Language of document : ECLI:EU:T:2008:588

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

17 dicembre 2008 (*)

«Fondo sociale europeo (FSE) – Riduzione del contributo finanziario – Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 – Esame appropriato del caso da parte della Commissione – Ricorso di annullamento»

Nella causa T‑154/06,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalla sig.ra M. Velardo, dai sigg. L. Flynn e A. Weimar, successivamente dal sig. M. Flynn e dalla sig.ra B. Kotschy, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. G. Faedo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 marzo 2006, C (2006) 1171, relativa alla riduzione di un contributo del Fondo sociale europeo (FSE) (...) per un programma operativo nella Regione Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali dell’obiettivo n. 1 in Italia per il periodo dal 1994 al 1999,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 maggio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 147, n. 1, CE affida alla Commissione l’amministrazione del Fondo sociale europeo (FSE) istituito in forza dell’art. 146 CE.

2        Il quadro normativo che disciplinava il FSE per il periodo di programmazione 1994‑1999, pertinente nel caso di specie, era costituito, in particolare, dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), modificato segnatamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), modificato segnatamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20).

3        Per quanto riguarda il controllo finanziario degli interventi finanziari del FSE, l’art. 23, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4253/88 così disponeva:

«1. Al fine di garantire il successo delle azioni svolte da promotori pubblici o privati, gli Stati membri, in sede di realizzazione delle azioni, adottano le misure necessarie per:

–        verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente,

–        prevenire e sanzionare le irregolarità,

–        ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. Tranne nel caso in cui lo Stato membro e/o l’intermediario e/o il promotore apportano la prova che l’abuso o la negligenza non è loro imputabile, lo Stato membro è sussidiariamente responsabile per il rimborso delle somme indebitamente versate. Per le sovvenzioni globali l’intermediario può ricorrere, con l’accordo dello Stato membro e della Commissione, a una garanzia bancaria od a qualunque altra forma di assicurazione contro tale rischio.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e, in particolare, le comunicano una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione istituiti ai fini di una realizzazione efficace delle azioni. Essi informano regolarmente la Commissione circa l’evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le relazioni nazionali appropriate, concernenti il controllo delle misure previste dai programmi o dalle azioni in questione.

Non appena entrato in vigore il presente regolamento, la Commissione adotta le modalità dettagliate di applicazione del presente paragrafo, secondo le procedure di cui al titolo VIII, e le comunica per informazione al Parlamento europeo.

2. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e senza pregiudizio dell’articolo 206 del trattato e di qualsiasi ispezione svolta a titolo dell’articolo 209, lettera c) del trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le azioni finanziate dai Fondi strutturali e i sistemi di gestione e di controllo.

Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l’aiuto necessario. Il ricorso della Commissione a eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario nel quadro della partnership. Possono partecipare ai controlli funzionari o agenti dello Stato membro.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della richiesta di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede.

La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato, onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e lo stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano vicendevolmente senza indugio tutte le opportune informazioni relative all’esito dei controlli effettuati».

4        L’art. 24 del regolamento n. 4253/88, intitolato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», stabiliva che:

«1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.

3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione (…)».

5        Peraltro, l’art. 8 del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 1997, n. 2064, recante modalità di applicazione del regolamento n. 4253/88 (…), riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 290, pag. 1), disponeva che:

«1. Al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione delle spese riguardanti ciascuna forma di intervento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un attestato, il cui modello è fornito a titolo indicativo all’allegato II, redatto da una persona o da un organismo indipendente nelle sue funzioni dal servizio responsabile della realizzazione. L’attestato riassume le risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti e viene globalmente valutata la fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni alle quali fa riferimento la dichiarazione finale delle spese.

2. Se l’esistenza di gravi carenze di gestione o controllo o la frequenza delle irregolarità constatate non consentono di certificare globalmente la fondatezza della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione finale delle spese, l’attestato riferisce in merito alla situazione, indica la probabile rilevanza del problema e stima le relative conseguenze finanziarie.

In tal caso, la Commissione può chiedere l’esecuzione di un ulteriore controllo al fine di individuare e sanare le irregolarità entro un dato termine».

 Fatti

 Decisione di concessione del contributo

6        Con decisione 28 settembre 1995, C (95) 2194, modificata da ultimo con decisione 26 gennaio 2001, C (2000) 2862, la Commissione ha approvato, in applicazione dei regolamenti n. 2052/88 e n. 4253/88, il programma operativo nella Regione Sicilia, integrato nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali dell’obiettivo n. 1 in Italia e che, per le misure cofinanziate dal FSE, riguardava il periodo dal 1º gennaio 1994 al 31 dicembre 1999. Detto programma era diretto all’organizzazione di corsi di formazione professionale, e prevedeva un cofinanziamento comunitario a carico del FSE pari a EUR 420 910 000. A questo titolo venivano corrisposti anticipi per complessivi EUR 381 232 121.

 Domanda di pagamento del saldo e documenti complementari

7        Con lettera del 28 marzo 2003, ricevuta dalla Commissione il 31 marzo 2003, la Repubblica italiana ha presentato una domanda di pagamento del saldo restante dovuto a titolo del succitato contributo.

8        Conformemente all’art. 8 del regolamento n. 2064/97, l’attestato dell’organismo indipendente nazionale preposto al controllo finanziario dell’attuazione del programma era allegato alla domanda di pagamento in questione (in prosieguo: l’«attestato della regolarità delle spese»). Questo organo, nel caso in esame, era l’Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulla gestione dei fondi strutturali in Sicilia, istituito presso la Presidenza della Regione Sicilia (in prosieguo: l’«Ufficio speciale»). L’attestato della regolarità delle spese rilevava irregolarità di carattere sia sistematico che non sistematico rivelate dai controlli per una somma globale di ITL 115 022 914 244 (pari a EUR 59 404 378) comprensiva sia della quota di cofinanziamento a carico del FSE sia della quota a carico del bilancio nazionale.

9        Il 14 luglio 2003 la Repubblica italiana ha completato la sua domanda di pagamento, inviando alla Commissione un’elaborazione informatica per l’anno 1999. Tale prima elaborazione dichiarava spese (FSE, nazionali e private) per un importo pari a EUR 150 471 673,70, con spese a carico del FSE per EUR 108 931 074,44.

10      Il 30 dicembre 2003 la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione una nuova elaborazione informatica, comunicatale dalla Regione Sicilia con nota del 30 settembre 2003. Tale seconda elaborazione indicava come somma dovuta dal FSE per l’anno 1999 EUR 111 642 156,62. Venivano altresì precisate le somme richieste per le annualità precedenti e l’importo della domanda di pagamento ascendeva a EUR 351 395 157, vale a dire a un importo inferiore alla somma di EUR 381 232 121 versati dal FSE a titolo di anticipi (v. precedente punto 6). Oltre alla seconda elaborazione informatica, e accogliendo una richiesta in tal senso, la Repubblica italiana ha parimenti trasmesso alla Commissione l’elenco dettagliato dei progetti per i quali era avviata la procedura di sospensione ex art. 52 del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1) (in prosieguo: i «progetti sospesi»).

 Attuazione del procedimento ex art. 24 del regolamento n. 4253/88

11      In conformità al regolamento n. 4253/88, e segnatamente all’art. 24 del medesimo, che prevede la procedura da seguire in caso di riduzione, sospensione o soppressione del contributo, la Commissione, con lettera del 1º dicembre 2004, ha invitato la Repubblica italiana e la Regione Sicilia a presentare le loro osservazioni sull’importo finale da recuperare e sull’importo da disimpegnare entro due mesi dalla ricezione della lettera medesima.

