Language of document : ECLI:EU:F:2008:134

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

4 novembre 2008 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Domanda – Rigetto esplicito notificato dopo il rigetto implicito – Atto meramente confermativo – Reclamo tardivo – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑18/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto in sede di deliberazione dal sig. H. Kreppel (relatore), presidente, dai sigg. H. Tagaras e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 10 luglio 2007 (il deposito dell’originale è stato effettuato il 16 luglio successivo), il sig. Marcuccio chiede in particolare l’annullamento della decisione 25 ottobre 2005 con cui la Commissione delle Comunità europee ha rifiutato di riconoscere che egli fosse affetto da una malattia grave ai sensi dell’art. 72 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «Regolamentazione»).

 Fatti all’origine della controversia

2        Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») 30 maggio 2005, il ricorrente, a quel tempo funzionario di grado A*8, è stato collocato a riposo a partire dal 31 maggio successivo e si è visto riconoscere il beneficio di un’indennità di invalidità determinata in conformità all’art. 78, n. 3, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione 30 maggio 2005»).

3        Con una nota datata 11 ottobre 2005 il ricorrente ha trasmesso all’Ufficio liquidatore del Regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee a Ispra (in prosieguo: l’«Ufficio liquidatore») una domanda volta al riconoscimento del suo stato di malattia grave, idoneo a conferire un diritto al rimborso del 100% delle spese sostenute (in prosieguo: la «domanda di riconoscimento di malattia grave»).

4        In data 24 ottobre 2005 il medico di fiducia dell’Ufficio liquidatore ha emesso un parere secondo cui il ricorrente non era affetto da una malattia grave.

5        Con decisione datata 25 ottobre 2005, che il ricorrente afferma di aver ricevuto solo il 23 giugno 2006, la Commissione ha respinto la domanda di riconoscimento di malattia grave sulla base del parere reso dal medico di fiducia dell’Ufficio liquidatore (in prosieguo: la «decisione 25 ottobre 2005»).

6        Con nota datata 23 agosto 2006 e pervenuta alla Commissione il 31 agosto successivo, il ricorrente ha proposto un reclamo, redatto in italiano, avverso la decisione 25 ottobre 2005 (in prosieguo: il «reclamo del 23 agosto 2006»).

7        Con decisione 30 novembre 2006 l’APN ha respinto il reclamo del 23 agosto 2006, facendo nuovamente riferimento al parere del medico di fiducia dell’Ufficio liquidatore (in prosieguo: la «decisione 30 novembre 2006»).

8        La decisione 30 novembre 2006 è stata comunicata al ricorrente nella versione in lingua francese in data 12 gennaio 2007 e nella versione in italiano il 17 febbraio successivo.

9        Con sentenza 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha annullato la decisione 30 maggio 2005.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con istanza pervenuta per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 5 marzo 2007 (il deposito dell’originale è stato effettuato il 13 marzo successivo), il ricorrente ha chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio, istanza che è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 8 maggio 2007, notificata al ricorrente il 4 giugno successivo.

11      Il ricorrente ha proposto il presente ricorso in data 10 luglio 2007.

12      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

«–      annullare la decisione [25 ottobre 2005], eventualmente ed ove necessario astenendosi dall’applicare alla presente controversia, ai sensi dell’art. 241 CE (ex art. 184), l’art. 72 dello Statuto e la Regolamentazione (…);

–        annullare, per quanto necessario ed in parte qua inerisce il reclamo datato 23 agosto 2006, la [decisione] 30 novembre 2006;

–        dichiarare l’inesistenza ex lege ovvero in subordine annullare, per quanto necessario e sempreché questo esista materialmente, cosa questa incerta rebus sic stantibus, il parere del “[c]onsiglio dei medici”;

–        condannare la Commissione alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di procedura, ivi incluse tutte le eventuali spese di perizia di parte».

13      A titolo di misura istruttoria, il ricorrente chiede al Tribunale di voler disporre una perizia tecnica per valutare se egli è affetto da una malattia grave ai sensi dell’art. 72 dello Statuto.

14      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso perché irricevibile o infondato;

–        statuire sulle spese come di diritto.

 Sulla ricevibilità

15      La Commissione conclude per l’irricevibilità del ricorso nella sua interezza, affermando in particolare, per quanto riguarda le conclusioni del ricorrente dirette contro la decisione 25 ottobre 2005, che esse sono irricevibili a motivo della tardività del reclamo del 23 agosto 2006.

