Language of document :

Ricorso proposto il 20 agosto 2013 – Petropars Iran e altri / Consiglio

(Causa T-433/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Petropars Iran Co. (Kish Island, Iran); Petropars Oilfields Services Co. (Kish Island); Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Teheran, Iran); e Petropars Resources Engineering Kish Co. (Teheran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, solicitor, P. Reddy, solicitor, R. Blakeley, barrister, e Z. Burbeza, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le voci da 1 a 4 dell’allegato II.I.B. della decisione 2013/2701 e le voci da 1 a 4 dell’allegato II.I.B. del regolamento n. 522/20132 ; e/o

dichiarare inapplicabili alle ricorrenti l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/4133 e l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/20124 ; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che non sussiste alcuna base giuridica per la designazione delle ricorrenti ad opera della decisione 2013/270/PESC del Consiglio e del regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, in quanto il motivo fornito per la designazione di ciascuna delle ricorrenti («controllata d[i una] entità designata») non è uno dei criteri per l’inserimento nell’elenco previsti dal regolamento n. 267/2012 del Consiglio o dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, nella misura in cui il Consiglio ha asserito di agire ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 o dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, la designazione delle ricorrenti è illegittima in quanto: (1) i criteri sostanziali per la designazione previsti da tali disposizioni non sono soddisfatti nel caso di nessuna delle ricorrenti e/o il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se i criteri fossero soddisfatti o meno; e (2) il Consiglio ha designato le ricorrenti sulla base di elementi di prova insufficienti a stabilire che i criteri erano soddisfatti e, pertanto, ha commesso un (ulteriore) errore manifesto di valutazione.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, nella misura in cui l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 e/o l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 consentono la designazione delle ricorrenti unicamente sulla base del fatto che esse sono controllate di entità designate (le quali entità sono a loro volta controllate di entità designate non accusate di alcuna infrazione), tali articoli sono illegittimi in quanto contrari al principio di proporzionalità e dovrebbero essere dichiarati inapplicabili alle ricorrenti.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la designazione delle ricorrenti costituisce, in ogni caso, una violazione dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali ai sensi della Carta dei diritti fondamentali o di altre disposizioni del diritto dell’Unione, incluso il loro diritto a esercitare attività commerciali e imprenditoriali e al rispetto dei loro beni, e/o una violazione del principio di proporzionalità. La designazione rappresenta anche una violazione del principio di precauzione e dei principi di tutela dell’ambiente e di tutela della salute umana e della sicurezza, in quanto può determinare gravi danni alla salute e alla sicurezza o a semplici lavoratori iraniani e all’ambiente.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio, nell’adottare la decisione 2013/270/PESC del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, nella parte in cui si applicano alle ricorrenti, ha violato gli obblighi procedurali di (i) effettuare la notifica individuale della designazione alla terza e alla quarta ricorrente, (ii) fornire (a tutte le ricorrenti) motivazioni adeguate e sufficienti e (iii) rispettare i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle ricorrenti.



____________

1 Decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 10).

2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 3).

3 Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).

4 Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).