12      In tale invito a presentare osservazioni la Commissione segnalava che, a fronte di un contributo massimo complessivo del FSE previsto e impegnato di EUR 420 910 000, e di anticipi erogati per EUR 381 232 121, le autorità italiane avevano indicato una «spesa ammissibile dichiarata» (FSE e nazionale) complessiva di EUR 482 795 457, cui corrispondeva la parte di cofinanziamento del FSE di EUR 351 395 157. Secondo la Commissione, la parte di cofinanziamento del FSE «alla spesa ammissibile accettata» era pari alla somma di soli EUR 304 965 796. Infatti, rispetto a quanto dichiarato dall’Italia, non potevano beneficiare del cofinanziamento del FSE EUR 46 429 361. Conseguentemente doveva essere recuperata la somma di EUR 76 266 325, corrispondente all’importo risultante dalla seguente sottrazione: EUR 381 232 121 – EUR 304 965 796. Inoltre doveva essere disimpegnata la somma di EUR 39 677 879, pari al risultato della seguente sottrazione: EUR 420 910 000 – EUR 381 232 121.

13      Per giungere alla conclusione che l’importo di EUR 46 429 361 non poteva beneficiare del cofinanziamento del FSE, la Commissione ha applicato il tasso di cofinanziamento stabilito dal piano finanziario allegato alla decisione di approvazione del programma operativo all’importo di ITL 115 022 914 244 (pari a EUR 59 404 378), dichiarato come non ammissibile dallo Stato membro nell’attestato della regolarità delle spese. La Commissione ha quindi tenuto conto del tetto per «misura» previsto dal piano di cofinanziamento. Siffatta operazione ha ridotto il cofinanziamento del FSE da EUR 351 395 157 a EUR 302 114 271 di spesa ammissibile accettata. L’applicazione del principio di flessibilità, previsto dalla decisione della Commissione 9 settembre 1999, SEC (1999) 1316, «Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994‑1999) dei Fondi strutturali», ha quindi portato il cofinanziamento del FSE alla «spesa ammissibile accettata» da EUR 302 114 271 a EUR 304 965 796. Il risultato di tali calcoli ha comportato l’applicazione di una riduzione complessiva di EUR 46 429 361 alla dichiarazione delle spese FSE pari a EUR 351 395 157 presentata dallo Stato membro.

14      La Repubblica italiana non ha risposto alla lettera della Commissione del 1º dicembre 2004 entro il termine di due mesi precisato in detta lettera.

15      Con lettera del 31 gennaio 2005 la Regione Sicilia ha presentato alla Commissione una richiesta di «congrua proroga di alcune settimane al fine di verificare la possibilità di recuperare l’importo oggetto della contestazione». La giustificazione addotta per la richiesta in parola era fondata sul fatto che i funzionari della Regione Sicilia addetti ai servizi competenti erano mutati rispetto al momento della domanda di pagamento nel marzo 2003.

16      Con lettera del 29 marzo 2005 la Commissione ha informato la Repubblica italiana che aveva di fatto atteso ben più di due mesi senza ricevere alcuna risposta alla sua lettera del 1º dicembre 2004, e che il termine richiesto dalla Regione Sicilia nella sua lettera del 31 gennaio 2005 era stato in ogni caso superato. Di conseguenza, con tale lettera del 29 marzo 2005, la Commissione ha fatto presente alla Repubblica italiana che avrebbe proceduto all’avvio della procedura di recupero della somma di EUR 76 266 325 ed al disimpegno del saldo restante pari a EUR 39 677 879.

17      Con lettera del 6 maggio 2005 la Regione Sicilia ha segnalato alla Commissione di non aver presentato osservazioni relativamente alla lettera del 1º dicembre 2004, poiché era in attesa di una nota formale della Commissione con cui le venisse concessa la proroga richiesta con la lettera del 31 gennaio 2005. La Regione Sicilia chiedeva inoltre alla Commissione di «rivedere la decisione relativa alla chiusura finale del programma 1994‑1995». Con tale comunicazione informava la Commissione di aver interessato l’Ufficio speciale affinché questi modificasse l’attestato della regolarità delle spese, in quanto la riduzione del contributo accettato era stata imputata sugli importi rilevati in tale attestato (la riduzione di EUR 46 429 361 proposta dalla Commissione rappresentava, infatti, la quota di spettanza del FSE su un importo totale di spesa di EUR 59 404 378, rispetto al quale l’Ufficio speciale aveva rilevato irregolarità). Con la lettera del 6 maggio 2005 la Regione Sicilia precisava infine che l’Ufficio speciale aveva manifestato la sua disponibilità a tal fine.

18      Una prima riunione è stata organizzata il 28 luglio 2005 a Bruxelles fra la Commissione e la Regione Sicilia, rappresentata dal dirigente generale del Dipartimento formazione professionale. In tale occasione la Regione Sicilia ha informato la Commissione della possibilità di pervenire ad una revisione dell’attestato della regolarità delle spese. Detto procedimento è stata avviato con una nota del 1º agosto 2005 inviata dal Dipartimento formazione professionale all’Ufficio speciale e alla Commissione. Con lettera del 2 agosto 2005 l’Ufficio speciale ha indicato al Dipartimento formazione professionale e alla Commissione di essere disposto a rivedere l’attestato in parola «ove si evidenziassero e si facessero pervenire “nuovi elementi incontrovertibili” modificativi della documentazione a suo tempo prodotta».

19      Con lettera del 4 agosto 2005 il Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia ha segnalato alla Commissione di aver individuato, nel calcolo degli importi relativi ai progetti sospesi, una circostanza idonea a chiarire i dubbi circa la fissazione dell’importo di EUR 46 429 361 come quota non ammissibile a cofinanziamento del FSE. Secondo il Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia le elaborazioni informatiche inviate dal Ministero del Lavoro italiano non riportavano correttamente la differenza fra la prima e la seconda richiesta di saldo compilata dalla Regione Sicilia (v. precedenti punti 9 e 10). Così, sebbene la Regione Sicilia, nella nota del 30 settembre 2003, avesse indicato una differenza pari a EUR 35 043 529 rispetto alla domanda di pagamento del saldo, l’elaborazione informatica trasmessa dal ministero alla Commissione il 30 dicembre 2003 esponeva una differenza di soli EUR 2 711 082,20. Ciò potrebbe spiegare l’impossibilità di comprendere la provenienza dell’indicazione di un disimpegno pari a EUR 46 429 361. La lettera del 4 agosto 2005 ricorda che l’Ufficio speciale, nell’attestato della regolarità delle spese, aveva stimato l’importo degli errori sistematici pari a ITL 80 850 752 069, cioè una somma pari in realtà a EUR 41 755 928,70.

20      Con lettera del 13 settembre 2005 il Ministero del Lavoro ha comunicato alla Regione Sicilia e alla Commissione una nota relativa alla questione dei progetti sospesi, menzionata dalla Regione Sicilia nella lettera del 4 agosto 2005. Pur riducendo l’importo dei progetti sospesi da EUR 35 043 529, come indicato dalla Regione Sicilia, a EUR 34 516 688,90, il ministero conveniva sul fatto che tale importo dovesse essere imputato al saldo 1999 e che, quindi, «la richiesta di revisione della decisione relativa alla somma riconosciuta ammissibile dalla Commissione avanzata dalla Regione siciliana appar[iva] giustificata».

21      Con lettera del 15 settembre 2005, inviata alla Commissione ed all’Ufficio speciale, il Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia rendeva note le proprie conclusioni in merito agli «errori sistematici» per un importo di EUR 41 755 928,70, rilevati dall’Ufficio speciale nel suo attestato della regolarità delle spese. Tali errori sistematici sarebbero dovuti al fatto che i responsabili dei progetti avevano effettuato una «rendicontazione unica delle spese sostenute a fronte di finanziamenti regionali (legge regionale n. 24/76) e di cofinanziamenti del POP, con conseguente impossibilità di individuazione dei costi per singolo corso» (v. la tabella 4 allegata all’attestato della regolarità delle spese). Il Dipartimento formazione professionale, allegate alla lettera del 15 settembre 2005, ha prodotto numerose note di revisione di singoli progetti formativi. Nella sua lettera del 15 settembre 2005 il Dipartimento formazione professionale ha concluso che «tale documentazione farebbe venire meno, quindi, il presupposto per cui le spese relative a tali progetti siano state escluse dall’attestazione ex art. 8 reg. 2064/97».

