Language of document : ECLI:EU:T:2013:369





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2013 –
Hangzhou Duralamp Electronics / Consiglio

(causa T‑459/07)

«Dumping – Importazione di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Cina, del Vietnam, del Pakistan, e delle Filippine – Scadenza delle misure antidumping – Riesame – Prodotto simile – Dati utilizzati per la determinazione del pregiudizio – Paese analogo – Interesse della Comunità – Articolo 4, paragrafo 1, e articolo5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009] – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa»

1.                     Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Decisione di respingere il ricorso nel merito senza giudicare sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (v. punti 60, 61)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Prezzo del prodotto simile nel paese esportatore – Nozione di «prodotto simile» – Fattori da prendere in considerazione – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 1, § 2 e 4) (v. punti 67‑75)

3.                     Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Effetto diretto – Insussistenza – Impossibilità di far valere gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione tendente a garantirne l’esecuzione o che ad esso si riferisce espressamente e precisamente (Art. 263, primo comma, TFUE; accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, art. 2, § 1 e 6) (v. punti 76‑79)

4.                     Diritto dell’Unione – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità – Interpretazione del regolamento n. 384/96 alla luce del codice antidumping del GATT del 1994 (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping del 1994»; regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009) (v. punto 80)

5.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mancanza di chiarezza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 82, 83)

6.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping (Art. 296 TFUE) (v. punti 86‑88)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Determinazione del prodotto simile – Determinazione in base ai dati ragionevolmente in possesso delle istituzioni – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 3) (v. punto 102)

8.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Obbligo di informazione gravante sulle istituzioni – Portata – Intervento tardivo di un’impresa interessata (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 20 § 4 e 5) (v. punti 110, 111, 115‑118, 160, 161)

9.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Interpretazione restrittiva – Utilizzo di dati relativi ai produttori-esportatori che beneficiano dello status di imprese operanti in economia di mercato – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, artt. 2, § da 1 a 7, e 11, § 2, 5 e 9) (v. punti 139‑142)

10.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Scelta di un paese analogo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7) (v. punti 147, 151, 153)

11.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Esistenza di un interesse comunitario – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, artt. 9, § 4, 11, § 2, 5 e 9, e 21) (v. punti 173, 178, 180‑183)

12.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame – Decisione di chiudere il procedimento – Obbligo della Commissione di chiudere il procedimento in seguito al passaggio del livello di sostegno della denuncia al di sotto della soglia minima del 50% della produzione comunitaria totale – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, artt. 5, § 4, 9, § 1, e 11, § 5) (v. punti 215‑221, 225)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e da Osram GmbH.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.