Language of document : ECLI:EU:T:2011:508

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

21 settembre 2011 (*)

«Ricorso di annullamento – REACH – Identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio – Termine di ricorso – Irricevibilità»

Nella causa T‑268/10,

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), con sede in Bruxelles (Belgio),

SNF SAS, con sede in Andrézieux-Bouthéon (Francia),

rappresentati inizialmente dagli avv.ti K. Van Maldegem, R. Cana, e P. Sellar, solicitor, successivamente dagli avv.ti Van Maldegem e Cana,

ricorrenti,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata dalla sig.ra M. Heikkilä e dal sig. W. Broere, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta dal

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra M. Noort e dal sig. J. Langer, in qualità di agenti,

e dalla

Commissione europea, rappresentata dai sigg. P. Oliver e E. Manhaeve, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione dell’ECHA che identifica l’acrilammide (CE n. 201-173-7) come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), e che include l’acrilammide nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV di detto regolamento, in applicazione dell’art. 59 del regolamento medesimo,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto dai sigg. A. Dittrich (relatore), presidente, F. Dehousse, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, dai sigg. M. Prek e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il primo ricorrente, il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), è un gruppo europeo di interesse economico con sede in Belgio. Esso rappresenta gli interessi delle società produttrici e/o importatrici di polielettroliti, di poliacrilammide e/o di altri polimeri contenenti acrilammide. Le società membri del primo ricorrente sono anch’esse utilizzatrici di acrilammide e fabbricanti o importatori di acrilammide o di poliacrilammide. Tutti i produttori di acrilammide dell’Unione europea sono membri del primo ricorrente.

2        La seconda ricorrente, la SNF SAS, è una società membro del primo ricorrente. La sua attività principale è la fabbricazione di acrilammide e di poliacrilammide, che vende direttamente ai suoi clienti. Essa dispone di siti di produzione in Francia, Stati Uniti, Cina e Corea del Sud.

3        Il 25 agosto 2009 il Regno dei Paesi Bassi ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo da esso predisposto concernente l’identificazione dell’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), successivamente modificato, segnatamente, dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1272, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (GU L 353, pag. 1), facendo riferimento alla classificazione dell’acrilammide come sostanza cancerogena di categoria 2 e mutagena di categoria 2 nell’allegato VI, parte 3, del regolamento n. 1272/2008. Il 31 agosto 2009 l’ECHA ha pubblicato sul suo sito Internet un avviso, invitando le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul fascicolo predisposto per l’acrilammide. Lo stesso giorno l’ECHA ha invitato anche le autorità competenti degli altri Stati membri a presentare osservazioni al riguardo.

4        Dopo aver ricevuto osservazioni sul fascicolo in parola, segnatamente dal primo ricorrente, e le risposte del Regno dei Paesi Bassi a dette osservazioni, l’ECHA ha rinviato il fascicolo al suo comitato degli Stati membri che, il 27 novembre 2009, ha raggiunto un accordo unanime sull’identificazione dell’acrilammide come sostanza ad altissimo rischio, per il motivo che essa risponde ai criteri di cui all’art. 57, lett. a) e b), del regolamento n. 1907/2006.

5        Il 7 dicembre 2009 l’ECHA ha pubblicato un comunicato stampa annunciando, da una parte, che il comitato degli Stati membri aveva raggiunto un accordo unanime sull’identificazione dell’acrilammide e di altre quattordici sostanze come sostanze ad altissimo rischio, in quanto dette sostanze rispondevano ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006 e, dall’altra, che l’elenco di sostanze identificate per l’eventuale inclusione nell’allegato XVI del regolamento n. 1907/2006 (in prosieguo: l’«elenco di sostanze candidate») sarebbe stato formalmente aggiornato nel gennaio 2010. Il 22 dicembre 2009 il direttore esecutivo dell’ECHA ha adottato la decisione, ED/68/2009, di includere queste quindici sostanze, in data 13 gennaio 2010, nell’elenco delle sostanze candidate.

6        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2010, i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’ECHA che identificava l’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’art. 59 del regolamento medesimo (causa T‑1/10).

7        Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 2010, la seconda ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti urgenti, in cui sostanzialmente concludeva chiedendo al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione della decisione dell’ECHA che identificava l’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006, conformemente all’art. 59 del regolamento medesimo (causa T‑1/10 R).