22      Con lettera del 26 settembre 2005, inviata alla Regione Sicilia, copia della quale è stata trasmessa alla Commissione, l’Ufficio speciale, con riferimento agli elaborati trasmessi dalla Regione Sicilia, rilevava che, «nell’ambito di una eventuale revisione degli errori/irregolarità rilevate da questo ufficio in occasione della dichiarazione articolo 8», tali elaborati «non presenta[va]no data e sottoscrizione del funzionario incaricato della verifica della ammissibilità della spesa».

23      Con lettera del 10 ottobre 2005, inviata all’Ufficio speciale e alla Commissione, il Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia produceva altra documentazione relativa agli errori sistematici rilevati dall’Ufficio speciale nel suo attestato della regolarità delle spese. La citata documentazione e le note di revisione allegate alla lettera del 15 settembre 2005 avrebbero dovuto consentire di distinguere la quota del costo di ciascun corso di formazione professionale gravante a carico del bilancio regionale e la quota imputabile al FSE.

24      Il 17 ottobre 2005 si teneva una seconda riunione a Bruxelles fra la Commissione e la Regione Sicilia, rappresentata dal dirigente generale del Dipartimento formazione professionale. A seguito di questa riunione la Commissione inviava al Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia e al Ministero del Lavoro una lettera in data 19 ottobre 2005, in cui precisava che «gli importi presenti nei vari documenti ufficiali inviati presenta[va]no evidenti incoerenze»; che avrebbe prorogato fino al 31 dicembre 2005 il termine per produrre le osservazioni alla sua lettera del 1º dicembre 2004 e che, nel presentare tali osservazioni, occorreva fare riferimento ai dati finanziari allegati a detta lettera, «nonché alla verifica di coerenza tra i dati certificati dallo Stato membro e l’allegato finanziario dell’ultima Decisione di riprogrammazione C (2000) 2862 del 26.1.2001». La Commissione avvertiva altresì che «in assenza di sostanziali osservazioni trasmesse entro i termini sopraindicati, [essa avrebbe proceduto] secondo le modalità specificate nell’ultimo paragrafo della [lettera del 1º dicembre 2004]» a ridurre il contributo, conformemente all’art. 24 del regolamento n. 4253/88.

25      Con lettera del 29 dicembre 2005, trasmessa per conoscenza alla Commissione, il Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia ha chiesto al Ministero del Lavoro di organizzare «un incontro presso codesto Ministero nei primi giorni del mese di gennaio p.v. al fine di verificare la corrispondenza dei dati e inoltrare formalmente la richiesta di saldo finale, tenendo conto naturalmente delle riduzioni apportate dall’Ufficio speciale (...)». Detta lettera riportava altresì:

«[L]o scrivente Dipartimento, fermi restando i rilievi mossi dalla DG occupazione con la nota dell’1.12.2004, prendendo in considerazione il piano finanziario approvato con l’ultima decisione del 26.1.2001 n. C (2000) 2862, nonché le richieste di saldo presentate negli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 – richieste effettuate a fronte di progetti per i quali era stata effettuata la verifica rendicontuale, come risulta del resto dalle riprogrammazioni approvate nel corso dei Comitati di sorveglianza nei singoli anni di riferimento – ha rielaborato la domanda di saldo finale. Gli importi sono quelli riportati in lire, applicando i tassi di cambio come sotto specificati.

Anno                                                   Richiesta

1994                                                   0

1995                                                   39 607 533 910

1996                                                   200 399 335 718

1997                                                   139 612 881 016

1998                                                   255 047 032 356

1999                                                   In corso di verifica».

26      Nessuna risposta della Repubblica italiana perveniva alla Commissione entro il 31 dicembre 2005, ossia entro il termine ultimo fissato dalla lettera della Commissione del 19 ottobre 2005. La Repubblica italiana non dava alcun riscontro nemmeno alla comunicazione della Regione Sicilia datata 29 dicembre 2005.

 La decisione impugnata

27      In tale contesto la Commissione, il 23 marzo 2006, ha adottato la decisione C (2006) 1171, relativa alla riduzione di un contributo del (…) FSE (…) per un programma operativo nella Regione Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali dell’obiettivo n. 1 in Italia per il periodo dal 1994 al 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

28      Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che, considerate le irregolarità rilevate, le spese ammissibili ammontavano a EUR 304 965 796, invece che agli EUR 420 910 000 inizialmente concessi, e che, di conseguenza, occorreva ridurre il contributo del FSE di un importo pari a EUR 115 944 204.

29      La Commissione ha pertanto deciso, da un lato, di non versare il saldo restante dovuto (per un importo di EUR 39 677 879) e, dall’altro, di chiedere il rimborso di EUR 76 266 325, corrispondenti alla differenza fra l’importo anticipato di EUR 381 232 121 già versati e il contributo del FSE alle spese ammissibili accettate pari a EUR 304 965 796.

 Procedimento e conclusioni delle parti

30      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2006, la Repubblica italiana ha proposto il presente ricorso.

31      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale.

32      Con lettera del 28 aprile 2008 la Commissione ha trasmesso al Tribunale varie osservazioni sulla ricostruzione dei fatti compiuta nella relazione d’udienza. Tali osservazioni vertevano sostanzialmente sulle spese relative ai progetti sospesi dichiarate in sede di procedimento amministrativo, e in particolare sul punto se l’elaborazione informatica del 30 dicembre 2003 incorporasse o meno le spese relative ai progetti sospesi. Dette osservazioni sono state contestate dalla Repubblica italiana nelle sue osservazioni del 21 maggio 2008, in quanto le osservazioni della Commissione sarebbero state tardive e avrebbero contraddetto il contenuto dell’elaborazione in parola, della lettera di accompagnamento e della nota della Regione Sicilia del 30 settembre 2003.

33      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 6 maggio 2008.

34      La Repubblica italiana conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

35      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese.

 In diritto

 Osservazioni preliminari

36      La Repubblica italiana fa valere, sostanzialmente, che la Commissione non ha proceduto ad un esame appropriato della realizzazione del programma operativo interessato prima di adottare la decisione impugnata. La Commissione si sarebbe limitata a riprendere le constatazioni e le valutazioni effettuate dall’Ufficio speciale, un organismo indipendente nelle sue funzioni dal servizio responsabile della realizzazione, ad essa trasmesse dalla Repubblica italiana nell’attestato della regolarità delle spese allegato alla domanda di pagamento finale.

37      Prima di esaminare nel merito gli argomenti dedotti dalla Repubblica italiana, il Tribunale ritiene necessario segnalare alcune considerazioni preliminari relative al controllo finanziario degli interventi finanziari del FSE, previsto dall’art. 23 del regolamento n. 4253/88.

38      Ai sensi dell’art. 23, n. 1, di detto regolamento, gli Stati membri, in sede di realizzazione delle azioni finanziate dalla Comunità, adottano le misure necessarie per verificare periodicamente che tali azioni siano state attuate correttamente, prevenire e sanzionare le irregolarità, e ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza. Le modalità del controllo finanziario effettuato dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali sono state precisate dal regolamento n. 2064/97, il cui art. 8 definisce il contenuto dell’attestato della regolarità delle spese che accompagna la domanda di pagamento del saldo finale e si esprime sulla regolarità delle operazioni di cui si tratti.

