Language of document : ECLI:EU:T:2010:480





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 novembre 2010 – Commissione / Irish Electricity Generating

(causa T-323/09)

«Clausola compromissoria – Contratto concluso nell’ambito di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell’energia non nucleare (1994‑1998) – Inadempimento del contratto – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»

1.                     Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto di concessione di un sostegno finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto nel settore dell’energia non nucleare – Ammontare dei costi ammissibili approvati inferiore all’ammontare della somma anticipata dalla Commissione – Domanda della Commissione di rimborso dell’importo riscosso in eccesso – Obbligo della controparte contrattuale di provare che i costi dichiarati alla Commissione per l’esecuzione del progetto sono reali e necessari (Art. 238 CE) (v. punti 60-61)

2.                     Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto di concessione di un sostegno finanziario comunitario per la realizzazione di un progetto nel settore dell’energia non nucleare – Ammontare dei costi ammissibili approvati inferiore all’ammontare della somma anticipata dalla Commissione – Diritto al rimborso parziale dell’anticipo, maggiorato di interessi moratori – Tasso dell’interesse di mora, rivendicato dalla Commissione, inferiore a quello calcolato in forze delle norme del diritto nazionale applicabile (Art. 238 CE) (v. punti 73-76)

Oggetto

Ricorso fondato su una clausola compromissoria volto ad ottenere la condanna della Irish Electricity Generating Co. Ltd al rimborso della somma di EUR 180 664,70 corrispondenti ad una parte degli importi anticipatile dalla Commissione nell’ambito del contratto WE/178/97/IE/GB, unitamente agli interessi di mora.

Dispositivo

1)

La Irish Electricity Generating Co. Ltd è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 180 664,70, unitamente agli interessi di mora:

–        al tasso del 5,56% annuo, a decorrere dal 25 agosto 2003 e fino alla data della presente sentenza;

–        al tasso annuo applicato in forza della legge irlandese, vale a dire, attualmente, dell’art. 26 del Debtors (Ireland) Act 1840 (legge sui debitori), come modificato, entro il limite del 5,56% annuo, a decorrere dalla presente sentenza e fino alla liquidazione completa del debito.

2)

La Irish Electricity Generating Co. Ltd è condannata alle spese.