Language of document : ECLI:EU:T:2015:255

Causa T‑433/13

Petropars Iran Co. e altri

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Eccezione di illegittimità – Diritto di esercitare un’attività economica – Diritto di proprietà – Protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente – Principio di precauzione – Proporzionalità – Diritti della difesa»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 5 maggio 2015

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione che rientra in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

(Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali delle entità detenute da un’entità che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano – Requisiti minimi – Definizione di dette entità come controllate – Contesto che consente l’identificazione della controllante

(Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

3.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Assenza di ampliamento – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

4.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Portata del sindacato giurisdizionale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

5.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di estendere tale misura alle entità possedute o controllate da un’entità siffatta – Status di entità posseduta o controllata – Valutazione svolta dal Consiglio caso per caso – Criteri

[Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d), e n. 522/2013]

6.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali delle entità detenute da un’entità che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

7.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali delle entità detenute da un’entità che fornisce sostegno finanziario al governo iraniano – Violazione del principio di protezione dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini – Insussistenza – Violazione del principio di precauzione – Insussistenza

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

8.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contestualmente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o in un momento immediatamente successivo – Limiti – Sicurezza dell’Unione e degli Stati membri o conduzione delle loro relazioni internazionali – Diritto di accesso ai documenti subordinato ad apposita richiesta al Consiglio

(Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

9.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

10.    Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento parziale di due atti contenenti misure restrittive – Rischio di serio pregiudizio alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti degli atti annullati fino allo scadere del termine d’impugnazione o fino al rigetto di quest’ultima

(Art. 264, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 2; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2013/270/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 522/2013)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32‑36)

2.      Per quanto riguarda le misure restrittive nei confronti dell’Iran, quali il congelamento dei capitali delle entità che forniscono sostegno al governo iraniano e delle entità ad esse associate, imposto al Consiglio dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, e dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, la motivazione delle misure che iscrivono determinate entità nell’elenco delle entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e delle entità che sostengono il governo iraniano consente a tali entità di individuare il criterio di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, nonché all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, che ha costituito la base giuridica per l’inserimento dei loro nomi negli elenchi, ossia il criterio relativo alle entità detenute da un’entità che fornisce sostegno al governo iraniano. Infatti, da un lato, l’utilizzo del termine «controllata» in detta motivazione richiama necessariamente l’esistenza di un controllo da parte di una società madre, il quale può risultare, in particolare, dalla sussistenza di vincoli di capitale tra quest’ultima e la controllata in questione, e, dall’altro, il contesto nel quale le misure sono state adottate consente di identificare la società madre che le possedeva o le controllava, società iscritta nell’elenco sulla base del criterio relativo alle entità che forniscono sostegno al governo iraniano.

(v. punti 40‑47)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 54‑59)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 60, 61)

5.      Qualora i capitali di un’entità riconosciuta quale sostenitrice del governo iraniano siano congelati, sussiste un rischio non trascurabile che questa eserciti una pressione sulle entità da essa possedute o controllate, o che sono di sua proprietà, al fine di eludere gli effetti delle misure che la riguardano. Di conseguenza, il congelamento dei capitali di tali entità, imposto al Consiglio dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, e dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è necessario ed appropriato per garantire l’efficacia delle misure adottate e assicurare che tali misure non vengano eluse.

Pertanto, nel momento in cui adotta una decisione in forza delle summenzionate disposizioni, il Consiglio deve procedere a una valutazione delle circostanze del caso di specie per determinare quali entità abbiano lo status di entità possedute o controllate. Per contro, la natura dell’attività dell’entità in questione e l’eventuale mancanza di nessi tra tale attività e il sostegno al governo iraniano non sono criteri rilevanti nel contesto, in quanto l’adozione di una misura di congelamento dei capitali nei confronti dell’entità posseduta o controllata non è motivata dal fatto che quest’ultima fornisca direttamente sostegno a detto governo.

Qualora il capitale sociale di un’entità sia detenuto integralmente da un’entità sostenitrice del governo iraniano, il criterio di inserimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, nonché all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, è soddisfatto.

Qualora il capitale sociale di un’entità sia detenuto indirettamente da un’entità sostenitrice del governo iraniano, il criterio di inserimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413, nonché all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012, è soddisfatto, e ciò indipendentemente dalla presenza e dal numero delle società intermedie tra tale entità controllante madre e l’entità controllata, a condizione che ciascuna delle entità così presenti nella catena di partecipazioni sia interamente detenuta dalla propria controllante diretta. In tali circostanze, infatti, l’entità controllante madre conserva il controllo unico ed esclusivo sull’insieme delle società figlie ed è pertanto in grado, tramite le società intermedie, di esercitare una pressione sull’entità che detiene indirettamente per eludere gli effetti delle misure che la riguardano, ciò che giustifica l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’entità indirettamente detenuta.

Qualora la quasi totalità del capitale sociale di un’entità sia detenuta da un’entità che fornisce sostegno al governo iraniano, il criterio di inserimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413 e all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 è soddisfatto, in quanto una società controllante è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata quando detiene la totalità, ma anche la quasi totalità, del capitale di quest’ultima. Per contro, la detenzione del 48% o del 49% del capitale sociale di un’entità da parte di un’entità che fornisce sostegno al governo iraniano non è di per sé sufficiente a consentire di giustificare l’adozione di misure restrittive nei confronti di detta entità.

(v. punti 62‑64, 68, 69, 72, 73, 81)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 92‑95)

7.      Per quanto riguarda le misure restrittive nei confronti dell’Iran, quali il congelamento dei capitali delle entità che forniscono sostegno al governo iraniano e delle entità ad esse associate, è infondata, nel caso di specie, l’affermazione secondo cui dette misure restrittive comportano un rischio per l’ambiente nonché per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini iraniani, in quanto dagli argomenti dedotti dalle ricorrenti emerge che tale rischio risulta dalle limitazioni imposte dall’Unione relativamente alla fornitura ad entità iraniane di beni o di tecnologie chiave, nonché di servizi tecnici relativi a tali beni, destinati all’industria del gas in Iran. Ebbene, tali restrizioni riguardano qualsiasi entità iraniana e possono quindi interessare le predette entità indipendentemente dall’inserimento dei loro nomi nell’elenco delle entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e delle entità che sostengono il governo iraniano.

Ne consegue, inoltre, che non può essere contestato al Consiglio di non aver considerato l’applicazione del principio di precauzione nell’adottare le predette misure restrittive.

(v. punti 98‑101, 103)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 112‑114)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 119‑122)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 128‑134)