39      A termini dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88, la Commissione può altresì controllare in loco le azioni finanziate dai Fondi strutturali e i sistemi di gestione e di controllo. Secondo la medesima disposizione lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano vicendevolmente senza indugio tutte le opportune informazioni relative all’esito dei controlli effettuati. L’art. 8 del regolamento n. 2064/97 precisa anche che la Commissione può chiedere l’esecuzione di un ulteriore controllo al fine di individuare e sanare le irregolarità entro un dato termine, se tali irregolarità sono menzionate nell’attestato della regolarità delle spese.

40      Il sistema di controllo dell’utilizzo dei contributi finanziari comunitari si fonda anche sulla cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali competenti, che hanno l’obbligo di assisterla nell’adempimento dei suoi compiti, in forza dell’art. 10 CE (sentenza del Tribunale 26 settembre 2002, causa T‑199/99, Sgaravatti Mediterranea/Commissione, Racc. pag. II‑3731, punto 44).

41      Spetta pertanto agli Stati membri adottare le misure necessarie per garantire la gestione e il controllo delle azioni finanziate dai fondi strutturali, e la Commissione, dal canto suo, ha la possibilità di controllare dette azioni in base alle modalità definite dalle citate disposizioni. Secondo norma generale le autorità nazionali e, in particolare, l’organismo indipendente incaricato dell’attestato della regolarità delle spese di cui all’art. 8 del regolamento n. 2064/97 sono le autorità di controllo di primo livello ed è, in via di principio, sulla base di tali informazioni che la Commissione può decidere d’intervenire. Va dunque riconosciuto alla Commissione un potere discrezionale di valutazione in materia.

42      In particolare, quando le autorità nazionali hanno effettuato un controllo approfondito del rispetto, da parte del beneficiario di una sovvenzione comunitaria, dei suoi obblighi finanziari, la Commissione può legittimamente fondarsi sui loro accertamenti di fatto circostanziati e determinare se tali accertamenti permettano di stabilire l’esistenza di irregolarità che giustifichino una sanzione ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88. In siffatte circostanze la Commissione non è tenuta a procedere ad una nuova indagine. La ripetizione di una simile indagine priverebbe la cooperazione con le autorità nazionali di ogni efficacia pratica e sarebbe contraria al principio di buon andamento dell’amministrazione (sentenza Sgaravatti Mediterranea/Commissione, v. precedente punto 40, punto 45).

43      Quando vi sia un attestato della regolarità delle spese che rileva irregolarità di carattere sia sistematico che non sistematico rivelate dai controlli effettuati da un organismo nazionale indipendente, dalla logica del sistema di controllo finanziario risulta che la Commissione può legittimamente presumere l’attendibilità di un documento simile, salvo che non disponga di indizi circostanziati idonei a rimettere in discussione siffatta presunzione di attendibilità.

44      È in tale contesto che devono essere valutati i vari motivi dedotti dalla Repubblica italiana a sostegno del proprio ricorso. In proposito gli argomenti delle parti saranno esaminati dal Tribunale nell’ordine seguente: in primo luogo, il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e alla violazione di forme sostanziali nella fase d’avvio della procedura prevista dalla citata disposizione; in secondo luogo, il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, la parte del terzo motivo, relativa alla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97, e il quarto motivo, relativo alla violazione di forme sostanziali in occasione dell’esame previsto dall’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88; in terzo luogo, la parte del terzo motivo, relativa alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88; e, in quarto luogo, il quinto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, alla violazione di forme sostanziali, ad errori di fatto, alla violazione del principio di proporzionalità e ad un difetto di motivazione alla luce dell’art. 253 CE.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e alla violazione di forme sostanziali nella fase d’avvio della procedura prevista da detta disposizione

 Argomenti delle parti

45      La Repubblica italiana sostiene che la decisione impugnata viola l’art. 24, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4253/88 in quanto la Commissione non ha proceduto all’«esame appropriato del caso» richiesto prima di chiedere alla Repubblica italiana osservazioni riguardo alla misura considerata nella lettera del 1º dicembre 2004. La Commissione si sarebbe quindi limitata a prendere atto dei dubbi manifestati dall’Ufficio speciale nell’attestato della regolarità delle spese. La Repubblica italiana fa altresì valere la violazione delle forme sostanziali nella fase d’avvio della procedura prevista dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88, rilevando che la lettera del 1º dicembre 2004 si limita a chiedere le osservazioni delle autorità italiane sul calcolo rettificato del saldo, senza indicare esplicitamente che tale calcolo era basato sugli elementi forniti dall’attestato della regolarità delle spese. Soltanto in esito alla riunione del 28 luglio 2005 la Regione Sicilia ha potuto comprendere che l’oggetto delle osservazioni richieste doveva essere l’attestato in parola. Tale vizio rivestirebbe un’importanza fondamentale, in quanto avrebbe comportato la perdita, come tempo utile al procedimento, del periodo dal 1º dicembre 2004 al 28 luglio 2005. Alla luce del numero significativo di iniziative interessate, sarebbe stato indispensabile che la Repubblica italiana disponesse di un tempo adeguato per pervenire ad una valutazione attendibile sulla regolarità della loro gestione.

46      La Commissione sottolinea che la procedura prevista dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88 è stata rispettata, in quanto è sulla base dell’attestato della regolarità delle spese e delle verifiche effettuate dai suoi servizi che essa, con lettera del 1º dicembre 2004, ha informato la Repubblica italiana della non ammissibilità dell’importo di EUR 46 429 361. L’istituzione in parola afferma altresì che non può esserle addebitato di aver causato «la perdita, come tempo utile al procedimento, di tutto il periodo dall’1.12.2004 al 28.7.2005», dato che tale lasso di tempo è decorso a causa della mancata presentazione delle osservazioni da parte della Repubblica italiana entro il termine inizialmente prescritto. Nel caso di specie un termine di due mesi (fino al 31 gennaio 2005), con due proroghe (la prima, di fatto, fino a marzo 2005 e la seconda fino al 31 dicembre 2005), costituirebbero un lasso di tempo più che congruo per la formulazione di osservazioni da parte di uno Stato membro.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 nella fase d’avvio della procedura prevista da detta disposizione

47      Dall’art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88 risulta che, se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della cooperazione, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle altre autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni in un lasso di tempo determinato.

48      È in applicazione di detta disposizione che, con lettera del 1º dicembre 2004 (v. precedenti punti 11‑13), la Commissione ha informato la Repubblica italiana che, sulla base delle informazioni disponibili, i suoi servizi non avevavo ritenuto l’importo di EUR 46 429 361 ammissibile al cofinanziamento del FSE. Con tale lettera la Commissione ha parimenti segnalato alla Repubblica italiana che, sulla base delle informazioni ricevute, riteneva di dover recuperare l’importo di EUR 76 266 325 e disimpegnare l’importo di EUR 39 677 879. La richiesta di osservazioni della Commissione si riferiva alla domanda di pagamento presentata dalla Repubblica italiana il 28 marzo 2003, cui era allegato l’attestato della regolarità delle spese (v. precedenti punti 7 e 8). La Commissione invitava peraltro le destinatarie della lettera a presentare le loro osservazioni entro due mesi dalla ricezione della stessa.

49      In tale contesto la Repubblica italiana fa valere che la decisione impugnata viola l’art. 24 del regolamento n. 4253/88 poiché la Commissione si sarebbe limitata a riprendere le informazioni trasmesse con la domanda di pagamento del saldo, senza effettuare alcuna istruttoria autonoma prima di chiedere le osservazioni di detto Stato membro o quelle delle autorità da quest’ultimo designate.

