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Ricorso presentato il 27 novembre 2006 - Moreira da Fonseca / UAMI - General Óptica (GENERAL OPTICA)

(Causa T-318/06)

Lingua di deposito del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alberto Jorge Moreira da Fonseca L. da (Santo Tirso, Portogallo) (Rappresentante: M. Oehen Mendes, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: General Óptica SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 agosto 2006, notificata al ricorrente il 4 ottobre 2006, nel ricorso di annullamento n. 827 C (procedimento n. R 947/2005-1) e dichiarare conseguentemente nullo il marchio comunitario n. 573 592 'GENERAL OPTICA', depositato il 10 luglio 1997 e registrato il 13 settembre 1999 o, in subordine, dichiararlo decaduto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: il marchio figurativo 'GENERAL OPTICA' per servizi della classe 42 (servizi di ottici) - Marchio comunitario n. 573 592

Titolare del marchio comunitario: General Óptica SA

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: il marchio denominativo nazionale anteriore 'Generalóptica' per importazione e vendita al dettaglio di strumenti ottici, di precisione e fotografici

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione, tra gli altri, dell'art. 8, nn. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto vi sarebbe rischio di confusione tra i due segni ed al segno del ricorrente sarebbe garantita la tutela nazionale.

Violazione della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95, in quanto l'UAMI avrebbe omesso di adempiere l'obbligo di chiedere al ricorrente di fornire le prove dell'uso precedente del marchio fatto valere.

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