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Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2016 – Brammer/UAMI – Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)

(Causa T-683/13) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo EUROMARKER – Marchio comunitario denominativo anteriore EURIMARK – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brammer GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Kornfeld, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e H. Kunz, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Office Ernest T. Freylinger SA (Strassen, Lussemburgo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, dell’8 ottobre 2013 (procedimento R 1653/2012-1), relativa a un’opposizione tra la Office Ernest T. Freylinger SA e la Brammer GmbH.

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dell’8 ottobre 2013 (procedimento R 1653/2012-1) è parzialmente annullata, nella parte in cui ha concluso nel senso della sussistenza di un rischio di confusione per quanto concerne i servizi della classe 38 «fornitura di accesso a server di banche dati per cercare la disponibilità e le prescrizioni in materia di marchi e disegni comunitari» designati dal marchio richiesto.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Brammer GmbH e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese.

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1     GU C 61 del 01.03.2014.