50      In proposito occorre in primo luogo rilevare che, ai sensi dell’art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88, l’esame appropriato è richiesto «[s]e la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato». È nell’ambito di siffatto esame che la Commissione chiede allo Stato membro o alle autorità da esso designate le relative osservazioni entro una scadenza determinata (art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88) ed è in seguito a detto esame, se esso conferma l’esistenza di un’irregolarità, che la Commissione può adottare una decisione sulla portata del contributo (art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88). Pertanto, dal tenore stesso dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 risulta che, sebbene la disposizione in parola non escluda che la Commissione possa avviare l’esame appropriato prima di chiedere osservazioni allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione, d’altro canto essa nemmeno le impone di procedere a detto esame appropriato anteriormente alla richiesta di osservazioni in questione.

51      In secondo luogo, deve essere presa in considerazione la portata dell’attestato della regolarità delle spese previsto dall’art. 8 del regolamento n. 2064/97. In forza dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2064/97, tale attestato, che è redatto da una persona o da un organismo indipendente nelle sue funzioni dal servizio responsabile della realizzazione, «riassume le risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti e viene globalmente valutata la fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni alle quali fa riferimento la dichiarazione finale delle spese». L’art. 8, n. 2, del suddetto regolamento precisa anche che, «se l’esistenza di gravi carenze di gestione o controllo o la frequenza delle irregolarità constatate non consentono di certificare globalmente la fondatezza della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione finale delle spese, l’attestato [di cui trattasi] riferisce in merito alla situazione, indica la probabile rilevanza del problema e stima le relative conseguenze finanziarie». In tal caso detta disposizione stabilisce che «la Commissione può chiedere l’esecuzione di un ulteriore controllo al fine di individuare e sanare le irregolarità entro un dato termine».

52      L’attestato della regolarità delle spese è quindi un documento che, in quanto tale, consente alla Commissione di intervenire a titolo della procedura ex art. 24 del regolamento n. 4253/88. In applicazione dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97 e conformemente al sistema di controllo finanziario previsto dall’art. 23 del regolamento n. 4253/88, la Commissione dispone del potere di effettuare un ulteriore controllo, tuttavia il controllo in parola non è obbligatorio, come invece lascia intendere proprio la Repubblica italiana nell’ambito del motivo in discussione. Il sistema instaurato dalla disciplina comunitaria, infatti, prevede espressamente il controllo finanziario di primo livello realizzato dagli Stati membri sulle operazioni finanziate dai fondi strutturali comunitari. Peraltro, risulta dalla logica di detto sistema che va riconosciuto alla Commissione un potere discrezionale di valutazione circa la decisione d’intervenire, procedendo ad un suo autonomo controllo finanziario sui dati comunicati dagli Stati membri nell’ambito dell’attestato della regolarità delle spese, che si devono presumere attendibili in mancanza d’indizi circostanziati idonei a rimettere in discussione siffatta presunzione di attendibilità (v. precedenti punti 37‑43).

53      In terzo luogo, dall’esposizione dei fatti emerge che i servizi della Commissione non si sono limitati a riprendere, in quanto tali, i dati presentati dall’Ufficio speciale nell’attestato della regolarità delle spese. I dati in questione sono stati vagliati dai servizi della Commissione, i quali hanno applicato loro il principio di flessibilità di cui al punto 6.2 della decisione della Commissione 9 settembre 1999, SEC (1999) 1316, ed hanno identificato le spese ammissibili al contributo (punto 6 della decisione impugnata e tabella allegata).

54      La censura relativa alla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 nella fase d’avvio della procedura prevista da detta disposizione dev’essere pertanto respinta.

–       Sulla violazione di forme sostanziali nella fase d’avvio della procedura ex art. 24 del regolamento n. 4253/88

55      Per quanto concerne la censura relativa alla violazione di forme sostanziali, occorre rilevare che tale addebito si fonda sull’idea che la Repubblica italiana non sia stata in condizione di poter presentare in tempo utile le sue osservazioni sui dati esposti nella lettera del 1° dicembre 2004 di avvio della procedura ex art. 24 del regolamento n. 4253/88. Sarebbe solamente in un momento ben posteriore, vale a dire dopo la prima riunione fra la Commissione e la Regione Sicilia, il 28 luglio 2005, che la Repubblica italiana avrebbe potuto comprendere che si trattava dell’attestato della regolarità delle spese.

56      Tuttavia, dalla lettera del 1° dicembre 2004 risulta che, al fine di definire gli importi da recuperare e da disimpegnare, i servizi della Commissione hanno preso in considerazione i dati trasmessi dalla Repubblica italiana stessa nella sua domanda di pagamento del saldo ricevuta dalla Commissione il 31 marzo 2003, che riportava in allegato l’attestato della regolarità delle spese, il quale menzionava talune irregolarità. La lettera del 1° dicembre 2004 riportava parimenti in allegato una tabella che consentiva di constatare quali elementi fossero stati impiegati dalla Commissione nel suo ragionamento. In tale fase della procedura e alla luce degli elementi presenti nel fascicolo, la Repubblica italiana era dunque stata messa ben in grado di poter presentare le sue osservazioni sugli elementi che la Commissione si apprestava ad addurre a giustificazione di una decisione adottata in forza dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88.

57      Da quanto precede risulta che la censura relativa alla violazione di forme sostanziali va parimenti respinta.

58      Il primo motivo dev’essere pertanto interamente respinto.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, sulla parte del terzo motivo, relativa alla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97, e sul quarto motivo, relativo alla violazione di forme sostanziali nell’esame previsto dall’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88

 Argomenti delle parti

59      In primo luogo, la Repubblica italiana fa valere che la decisione impugnata viola l’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 poiché, in particolare, la riduzione di un contributo presuppone l’esistenza di una determinata irregolarità chiaramente accertata. Orbene, nella fattispecie di cui trattasi, la Commissione avrebbe ridotto il contributo senza aver raggiunto la certezza, o senza aver potuto ragionevolmente valutare con una probabilità sufficiente, che tali irregolarità fossero state commesse. Nella decisione impugnata non sarebbe indicata alcuna specifica e concreta irregolarità che giustifichi la riduzione, la cui sola motivazione sarebbe che la Repubblica italiana non avrebbe fatto avere alla Commissione «osservazioni (…) atte a riscontrare il contenuto della sua lettera del primo dicembre 2004» (punto 12 della decisione impugnata). In ogni caso, la lettera in parola non indicherebbe in concreto alcuna irregolarità, limitandosi ad indicare, senza alcuna motivazione, l’entità della riduzione che la Commissione intendeva apportare. La mancata risposta alla generica richiesta di osservazioni del 1º dicembre 2004 non potrebbe quindi giustificare alcuna riduzione del contributo, e nemmeno potrebbe obiettarsi che le irregolarità in questione fossero ipotizzate nell’attestato della regolarità delle spese. La Commissione, infatti, non menzionerebbe tali irregolarità nella decisione impugnata, e citerebbe l’attestato della regolarità delle spese in modo meramente incidentale al punto 5. Inoltre, l’attendibilità dell’attestato in parola costituirebbe precisamente l’oggetto della procedura avviata a titolo dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, cui la decisione impugnata ha posto fine senza che l’attendibilità di tale attestato, benché contestata dal Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia, fosse stata confermata o smentita. A tale riguardo, nella decisione impugnata la Commissione non può limitarsi a rilevare che, al 31 dicembre 2005, non le erano pervenute osservazioni da parte delle autorità italiane, dal momento che una siffatta affermazione non può essere invocata per confermare l’attendibilità dell’attestato della regolarità delle spese, non dimostrata con certezza da alcun altro elemento del fascicolo.

60      In secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che la decisione impugnata, che sarebbe fondata esclusivamente sulle conclusioni dell’attestato della regolarità delle spese, violerebbe l’art. 8 del regolamento n. 2064/97, in quanto l’attestato in questione costituirebbe soltanto un riassunto dei controlli a campione effettuati negli anni precedenti (di regola sul 5% dei progetti, come dispone l’art. 3 del regolamento n. 2064/97), e una «valutazione globale» della domanda di pagamento finale. Troppo poco per costituire quell’«esame appropriato» prescritto dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88. Secondo la Repubblica italiana l’attestato della regolarità delle spese poteva costituire l’innesco dell’esame appropriato ma, dati i suoi limiti di contenuto, non poteva certo esaurire tale esame.