 Sulle norme di procedura applicabili

16      Ai sensi delle disposizioni dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando un ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

17      Secondo una costante giurisprudenza, le norme di procedura, a quanto si ritiene in generale, si applicano a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore (v. sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80, Meridionale Industria Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 9; sentenze del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II‑401, punto 55, e 12 settembre 2007, causa T‑25/04, González y Díez/Commissione, Racc. pag. II‑3121, punto 58). Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata riferendosi al momento in cui è depositato l’atto introduttivo (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8; ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2001, causa T‑236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II‑2943, punto 49).

18      Da tali considerazioni risulta che, mentre la norma enunciata dall’art. 76 del regolamento di procedura – ai sensi della quale il Tribunale può con ordinanza respingere un ricorso che risulti manifestamente destinato al rigetto – costituisce una norma di procedura che si applica dalla data della sua entrata in vigore a tutte le cause pendenti dinanzi al Tribunale, lo stesso non si può dire delle norme giuridiche sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione dell’articolo suddetto, considerare un ricorso manifestamente irricevibile. Dunque, ove vengano in questione, come nel caso di specie, le norme che stabiliscono le condizioni per la ricevibilità dell’atto di ricorso, si applicano necessariamente, così come è stato detto, quelle che erano in vigore alla data di deposito di quest’ultimo.

19      Nella controversia in oggetto il ricorso è stato proposto il 10 luglio 2007. Orbene, a tale data, le norme che stabilivano le condizioni di ricevibilità del ricorso erano quelle a cui rinviava l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis mutandis al Tribunale, ai sensi dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7). Infatti, il suddetto art. 111 è la disposizione che, nel regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, corrisponde all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale.

20      Di conseguenza, è necessario applicare, da un lato, la norma di procedura di cui all’art. 76 del regolamento di procedura e, dall’altro, le norme in materia di ricevibilità cui rinviava l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (v. ordinanza 11 dicembre 2007, causa F‑60/07, Martin Bermejo/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 23‑27).

21      Nel caso di specie il Tribunale ritiene di avere sufficienti elementi di giudizio riguardo alla presente controversia e decide, in applicazione delle disposizioni citate, di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni che mirano all’annullamento della decisione 25 ottobre 2005

22      È opportuno ricordare che l’art. 90, n. 1, dello Statuto stabilisce quanto segue:

«Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’[APN] una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2».

23      Nel caso di specie, anche se nessuno degli atti del fascicolo consente di stabilire con esattezza la data in cui la domanda di riconoscimento di malattia grave è stata presentata, si deve ritenere che tale domanda sia pervenuta all’amministrazione al più tardi il 24 ottobre 2005, data in cui il medico di fiducia dell’Ufficio liquidatore ha emesso il parere secondo cui il ricorrente non era affetto da una malattia grave. Pertanto, per adottare una decisione in merito a tale domanda e per notificarla al ricorrente, l’amministrazione disponeva, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, di un termine che scadeva al più tardi il 24 febbraio 2006.

24      Orbene, è pacifico che, già il 25 ottobre 2005, l’amministrazione ha effettivamente adottato una decisione che ha respinto esplicitamente la domanda di riconoscimento di malattia grave, ma il ricorrente afferma per parte sua che tale decisione gli è stata notificata soltanto il 23 giugno 2006.

25      Quindi, la mancata notifica della decisione 25 ottobre 2005 entro il termine stabilito per rispondere – mancanza che si deve considerare chiaramente come una «mancanza di risposta» ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto – ha determinato il perfezionarsi, quattro mesi dopo la presentazione della domanda, ovverosia al più tardi il 24 febbraio 2006, di una decisione implicita di rigetto.

26      Il ricorrente disponeva allora, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, di un termine di tre mesi, spirante al più tardi il 24 maggio 2006, per presentare un reclamo contro la decisione implicita di rigetto. Orbene, il ricorrente ha effettivamente proposto un reclamo, ma questo, diretto peraltro avverso la decisione 25 ottobre 2005, è pervenuto all’amministrazione soltanto il 31 agosto 2006, ovverosia dopo la scadenza del succitato termine di tre mesi.

27      Alla luce di tali fatti, la decisione 25 ottobre 2005, essendo stata notificata al ricorrente dopo che il perfezionamento della decisione implicita di rigetto è diventato definitivo, rappresenta soltanto un atto meramente confermativo di quest’ultima decisione e non può quindi essere considerata come un atto recante pregiudizio che può formare oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto.

28      Per completezza è opportuno aggiungere che, quand’anche le citate conclusioni, formalmente dirette contro la decisione 25 ottobre 2005, dovessero in realtà essere considerate come aventi ad oggetto la decisione implicita di rigetto, esse non sarebbero neppure in tal caso ricevibili. Infatti, come si è osservato, il reclamo proposto dal ricorrente è pervenuto all’amministrazione soltanto il 31 agosto 2006, ovverosia dopo la scadenza del termine utile per proporre un reclamo contro la decisione implicita di rigetto.

