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Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010 - Foshan City Nanhai Golden Step Industrial / Consiglio

(Causa T-410/06) 1

("Dumping - Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Calcolo del valore normale costruito - Prezzo all'esportazione - Diritti della difesa - Pregiudizio - Obbligo di motivazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co., Ltd (Lishui, Cina) (rappresentanti: I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC, e K. Beal, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, avocat)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti) e Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn e S. Verhulst, successivamente avv.ti P. Vlaemminck e A. Hubert, avocats)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co., Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione europea e la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 42 del 24.2.2007.