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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 9 gennaio 2004

(Causa C-6/04)

Il 9 gennaio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Flynn e M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di trasporre correttamente i requisiti fissati dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE1, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva; e

condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Art. 6, n. 2

Mentre il Regno Unito ha adottato disposizioni per attuare tale articolo con riguardo al controllo di operazioni di potenziale perturbazione, non vi sono disposizioni per qualsiasi parte del Regno Unito che autorizzino l'autorità competente a prendere misure al fine di evitare il degrado di un sito. La Commissione considera che il Regno Unito ha quindi omesso di conformarsi integralmente all'art. 6, n. 2, della direttiva al fine di tutelare un sito designato dal degrado dovuto alla trascuratezza o all'inattività piuttosto che ad un'operazione comportante un danno potenziale.

Art. 6, nn. 3 e 4

L'art. 6, n. 3, della direttiva riguarda piani o progetti che possono avere incidenze significative su un sito, per cui viene introdotto un controllo a due livelli. Siffatti piani o progetti devono essere valutati, per quanto riguarda il pregiudizio arrecabile all'integrità del sito, a seguito di una consultazione del pubblico. L'art. 6, n. 4, richiede poi, in determinate circostanze, l'adozione di misure compensative. La Commissione ritiene che la legislazione del Regno Unito non traspone correttamente tali disposizioni per tre specifici aspetti. La legislazione nazionale è inadeguata quanto ai piani ed ai progetti per il pompaggio dell'acqua, ai piani di uso del territorio e, con riguardo a Gibilterra, per il riesame dei diritti esistenti in materia urbanistica.

Artt. 11 e 14, n. 2

L'art. 11 della direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di garantire la sorveglianza dello stato di conservazione di habitat naturali o di specie prioritari. Il Regno Unito non ha trasposto in modo specifico tale obbligo. Finché tale disposizione non sarà attuata e tale obbligo non sia stato chiaramente assegnato alle competenti autorità, la Commissione non è in grado di stabilire se venga effettuata la sorveglianza in questione. Lo stesso punto è sollevato dall'art. 14, n. 2, della direttiva, secondo cui, qualora si ritenga necessaria l'adozione di misure, le stesse devono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'art. 11 della direttiva.

Art. 12, n. 1, lett. d)

La legislazione che traspone la direttiva per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord omette di disporre l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela con il divieto di deterioramento dei siti di riproduzione o delle aree di riposo come l'art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva.

Inoltre, con riguardo a Gibilterra, le competenze di esecuzione previste dal NPO 1991 sono inadeguate al fine di garantire la tutela imposta dall'art. 12, n.1, della direttiva.

Art. 12, n. 4

L'art. 12, n. 4, esige un sistema di sorveglianza continua delle catture e uccisioni accidentali. Le misure di trasposizione del Regno Unito non contengono alcuna disposizione che imponga l'instaurazione di un sistema siffatto di sorveglianza continua. In assenza di ulteriori ragguagli la Commissione non è in grado di accertare se tale sorveglianza venga effettuata.

Art. 13, n. 1

L'art. 13, n. 1, della direttiva stabilisce il divieto di possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali e di scambio esemplari di specie vegetali raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della direttiva. Ancora una volta la Commissione considera che i provvedimenti nazionali di trasposizione del divieto omettono di conformarsi alla limitazione temporale relativa a tale divieto.

Art. 15

L'art. 15 della direttiva, che impone l'introduzione di un divieto generale di cattura e uccisione indiscriminata, è stato attuato dal regolamento 41 della C(NH)R 1994, dal regolamento 36, n. 2, della C(NH)R(NI) 1995 e dalla sezione 17V(2) dello NPO 1991. Tali disposizioni considerano un illecito penale l'uso di uno qualsiasi dei mezzi di cattura e uccisione elencati agli Allegati VI a) e b) della direttiva. La Commissione reputa che tale metodo di trasposizione omette di incorporare un divieto generale come richiesto dall'art. 15.

Art. 16

L'art. 16, n. 1, della direttiva consente deroghe ai divieti di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15, lett. a) e b) della stessa in talune circostanze. Siffatte deroghe sono soggette al duplice presupposto di cui al paragrafo introduttivo dell'art. 16, n. 1, segnatamente che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. La Commissione ritiene che le misure nazionali che prevedono tali deroghe non traspongono siffatti presupposti in maniera adeguata.

Applicazione della direttiva al di là delle acque territoriali

La Commissione considera che la direttiva è applicabile al di là delle acque territoriali. In particolare il Regno Unito ha omesso di trasporre gli obblighi di designare zone speciali di conservazione ex art. 4 della direttiva e di prevedere la protezione di specie ex art. 12 della direttiva nella misura in cui la legislazione di trasposizione non è applicabile al di là delle acque territoriali del Regno Unito.

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1 - GU L 206 del 21 maggio 1992, pag. 7