Language of document : ECLI:EU:T:2008:285





Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2008 – Espinosa Labella e a. / Commissione

(causa T‑322/06)

«Ricorso di annullamento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisione 2006/613/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea – Atto impugnabile – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230, primo comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, nn. 2 e 5, e 6; decisione della Commissione 2006/613, art. 1, secondo comma, e allegati 1, 2 e 3) (v. punti 24-28)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, nn. 5, e 6; decisione della Commissione 2006/613, allegato 1) (v. punti 35-40)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiara il sito denominato «Artos de El Ejido», nel quale sono situati terreni dei ricorrenti, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il sig. Manuel José Espinosa Labella, la sig.ra Josefa Labella Dávalos, la sig.ra María Pilar Espinosa Labella, la sig.ra María José Espinosa Labella, la sig.ra Tomasa Peñuela Ortiz, il sig. Tomás Espinosa Peñuela, il sig. Francisco José Espinosa Peñuela, il sig. Juan Manuel Espinosa Peñuela, la sig.ra María Lourdes Espinosa Peñuela, la sig.ra Adela Espinosa Peñuela, il sig. Jorge Jesús Espinosa Peñuela e gli eredi del sig. Rafael Espinosa Peñuela sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.