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Ricorso proposto il 14 agosto 2009 - Al-Faqih e MIRA / Consiglio e Commissione

(Causa T-322/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti Saad Al-Faqih e Movement for Islamic Reform in Arabia (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Jones, barrister, e A. Raja, solicitor)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

annullare in tutto o in parte il regolamento del Consiglio n. 881/2002 1, come modificato dai regolamenti della Commissione nn.14/2005 2, 492/2007 3 e 1190/2005 4, e/o annullare tali regolamenti nn. 14/2005, 492/2007 e 1190/2005 nella parte in cui riguardano i ricorrenti,e

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso i ricorrenti intendono, in conformità all'art. 230 CE, ottenere l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 5 gennaio 2005, n. 14/2005, 3 maggio 2007, n. 492/2007, e 20 luglio 2005, n. 1190/2005, e/o annullare tali regolamenti nn. 14/2005, 492/2007 e 1190/2005 nella parte in cui riguardano i ricorrenti.

I ricorrenti sono stati inclusi nell'elenco consolidato del comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite relativo alle persone ed entità asseritamente legate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, i cui capitali e le risorse economiche sono soggetti a congelamento. Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato i regolamenti nn.14/2005 e 1190/2005 che hanno aggiunto i nomi dei ricorrenti all'allegato I del regolamento n. 881/2002, che elenca le persone, i gruppi e le entità interessati dal congelamento di capitali e delle risorse economiche nell'Unione europea. L'iscrizione del primo ricorrente, sig. Al-Faqih, è stata successivamente modificata con regolamento n. 492/2007.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti invocano i seguenti motivi:

I ricorrenti affermano dal congelamento di loro capitali previsto dai regolamenti impugnati, i loro diritti umani fondamentali, quali il loro diritto al contraddittorio e il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo, dal momento che non sono mai stati informati dal Consiglio e/o dalla Commissione in merito alle ragioni della loro inclusione nell'allegato I del regolamento del Consiglio n. 881/2002 e non hanno mai ricevuto la minima prova che giustificasse l'applicazione di misure restrittive. I ricorrenti non hanno quindi ha avuto la minima possibilità di difendersi e di contestare dinanzi ai giudici comunitari le decisioni relative alla loro iscrizione sull'elenco.

Essi sostengono altresì che è stato violato loro diritto di proprietà, posto che le restrizioni illimitate di tale diritto cagionate dal congelamento di loro capitali rappresentano una violazione sproporzionata e intollerabile di tale diritto fondamentale.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9).

2 - Regolamento (CE) della Commissione, 5 gennaio 2005, n. 14, recante quarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 5, pag. 10).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 3 maggio 2007, n. 492, recante settantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 116, pag. 5).

4 - Regolamento (CE) della Commissione 20 luglio 2005, n. 1190, recante quarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 193, pag. 27).