61      In terzo luogo, la Repubblica italiana fa valere che, anche ritenendo che la responsabilità di effettuare una verifica dei progetti finanziati gravi sull’amministrazione nazionale, la procedura avviata dalla Commissione ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 non era adeguata alle circostanze del caso di specie e violava le forme sostanziali. Secondo la Repubblica italiana, infatti, sono stati finanziati con il contributo 3 033 progetti e il Dipartimento della formazione professionale della Regione Sicilia aveva fatto presente la complessità delle verifiche da svolgere, nel corso della riunione bilaterale del 28 luglio 2005 e nella sua lettera del 1º agosto 2005, inviata all’Ufficio speciale e alla Commissione. Per tali ragioni la Repubblica italiana sostiene che era fondamentale poter disporre di un termine adeguato per operare le verifiche di cui trattasi. Orbene, nel caso di specie, il tempo effettivamente concesso, compreso tra l’agosto e il dicembre 2005 (ossia soltanto cinque mesi) sarebbe stato manifestamente insufficiente rispetto all’obiettivo di un controllo effettivo di un programma così rilevante. Ciò sarebbe rafforzato dalla considerazione che, per pervenire all’esatta quantificazione del pagamento finale ammissibile, era necessario verificare l’attestato della regolarità delle spese e stabilire esattamente l’importo dei progetti sospesi (progetti i cui importi, a causa della sospensione, non potevano essere inclusi nel pagamento finale, ma neppure essere esclusi dal contributo e disimpegnati o recuperati). Il Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia aveva attirato l’attenzione della Commissione su tale questione fin dalla lettera del 4 agosto 2005, sottolineando come vi fosse, in merito, una grave discrepanza tra l’importo dei progetti sospesi indicato dalla Regione Sicilia (EUR 35 043 529) e quello risultante dall’elaborazione informatica del Ministero del Lavoro (EUR 2 711 082,20). Tuttavia di detta seconda categoria di problemi non vi era alcuna menzione nella lettera del 19 ottobre 2005, con cui la Commissione avrebbe concesso la proroga fino al 31 dicembre 2005, lettera nella quale si faceva riferimento soltanto alla necessità di «una opportuna verifica dell’ammissibilità delle spese certificate per gli interventi del FSE nel periodo di programmazione», cioè alla prima categoria di problemi.

62      Per quanto concerne la censura relativa alla violazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, la Commissione rileva che la decisione impugnata non si basa sulla mancanza di risposta alla richiesta di osservazioni formulata il 1º dicembre 2004, ma sull’analisi dei documenti allegati alla domanda di pagamento della Repubblica italiana, ricevuta dalla Commissione il 31 marzo 2003. Tale mancanza di risposta sarebbe solamente un elemento della situazione di fatto che ha portato all’assunzione della decisione impugnata.

63      In risposta all’addebito relativo alla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97 e all’affermazione che l’attestato della regolarità delle spese avrebbe manifestato «limiti di contenuto», la Commissione sottolinea che l’Ufficio speciale ha controllato a campione una spesa pari al 17,94% dei progetti, ben superiore al minimo percentuale previsto dall’art. 3 del regolamento n. 2064/97. L’analisi di detto attestato e dei suoi allegati consentirebbe inoltre di identificare le voci di spesa ritenute inammissibili, le ragioni della ritenuta inammissibilità e gli importi relativi.

64      Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione delle forme sostanziali, la Commissione sottolinea che il termine «effettivamente concesso» non sarebbe stato di soli 5 mesi, vale a dire da agosto a dicembre 2005, bensì di 13 mesi, cioè dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2005.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulla violazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, al momento dell’esame previsto da tale disposizione, e sulla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97

65      Dall’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 risulta che, in seguito all’esame previsto dall’art. 24, n. 1, del medesimo regolamento, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.

66      Contrariamente a quanto asserito dalla Repubblica italiana, la Commissione può tenere conto, alla luce dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97, nella decisione definitiva che riduce un contributo comunitario, di irregolarità la cui esistenza sia stata portata a sua conoscenza dall’attestato della regolarità delle spese. Dal testo stesso dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97 emerge che l’attestato in parola, redatto da un organismo indipendente dal servizio responsabile della realizzazione, è precisamente diretto a pronunciarsi sulla regolarità delle operazioni interessate dalla domanda di pagamento finale. Si tratta in tal caso di un elemento di prova centrale e attendibile, come risulta dal regolamento n. 2064/97. Nell’ambito della procedura ex art. 24 del regolamento n. 4253/88, la Commissione può quindi presumere l’attendibilità dei dati trasmessi da uno Stato membro nell’attestato della regolarità delle spese. Solamente in presenza d’indizi circostanziati idonei a rimettere in discussione siffatta presunzione di attendibilità si potrebbe addebitare alla Commissione di non aver verificato e dimostrato, peraltro, la presenza d’irregolarità tali da giustificare una sanzione ex art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 (v. precedenti punti 5, 37‑43, 50‑52).

67      In tale contesto la Repubblica italiana non può sostenere che, non avendo verificato la certezza o la ragionevole probabilità delle irregolarità rilevate nell’attestato della regolarità delle spese, la Commissione non ha adeguatamente provveduto all’esame richiesto dall’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 per identificare l’esistenza di un’irregolarità. Al contrario, dall’esposizione dei fatti risulta che un siffatto esame è stato senz’altro effettuato poiché, da un lato, la Commissione ha chiesto alla Repubblica italiana e alla Regione Sicilia di presentare le loro osservazioni circa l’intenzione della Commissione di adottare una decisione in base all’art. 24 del regolamento in parola, prendendo come base di partenza le irregolarità menzionate nell’attestato della regolarità delle spese, e, dall’altro, nonostante la proroga del termine concesso per presentare le osservazioni di cui trattasi, alla Commissione non sono state comunicate osservazioni pertinenti per rimettere in discussione l’importo delle irregolarità constatate (v. seguenti punti 92‑96).

68      La Repubblica italiana non può nemmeno affermare che la decisione impugnata non indichi irregolarità specifiche e concrete che avrebbero giustificato la riduzione, in quanto dal suo punto 12 risulta che dette irregolarità sono quelle richiamate nella richiesta di osservazioni del 1° dicembre 2004. Su tale punto la decisione impugnata precisa altresì che le osservazioni presentate nella lettera della Regione Sicilia del 29 dicembre 2005, inviata alla Repubblica italiana e trasmessa per conoscenza alla Commissione, «non aggiung[ono] alcun elemento sostanziale alle domande poste dalla Commissione allo Stato membro nella sua lettera del primo dicembre 2004». Di conseguenza, dalla decisione impugnata emerge che le irregolarità considerate per ridurre il contributo sono quelle in relazione alle quali la Commissione aveva chiesto osservazioni, che essa ritiene di non aver ricevuto.