8        Con ordinanza del presidente del Tribunale 11 gennaio 2010, l’esecuzione di detta decisione dell’ECHA è stata sospesa sino all’adozione dell’ordinanza che pone fine al procedimento sommario. A seguito di detta ordinanza, l’ECHA ha sospeso l’iscrizione dell’acrilammide nell’elenco di sostanze candidate.

9        Con ordinanza del presidente del Tribunale 26 marzo 2010, causa T‑1/10 R, PPG e SNF/ECHA (non pubblicata nella Raccolta), è stata respinta la domanda di provvedimenti urgenti della seconda ricorrente, con riserva delle spese.

10      A seguito di questa ordinanza, l’ECHA, il 30 marzo 2010, ha pubblicato l’elenco di sostanze candidate, comprendente l’acrilammide.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2010, i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’ECHA, pubblicata in data 30 marzo 2010, che identifica l’acrilammide come sostanza rispondente ai criteri di cui all’art. 57 del regolamento n. 1907/2006 e che include l’acrilammide nell’elenco delle sostanze candidate (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

12      Con decisione del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale 9 luglio 2010, i ricorrenti sono stati invitati a depositare le loro osservazioni in merito al rispetto del termine di proposizione del ricorso. I ricorrenti hanno ottemperato a tale richiesta con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2010.

13      A seguito di modifica della composizione delle Sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Settima Sezione, cui è stata quindi attribuita la presente causa.

14      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 novembre 2010, l’ECHA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità il 21 dicembre 2010.

15      Con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 19 e il 25 novembre 2010, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dell’ECHA. Queste domande sono state accolte, sentite le parti principali, con ordinanza del presidente della Settima Sezione del Tribunale 10 gennaio 2011.

16      Il 18 gennaio 2011 l’ECHA ha depositato nella cancelleria del Tribunale una memoria aggiuntiva all’eccezione di irricevibilità. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale memoria il 15 febbraio 2011.

17      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2011, il Regno dei Paesi Bassi ha rinunciato al deposito di una memoria di intervento limitata alla ricevibilità. La Commissione ha depositato una siffatta memoria il 24 febbraio 2011.

18      Con decisione 30 marzo 2011 il Tribunale ha rinviato la presente causa dinanzi alla Settima Sezione ampliata, conformemente all’art. 51, n. 1, del regolamento di procedura.

19      Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 19 e il 21 aprile 2011, le parti principali hanno presentato le loro osservazioni sulla memoria di intervento, limitata alla ricevibilità, della Commissione.

20      Nel ricorso i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’ECHA alle spese;

–        ordinare ogni altro provvedimento giudicato necessario.

21      Nella sua eccezione di irricevibilità, l’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

22      Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità i ricorrenti chiedono che il Tribunale respinga l’eccezione di irricevibilità.

23      La Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto irricevibile.

 In diritto

24      Ai sensi dell’art. 114, nn. 1 e 4, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’eccezione d’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Il Tribunale considera, nella fattispecie, di essere sufficientemente informato attraverso gli atti del fascicolo e che non occorre aprire la fase orale.

25      A sostegno delle sue conclusioni l’ECHA solleva tre motivi di irricevibilità, vertenti, in via principale, sull’inosservanza del termine di proposizione del ricorso, nonché, in subordine, sulla mancanza di incidenza diretta nei confronti dei ricorrenti e sul fatto che la decisione impugnata, che non costituirebbe un atto regolamentare ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, non li riguarderebbe individualmente.

26      La Commissione sostiene l’argomento dell’ECHA per quanto concerne l’inosservanza del termine di proposizione del ricorso. Essa fa altresì valere che il ricorso è irricevibile a causa di litispendenza.

27      Occorre esaminare, anzitutto, il motivo di irricevibilità sollevato in via principale e relativo all’inosservanza del termine di ricorso.

