la stessa normativa sul procedimento speciale di insolvenza, introdotta nel 2008, costituisse un aiuto di Stato a favore dell'Alitalia e del compratore, come sostenuto nella denuncia delle ricorrenti, in quanto, a loro avviso, essa era diretta a consentire il trasferimento dei beni dell'Alitalia.

In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ed ha violato il suo obbligo di motivazione, non avendo esaminato se taluni elementi, contenuti nella denuncia delle ricorrenti dimostrassero l'esistenza dell'aiuto di Stato, in particolare la separazione dei beni dell'Alitalia in circostanze in cui un normale investitore privato avrebbe agito diversamente, la violazione del principio di non discriminazione, l'inclusione dei beni di un'altra società nella vendita e l'acquisto di un'altra società da parte dell'acquirente dei beni dell'Alitalia.

Infine, secondo le ricorrenti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto, non avendo avviato il procedimento formale di indagine ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, ed avendo bensì deciso sul caso sulla base di un'indagine preliminare.

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1 - GU 2009 C 46, pag 6.