29      Ne consegue che le conclusioni summenzionate devono essere respinte perché manifestamente irricevibili.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni che mirano all’annullamento della decisione 30 novembre 2006

30      Poiché la decisione 25 ottobre 2005 non configura, come si è osservato, un atto impugnabile, a motivo della sua natura meramente confermativa, neppure la decisione 30 novembre 2006, adottata in risposta al reclamo diretto contro la decisione 25 ottobre 2005, costituisce un atto impugnabile (v. sentenza del Tribunale di primo grado 9 giugno 2004, causa T‑96/03, Camós Grau/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑157 e II‑707, punto 41). Ne consegue che le conclusioni summenzionate devono essere respinte perché manifestamente irricevibili.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni che mirano alla dichiarazione dell’inesistenza ex lege o, in via subordinata, all’annullamento del parere del «consiglio dei medici»

31      È opportuno preliminarmente osservare che, nella misura in cui il ricorrente, nelle conclusioni suddette, contesta il parere del «consiglio dei medici», le sue censure devono ritenersi in realtà dirette contro il parere del medico di fiducia dell’Ufficio liquidatore su cui l’APN si è fondata per respingere la domanda di riconoscimento di malattia grave.

32      Secondo una giurisprudenza costante, nel caso di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, possono essere oggetto di un ricorso di annullamento, in linea di principio, solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, ad esclusione degli atti intermedi destinati a preparare la decisione finale (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 10, e 22 giugno 2000, causa C‑147/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑4723, punto 26; sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2003, causa T‑324/02, McAuley/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A-337 e II‑1657, punto 28).

33      Nel caso di specie, poiché il parere del medico di fiducia dell’Ufficio liquidatore costituisce soltanto un atto preparatorio, non impugnabile con un ricorso (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale di primo grado 22 aprile 2005, causa T‑399/03, Lucaccioni/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 24‑32 e giurisprudenza ivi citata, in particolare punto 31), le conclusioni che mirano al suo annullamento devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili.

34      Sulla base delle considerazioni che precedono, e senza che sia necessario disporre la misura istruttoria richiesta dal ricorrente, risulta che il ricorso deve essere respinto nella sua interezza perché manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

35      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo di quest’ultimo, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinnanzi al Tribunale dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, ovverosia dal 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

36      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Secondo l’art. 88 di tale regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, ai sensi di tale articolo e dell’art. 87, n. 3, primo comma, del medesimo regolamento, il Tribunale può ripartire le spese per motivi eccezionali.

37      Nel caso di specie, da un lato, il ricorrente afferma, senza essere seriamente contraddetto, che la decisione 25 ottobre 2005 gli è stata notificata dopo il perfezionamento della decisione implicita di rigetto della domanda di riconoscimento di malattia grave, mentre, dall’altro, risulta dagli atti del fascicolo che la Commissione, nella decisione 30 novembre 2006, non ha in alcun modo informato l’interessato che la decisione 25 ottobre 2005, in ragione della sua data di notifica, costituiva soltanto un atto meramente confermativo e non poteva formare oggetto di un ricorso di annullamento. Inoltre, la Commissione, nella decisione 30 novembre 2006, non ha neppure menzionato la possibilità di un’eventuale tardività del reclamo.

38      Pertanto, in violazione del dovere di sollecitudine, la Commissione può aver destato nel ricorrente l’erronea impressione che, qualora egli avesse inteso proporre un ricorso avverso la decisione 25 ottobre 2005, questo sarebbe stato ricevibile.

39      Alla luce di tali circostanze, e sebbene il ricorrente – che era stato funzionario di grado A*8 prima di essere collocato a riposo con la decisione 30 maggio 2005 e aveva intentato diversi ricorsi dinanzi ai giudici comunitari – disponesse di una certa conoscenza delle norme sulla ricevibilità dei ricorsi in materia di contenzioso nel pubblico impiego europeo, le circostanze richiamate ai paragrafi precedenti configurano un motivo eccezionale che giustifica che siano poste a carico della Commissione, oltre alle sue proprie spese, un terzo di quelle sostenute dal ricorrente (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 10 settembre 2007, causa F‑146/06, Speiser/Parlamento, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑390/07 P).

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      La Commissione delle Comunità europee sopporta, oltre alle proprie spese, un terzo di quelle sostenute dal sig. Marcuccio.

Lussemburgo, 4 novembre 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.