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Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2012 - Hamas/Consiglio

(Causa T-531/11)

("Ricorso di annullamento - Misure restrittive destinate a combattere il terrorismo - Litispendenza")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Damasco, Siria e Gaza, territorio della Striscia di Gaza) (rappresentante: avv. L. Glock)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Szostak e G. Marhic, successivamente B. Driessen e G. Étienne, agenti)

Oggetto

Inizialmente, ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 610/2010 e (UE) n. 83/2011 (GU L 188, pag. 2), e della decisione 2011/430/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 188, pag. 47), nella parte in cui il nome dell'organizzazione ricorrente è mantenuto nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche previsto nell'ambito della lotta al terrorismo.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d'intervento della Commissione europea.

Hamas sopporterà le proprie spese, nonché le spese del Consiglio dell'Unione europea.

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1 - GU C 126 del 28.4.2012.