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Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 - Microban International e Microban (Europe) / Commissione

(Causa T-262/10) 

("Sanità pubblica - Elenco di additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Ritiro, da parte del richiedente iniziale, della domanda di inserimento di un additivo nell'elenco - Decisione della Commissione di non iscrivere il 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxy diphényl etere nell'elenco - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Atto regolamentare - Incidenza diretta - Assenza di misure di esecuzione - Fondamento giuridico")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Microban International Ltd (Huntersville, Carolina del Nord, Stati Uniti); e Microban (Europe) Ltd (Cannock, Regno Unito) (rappresentante: avv. M. Sánchez Rydelski)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2010, 2010/169/UE, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (GU L 75, pag. 25)

Dispositivo

La decisione della Commissione 19 marzo 2010, 2010/169/UE, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE, è annullata.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Microban International Ltd e dalla Microban (Europe) Ltd.

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1 - GU C 221 del 14.8.2010.