28      Al riguardo, l’ECHA e la Commissione rilevano, sostanzialmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine previsto. Secondo le stesse, dato che la decisione impugnata è stata pubblicata il 30 marzo 2010, il termine previsto all’art. 263, sesto comma, TFUE per proporre un ricorso avverso una decisione dell’ECHA decorreva dal 31 marzo 2010 al 30 maggio 2010. A quest’ultima data occorreva aggiungere l’ulteriore termine di dieci giorni previsto, in ragione della distanza, all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, così che il termine complessivo per proporre il ricorso sarebbe scaduto il 9 giugno 2010. Di conseguenza, il ricorso proposto il 10 giugno 2010 sarebbe stato proposto tardivamente.

29      I ricorrenti osservano sostanzialmente che, ai sensi dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, il termine di ricorso deve essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione impugnata. Tale disposizione si applicherebbe non solo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma a tutte le forme di pubblicazione, che comprendono la pubblicazione in Internet quale prevista all’art. 59, n. 10, del regolamento n. 1907/2006. Una diversa interpretazione dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura comporterebbe una discriminazione e un trattamento arbitrario dei ricorrenti. Con riferimento all’applicazione di tale disposizione il termine di ricorso sarebbe stato rispettato.

30      Ai sensi dell’art. 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi previsti da tale articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notifica al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

31      Nel caso di specie l’ECHA ha pubblicato la decisione impugnata ai sensi dell’art. 263, sesto comma, TFUE il 30 marzo 2010. E infatti, in conformità all’obbligo ad essa incombente in forza dell’art. 59, n. 10, del regolamento n. 1907/2006, ha pubblicato sul suo sito Internet la lista delle sostanze candidate che include l’acrilammide in data 30 marzo 2010.

32      Occorre rilevare che l’art. 263, sesto comma, TFUE non fornisce alcuna indicazione circa le forme della pubblicazione in esso prevista, e non limita tali forme indicando specifiche modalità. La pubblicazione ai sensi di questa disposizione non può essere quindi soltanto costituita da una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

33      Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il termine di ricorso non deve essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della decisione impugnata. L’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, che prevede tale norma, si applica, secondo la sua formulazione, soltanto agli atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel caso di specie, il regolamento n. 1907/2006 prevede generalmente per gli atti dell’ECHA soltanto la pubblicazione in Internet. Esso stabilisce pertanto una norma speciale per la pubblicazione degli atti di tale agenzia. Più precisamente, ai sensi dell’art. 59, n. 10, del regolamento n. 1907/2006, la pubblicazione dell’elenco delle sostanze candidate avviene sul sito Internet dell’ECHA e nessun’altra disposizione di detto regolamento prevede altra forma di pubblicazione.

34      L’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura non può essere applicato, al di là della sua formulazione, agli atti pubblicati con altre modalità, come, nella fattispecie, esclusivamente in Internet.

35      Infatti, in primo luogo, l’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura costituisce soltanto una disposizione specifica prevista per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione esclusiva in Internet si distingue da quella nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in quanto è effettuata in forma elettronica, di modo che gli atti così pubblicati sono accessibili al pubblico in tutta l’Unione contemporaneamente. Riguardo al fatto che una versione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è altresì disponibile in Internet, si deve rilevare che soltanto la versione stampata di detta Gazzetta fa fede (sentenza della Corte 11 dicembre 2007, causa C‑161/06, Skoma-Lux, Racc. pag. I‑10841, punto 50).

36      In secondo luogo si deve sottolineare che la rigida applicazione della normativa dell’Unione riguardante i termini processuali risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare ogni discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v. sentenza del Tribunale 2 ottobre 2009, cause riunite T‑300/05 e T‑316/05, Cipro/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 235, e giurisprudenza ivi citata).

37      In terzo luogo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la giurisprudenza riguardante la pubblicazione di decisioni in materia di aiuti di Stato non può essere trasposta al caso di specie. È pur vero che, nelle cause in materia di aiuti di Stato, il fatto di concedere ai terzi l’accesso integrale al testo di una decisione collocata sul sito Internet, combinato con la pubblicazione di un’informazione sintetica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che permette agli interessati di individuare la decisione in questione e dà loro avviso di codesta possibilità di accesso via Internet, rientra nel campo di applicazione dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura (ordinanza del Tribunale 19 settembre 2005, causa T‑321/04, Air Bourbon/Commissione, Racc. pag. II‑3469, punti 34 e 42, e sentenza del Tribunale 11 marzo 2009, causa T‑354/05, TF1/Commissione, Racc. pag. II‑471, punti 35 e 48). Tuttavia, in tali cause, la pubblicazione nella Gazzetta di ufficiale dell’Unione europea è espressamente prevista all’art. 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1). Nella fattispecie, nessuna disposizione esige una pubblicazione della decisione impugnata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, né in forma di comunicazione sintetica né in versione integrale. Al contrario, dal regolamento n. 1907/2006 risulta che l’elenco delle sostanze candidate aggiornato è pubblicato esclusivamente in Internet.

