Ricorso proposto il 10 agosto 2010 - Abercrombie & Fitch Europe/UAMI - Gilli (GILLY HICKS)
(Causa T-336/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Svizzera) (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, D. Stone e L. Ritchie, Solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gilli Srl (Milano, Italia)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010, procedimento R 832/2008-1, e;
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio denominativo "GILLY HICKS" per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 25 e 35 - Domanda di marchio comunitario n. 5194543.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Il marchio figurativo comunitario "GILLI", registrazione n. 3566007, per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25.
Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Parziale annullamento della decisione contestata.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha effettuato un confronto corretto dei marchi sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale e, pertanto, ha erroneamente valutato il rischio di confusione.
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