Language of document : ECLI:EU:T:2016:7





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2016 –
Doux / Commissione

(causa T‑434/13)

«Agricoltura – Restituzione all’esportazione – Carne di volatili da cortile – Regolamento di esecuzione che fissa la restituzione a EUR 0 – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità – Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 – Obbligo di motivazione – Articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 – Legittimo affidamento»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento della Commissione recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame – Inclusione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 689/2013) (v. punti 32‑34)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di incidenza diretta – Criteri – Regolamento della Commissione recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame – Ricorso di una società attiva nell’esportazione di polli congelati – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 689/2013) (v. punti 36‑39)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Ricorsi giurisdizionali disponibili contro tali atti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 40‑42)

4.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Nozione di misure di esecuzione – Criteri – Regolamento della Commissione che fissa a zero l’importo delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame – Atto che non comporta alcuna misura d’esecuzione (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 689/2013) (v. punti 44‑46, 54, 55, 59, 63‑66)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Intervento – Motivi diversi da quelli della parte principale a favore della quale l’intervento è effettuato – Ricevibilità – Presupposto – Collegamento con l’oggetto della controversia (Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 3) (v. punti 73, 74)

6.                     Procedimento giurisdizionale – Intervento – Motivi diversi da quelli della parte principale a favore della quale l’intervento è effettuato – Motivi che non possono essere collegati a quelli della parte principale a favore della quale l’intervento è effettuato – Irricevibilità – Motivi di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice (Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, § 3) (v. punti 77‑80)

7.                     Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere di esecuzione conferito alla Commissione per l’adozione di atti di esecuzione – Controllo da parte di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri – Procedura di consultazione – Termine per la presentazione di un progetto di atto di esecuzione – Possibilità di deroga – Presentazione di un progetto nel corso di una riunione di detto comitato – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 182/2011, art. 3, § 3, comma 2; regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 195) (v. punti 91, 92, 96, 97)

8.                     Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere di esecuzione conferito alla Commissione per l’adozione di atti di esecuzione – Controllo da parte di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri – Procedura di consultazione – Termine per la convocazione – Urgenza – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 182/2011, art. 3, § 3, comma 2; regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 195) (v. punto 117)

9.                     Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere di esecuzione conferito alla Commissione per l’adozione di atti di esecuzione – Controllo da parte di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri – Procedura di consultazione – Termine per la presentazione di un progetto di atto di esecuzione – Inosservanza – Conseguenze (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 182/2011, art. 3, § 3) (v. punti 129, 130)

10.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione in linea con decisioni precedenti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Decisione che fissa l’importo delle restituzioni all’esportazione (Art. 296, § 2, TFUE) (v. punti 156, 157, 161, 163, 228, 230)

11.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Fissazione dell’importo a zero per la prima volta per i prodotti in questione – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3; regolamento della Commissione n. 689/2013) (v. punti 178, 179)

12.                     Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto (Art. 263 TFUE) (v. punti 195, 340)

13.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Obbligo per la Commissione di adottare un nuovo regolamento in caso di mantenimento dell’importo precedentemente fissato – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 2) (v. punti 199, 204)

14.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Limiti – Modifica della normativa concernente un’organizzazione comune dei mercati – Mancato mantenimento del regime delle restituzioni all’esportazione a un livello che consenta la competitività delle esportazioni – Mancanza di legittimo affidamento in capo agli operatori attivi nei settori in questione (Art. 39 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3) (v. punti 240, 246, 247, 265)

15.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione del legittimo affidamento – Invocazione, da parte di operatori economici, di un legittimo affidamento nel mantenimento di una situazione esistente – Rigetto (Art. 263 TFUE) (v. punti 251‑253, 255, 257)

16.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Artt. da 40 TFUE a 43 TFUE) (v. punto 269)

17.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Oggetto (Art. 39 TFUE) (v. punto 284)

18.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Presa in considerazione della situazione del mercato – Calcolo teorico fondato sulla differenza tra i prezzi sul mercato dell’Unione e i prezzi sul mercato mondiale – Obbligo di considerare la situazione particolare delle imprese esportatrici – Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3, a)] (v. punti 289, 317, 328)

19.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Presa in considerazione della situazione del mercato – Calcolo teorico fondato sulla differenza tra i prezzi sul mercato dell’Unione e i prezzi sul mercato mondiale – Obbligo di uguaglianza tra l’importo delle restituzioni all’esportazione e il risultato del calcolo teorico – Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3, a)] (v. punti 294‑296)

20.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Obbligo per la Commissione di prendere in considerazione tutti i criteri previsti dall’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento n. 1234/2007 – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3) (v. punto 354)

21.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Carne di volatili da cortile – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Presa in considerazione della situazione del mercato – Possibilità per la Commissione di prendere in considerazione il costo dei mangimi destinati al pollame nell’Unione [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3, a) e b)] (v. punti 361, 362, 365)

22.                     Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Entrata in vigore immediata – Ammissibilità – Presupposti (Art. 297 TFUE; regolamento della Commissione n. 689/2013) (v. punti 378‑380)

23.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione – Regolamento della Commissione che fissa a zero l’importo delle restituzioni all’esportazione al fine di garantire l’equilibrio del mercato dell’Unione – Assenza di sviamento di potere (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3) (v. punti 387, 390)

24.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Restituzioni all’esportazione – Fissazione degli importi – Presa in considerazione dell’obiettivo di garantire l’equilibrio del mercato – Possibilità per la Commissione di tener conto del numero ridotto di beneficiari potenziali delle restituzioni [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 164, § 3, b)] (v. punto 393)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU L 196, pag. 13).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Doux SA sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Tilly-Sabco sopporterà le proprie spese.