38      In quarto luogo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il fatto che l’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura non si applichi alle pubblicazioni previste dal diritto dell’Unione esclusivamente in Internet non costituisce una discriminazione o un trattamento arbitrario nei loro confronti. Infatti, la situazione di fatto e giuridica in cui si trova una persona a seguito della pubblicazione di un atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è analoga a quella in cui si trova questa persona a seguito della pubblicazione di un atto esclusivamente in Internet (v. punto 35 supra). Inoltre, la considerazione della data di pubblicazione della decisione impugnata sul sito Internet dell’ECHA quale data di pubblicazione ai sensi dell’art. 263, sesto comma, TFUE garantisce la parità di trattamento tra tutti gli interessati assicurando che il termine per proporre un ricorso contro tale decisione sia calcolato per tutti nello stesso modo (v., in tal senso, ordinanza Air Bourbon/Commissione, punto 37 supra, punto 44). Le differenze riguardanti il calcolo del termine di ricorso tra la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e quella in Internet sono, in ogni caso, altresì giustificate dalle caratteristiche della pubblicazione in Internet (v. punto 35 supra).

39      Ne consegue che, poiché la decisione impugnata è stata pubblicata il 30 marzo 2010, il termine di ricorso inizia a decorrere dal 31 marzo 2010, conformemente all’art. 101, n. 1, lett. a), del regolamento di procedura. Il termine di due mesi è scaduto il 30 maggio 2010 dato che, ai sensi dell’art. 101, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura, un termine espresso in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell’ultimo mese, ha lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dal quale il termine dev’essere calcolato (v., in tal senso, ordinanza della Corte 17 maggio 2002, causa C‑406/01, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑4561, punto 17). Tenuto conto del termine di dieci giorni, in ragione della distanza, che deve essere aggiunto ai termini processuali ai sensi dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, il termine di ricorso è scaduto il 9 giugno 2010.

40      Ne consegue che il ricorso in esame, presentato il 10 giugno 2010, è stato proposto tardivamente.

41      Anche se, invocando la novità dei ricorsi avverso le decisioni dell’ECHA e l’inesistenza di giurisprudenza relativa al calcolo del termine per la proposizione di ricorsi avverso le dette decisioni pubblicate in Internet, i ricorrenti abbiano inteso far valere il fatto che il loro errore d’interpretazione delle disposizioni del regolamento di procedura applicabili nel caso di specie costituirebbe un errore scusabile, si deve indicare, in base al fascicolo, che secondo i ricorrenti la pubblicazione della decisione impugnata sul sito Internet dell’ECHA costituiva una pubblicazione ai sensi dell’art. 263, sesto comma, TFUE. L’errore dei ricorrenti derivava quindi da un’errata interpretazione o dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, o dell’art. 101, n. 1, di detto regolamento relativo al calcolo del termine di ricorso. Tali disposizioni non presentano una particolare difficoltà interpretativa, cosicché un errore scusabile da parte dei ricorrenti, che giustificherebbe una deroga all’applicazione di dette norme, non può essere riconosciuto (v., in tal senso, ordinanza Germania/Parlamento e Consiglio, punto 39 supra, punto 21).

42      Del resto i ricorrenti non hanno dimostrato e nemmeno invocato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentirebbe al giudice dell’Unione di derogare al termine di cui trattasi in base all’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

43      In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di irricevibilità sollevati dall’ECHA e dalla Commissione.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi del n. 4 di detto articolo, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nel procedimento sopporteranno le proprie spese.

45      I ricorrenti, rimasti soccombenti, vanno condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’ECHA, conformemente alle conclusioni di quest’ultima. Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese, nonché le spese dichiarate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

3)      Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 21 settembre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Lingua processuale: l’inglese.