69      Infine, la Repubblica italiana a torto asserisce che l’attestato della regolarità delle spese non può essere assunto quale fonte delle irregolarità constatate nella decisione definitiva a causa dei suoi «limiti di contenuto». Gli argomenti dedotti al riguardo dalla Repubblica italiana non consentono, infatti, di rimettere in discusione la validità di detto attestato. Quest’ultimo è stato redatto sulla scorta di controlli a campione effettuati a partire da un saggio che rappresentava il 17,94% delle spese complessive ammissibili, e ciò benché l’art. 3 del regolamento n. 2064/97 precisi che è di norma sufficiente un controllo sul 5% della spesa totale sovvenzionabile e su un campione rappresentativo dei progetti o delle iniziative approvati («i controlli eseguiti prima della liquidazione delle varie forme di intervento riguardano almeno il 5% della spesa totale sovvenzionabile e un campione rappresentativo dei progetti o delle iniziative, approvati, tenendo conto del disposto del paragrafo 3»). Le misure e i dati presi in considerazione per redigere l’attestato di cui trattasi sono elencati al suo punto 3.2.c e nelle due prime tabelle al medesimo allegate. Inoltre, la Repubblica italiana non ha presentato alcun elemento idoneo a rimettere in discussione l’indipendenza dell’Ufficio speciale, e dai fatti esposti risulta che quest’ultimo non ha ravvisato la necessità di modificare l’attestato della regolarità delle spese alla luce dei dati sottoposti dal Dipartimento della formazione professionale della Regione Sicilia.

70      La censura relativa alla violazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, al momento dell’esame previsto da tale disposizione, e la censura relativa alla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97 devono pertanto essere respinte.

–       Sulla violazione di forme sostanziali nell’esame previsto dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88

71      Quanto alla censura relativa alla violazione di forme sostanziali, occorre rilevare che detta censura si fonda sull’idea che la Repubblica italiana non sia stata in condizione di poter presentare in tempo utile le sue osservazioni sui dati esposti nella lettera del 1° dicembre 2004. Secondo la Repubblica italiana il termine concesso per presentare osservazioni non era di tredici mesi (dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2005), bensì solamente di cinque mesi (da agosto a dicembre 2005), lasso di tempo insufficiente per controllare efficacemente la regolarità delle spese relative ad un programma comprendente 3 033 progetti.

72      Tuttavia, dall’esposizione dei fatti emerge che la richiesta di osservazioni è stata inviata alle interessate il 1º dicembre 2004; che la Repubblica italiana non ha risposto entro il termine di due mesi e che la Regione Sicilia ha chiesto una proroga del termine di qualche settimana; che detta richiesta è stata de facto adempiuta dalla Commissione; che due riunioni sono state organizzate fra la Commissione e la Regione Sicilia il 28 luglio e il 17 ottobre 2005; che la Commissione ha, nuovamente, prorogato il termine per presentare osservazioni fino al 31 dicembre 2005; che a tale data la Commissione non aveva avuto risposta dalla Repubblica italiana e che l’ultima lettera della Regione Sicilia, in data 29 dicembre 2005, chiedeva al Ministero del Lavoro di organizzare un incontro al fine di redigere una nuova domanda di pagamento del saldo finale tenuto conto, segnatamente, della circostanza che gli importi versati a titolo dell’anno 1999 erano ancora sottoposti a verifica (v. precedenti punti 11‑26). La Repubblica italiana ha quindi avuto a disposizione ben tredici mesi per presentare le sue osservazioni sui dati che sarebbero stati presi in considerazione nella decisione impugnata per ridurre il contributo.

73      Da quanto precede risulta che la censura relativa alla violazione di forme sostanziali dev’essere parimenti respinta.

74      Pertanto il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, e il quarto motivo, relativo alla violazione delle forme sostanziali al momento dell’esame previsto da tale disposizione, devono essere integralmente respinti. La parte del terzo motivo relativa alla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97 dev’essere parimenti respinta.

 Sulla parte del terzo motivo relativa alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88

 Argomenti delle parti

75      In via subordinata la Repubblica italiana sostiene che, anche volendo ammettere che essa non avesse fornito elementi sufficienti per consentire alla Commissione di pronunciarsi sulla chiusura del programma ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, ciò non avrebbe tuttavia dato titolo alla Commissione per procedere senz’altro alla riduzione del contributo. Su tale punto essa fa valere che dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88 discende che la Commissione dispone di poteri di controllo autonomi in relazione alla regolarità delle richieste di pagamento, che dovrebbe esercitare in modo coordinato e cooperativo con gli Stati membri ogniqualvolta i controlli di questi ultimi appaiano insufficienti. Nel caso in esame la Repubblica italiana sostiene che la Commissione non riteneva di potersi basare sul contenuto dell’attestato della regolarità delle spese previsto dall’art. 8 del regolamento n. 2064/97. La Commissione, infatti, aveva chiesto alla Regione Sicilia di formulare osservazioni in proposito, e quest’ultima aveva sempre contestato l’attestato in questione e chiesto di procedere alla sua verifica esaminando nuovamente i progetti oggetto di detto attestato. La Repubblica italiana sostiene quindi che, se la Commissione non considerava che quanto dimostrato dalla Regione Sicilia, nel corso del procedimento avviato a titolo dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, fosse sufficiente a determinare una chiusura del programma adeguatamente controllata, avrebbe dovuto ricorrere ai propri autonomi poteri di controllo e sottoporre il programma a verifica ai sensi del suddetto art. 23, n. 2. Orbene, senza effettuare alcuna propria autonoma valutazione la Commissione avrebbe finito per rimettersi integralmente alle conclusioni dell’attestato della regolarità delle spese, atto della cui attendibilità non aveva nessuna prova. La presunta inerzia della Regione Sicilia a fronte di tale attestato non giustificherebbe l’omissione da parte della Commissione dei propri doverosi controlli. Tale inerzia costituirebbe anzi un evidente presupposto per esercitarli in una siffatta situazione gravemente incerta.

76      La Commissione sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica italiana, la richiesta di osservazioni le è stata inviata al fine di rispettare la procedura di cui all’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 e non perché la Commissione ritenesse di non potersi basare sulle risultanze dell’attestato della regolarità delle spese. Inoltre, la chiusura del programma operativo deriverebbe nel caso di specie da una verifica contabile dei dati e documenti allegati alla domanda di pagamento.

 Giudizio del Tribunale

77      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88 concede alla Commissione un potere discrezionale di valutazione relativamente all’attuazione dei poteri di controllo autonomo ad essa conferiti dalla normativa applicabile. Tale disposizione indica esplicitamente che i funzionari o agenti della Commissione «possono controllare in loco» le azioni finanziate dai Fondi strutturali e i sistemi di gestione e di controllo (v. precedenti punti 37‑43).

78      Inoltre, nel fascicolo non si riscontra alcun elemento che consenta di fondare l’affermazione della Repubblica italiana secondo cui la Commissione reputava di non potersi basare sulle informazioni comunicate dalla Repubblica italiana nella domanda di pagamento, alla quale era allegato l’attestato della regolarità delle spese previsto dall’art. 8 del regolamento n. 2064/97. Come esposto ai precedenti punti 66‑69, la Commissione, alla luce delle circostanze del caso di specie, poteva validamente considerare che l’attestato della regolarità delle spese rappresentasse un elemento probatorio centrale e attendibile al fine di valutare la regolarità delle operazioni effettuate nell’ambito del contributo di cui trattasi.

79      Di conseguenza, la parte del terzo motivo, relativa alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88, dev’essere respinta.

 Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, alla violazione di forme sostanziali, ad errori di fatto, alla violazione del principio di proporzionalità e ad un difetto di motivazione

 Argomenti delle parti

80      La Repubblica italiana fa valere che la decisione impugnata si fonda su un esame parziale e carente degli atti comunicati dalla Regione Sicilia alla Commissione nel corso del procedimento avviato ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, il che costituirebbe una violazione di tale disposizione e di forme sostanziali, un errore di fatto nonché una violazione del dovere di motivazione. I documenti in questione sarebbero i seguenti:

–        la lettera del 1º agosto 2005 (v. precedente punto 18) del Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia alla Commissione, con cui si segnalava a quest’ultima che, nell’attestato della regolarità delle spese, l’Ufficio speciale aveva rilevato irregolarità solamente a causa della circostanza che tale attestato era stato redatto in tempi brevissimi, che non avevano consentito al Dipartimento di controdedurre adeguatamente. La lettera in parola contribuirebbe a stabilire lo scarso valore probante dell’attestato della regolarità delle spese;

–        la lettera del 4 agosto 2005 (v. precedente punto 19) del Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia alla Commissione, con cui si attirava l’attenzione di quest’ultima sulla rilevante discrepanza tra la richiesta di pagamento finale della Regione e l’elaborazione informatica inoltrata alla Commissione dal Ministero del Lavoro, per quanto riguardava l’importo dei progetti sospesi. Tale questione sarebbe stata determinante al fine di definire la base di calcolo su cui quantificare l’eventuale riduzione del contributo (quand’anche le irregolarità rilevate dall’Ufficio speciale fossero state integralmente confermate), per stabilire se la riduzione di EUR 46 429 361 ipotizzata e poi decisa dalla Commissione fosse esatta;

–        la lettera del 13 settembre 2005 (v. precedente punto 20) del Ministero del Lavoro alla Regione Sicilia e alla Commissione, che riduce a EUR 34 516 688,90 l’importo dei progetti sospesi, inizialmente indicato dalla Regione Sicilia come pari a EUR 35 043 529, e con cui si conviene sul fatto che tale importo dovesse essere imputato al saldo 1999 e che, pertanto, «la richiesta di revisione della decisione relativa alla somma riconosciuta ammissibile dalla Commissione avanzata dalla Regione siciliana appare giustificata»;

–        le lettere del 15 settembre 2005 (v. precedente punto 21) e del 10 ottobre 2005 (v. precedente punto 23) del Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia alla Commissione e all’Ufficio speciale, che comunicavano i primi esiti del riesame dei progetti e iniziative sui quali si era appuntato il rilievo di «irregolarità sistematiche» (per oltre EUR 41 milioni) formulato dall’Ufficio speciale con l’attestato della regolarità delle spese; dette lettere trasmettevano una serie di «note di revisione» di numerosi progetti dalle quali emergeva la distinzione della quota a carico del FSE e della quota a carico della Regione Sicilia;

–        la lettera del 29 dicembre 2005 (v. precedente punto 25) del Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia al Ministero del Lavoro, trasmessa per informazione alla Commissione, a proposito della quale detta istituzione si limita a rilevare, al punto 12 della decisione impugnata, che non aggiungeva elementi sostanziali alle questioni poste dalla Commissione con la lettera del 1º dicembre 2004 e che non rappresentava la posizione dello Stato membro.

81      In tale contesto la Repubblica italiana sostiene che la decisione impugnata è viziata da errore di fatto. Il silenzio della Commissione sull’affermazione del Dipartimento formazione professionale, riportata nelle lettere del 15 settembre e del 10 ottobre 2005 e documentata, secondo cui le suddette «irregolarità sistematiche» rilevate dall’Ufficio speciale nell’attestato della regolarità delle spese non risultavano, implicherebbe, infatti, che tale affermazione non è stata contestata dalla Commissione. Detta istituzione avrebbe quindi dovuto basare la propria decisione sul presupposto che le irregolarità sistematiche non erano state confermate mentre, ratificando l’attestato della regolarità delle spese, la Commissione ha deciso basandosi sul presupposto contrario. Allo stesso modo, sostenere che la lettera del 29 dicembre 2005 non contenesse elementi di risposta sostanziali sarebbe errato di fatto. Secondo la Repubblica italiana, infatti, tale lettera indicava i saldi chiesti per ciascuna annualità, con esclusione del 1999, anno per il quale le constatazioni dell’Ufficio speciale erano ancora «in corso di verifica», poiché relativamente a detto anno occorreva ancora imputare gli importi dei progetti sospesi e le conseguenze del riesame delle presunte irregolarità anche degli anni precedenti (v. lettera del Ministero del Lavoro del 13 settembre 2005). Se la Commissione avesse esaminato il contenuto della lettera del 29 dicembre 2005, avrebbe potuto constatare che, per tutti gli anni del programma (tranne il 1999), il saldo richiesto, una volta convertito, era pari a EUR 327 778 038,70. Si trattava di un importo parziale notevolmente superiore rispetto a quello indicato nell’elaborazione informatica del 30 dicembre 2003, ove per i medesimi anni 1994‑1998 era indicato l’importo complessivo di EUR 239 753 771. Orbene, anche se i rilievi dell’Ufficio speciale (pari a EUR 59 404 378 totali, comprensivi delle quote di spettanza sia del FSE che del bilancio regionale) fossero stati integralmente imputati al saldo 1999, il saldo complessivo finale spettante alla Regione Sicilia sarebbe stato nettamente superiore a quello stimato dalla Commissione nella lettera del 1º dicembre 2004. L’elaborazione informatica inviata dal Ministero del Lavoro il 30 dicembre 2003 indicava infatti per il 1999 l’importo di EUR 111 642 156,62 che, sommato all’importo di EUR 327 778 038,70, indicato dal Dipartimento formazione professionale per gli anni precedenti il 1999 nella lettera del 29 dicembre 2005, avrebbe determinato un importo totale a saldo di EUR 439 420 195,32, addirittura superiore all’importo previsionale impegnato che era pari, secondo la Repubblica italiana, a EUR 420 910 000. Si può discutere l’esattezza di questi dati, ma non se ne potrebbe disconoscere la portata sostanziale. La Repubblica italiana fa valere che la Commissione non avrebbe potuto ignorarli semplicemente perché la lettera del 29 dicembre 2005 non rappresentava ancora la sua posizione ufficiale. Del resto la Repubblica italiana non avrebbe potuto esprimere la propria posizione ufficiale quando l’esercizio 1999 era ancora in corso di verifica. Inoltre, detto Stato indica che, proprio perché era necessario conoscere la sua posizione ufficiale, la Commissione non avrebbe potuto adottare una decisione prima di avere chiesto allo stesso Stato membro se quella espressa nella nota del 29 dicembre 2005 fosse la sua posizione ufficiale sul pagamento finale. Essa avrebbe dovuto, all’occorrenza, invitarlo nuovamente ad esprimere questa posizione anziché adottare la decisione impugnata senza conoscerla.

82      Sarebbe comunque rilevante il fatto che il contenuto della lettera del 29 dicembre 2005 non sia stato contestato dalla decisione della Commissione. Secondo la Repubblica italiana detta lettera intendeva riscontrare quella della Commissione del 19 ottobre 2005 (v. precedente punto 24), nella quale quest’ultima chiedeva di effettuare una «verifica di coerenza tra i dati certificati dallo Stato membro e l’allegato finanziario dell’ultima Decisione di riprogrammazione C (2000) 2862 del 26.1.2001». La lettera del 29 dicembre 2005 avrebbe illustrato in dettaglio i dati relativi alle domande di saldo in rapporto, appunto, alla decisione finale di riprogrammazione, con cui sarebbero state definitivamente ripartite le somme non spese nei precedenti anni del periodo di programmazione. Secondo la Repubblica italiana, dunque, la Commissione ammetteva la coerenza tra le attestazioni di spesa (dalle quali erano tratti i totali indicati nella nota per ciascun anno, tranne che per il 1999) e la decisione di riprogrammazione e non avrebbe quindi potuto adottare la decisione impugnata, come ha fatto, ignorando i saldi indicati nella nota in questione. In ogni caso, il mancato riscontro dato dalla Commissione alla lettera del 29 dicembre 2005 avrebbe impedito alle amministrazioni nazionali, centrale e regionale, di completare la verifica di coerenza, sicché la decisione impugnata sarebbe intervenuta quando gli elementi richiesti dalla stessa Commissione nella lettera del 19 ottobre 2005 ancora non erano stati acquisiti.

83      La Repubblica italiana sostiene peraltro che la motivazione della decisione impugnata non consente di conoscere le ragioni per cui la Commissione non ha correttamente esaminato la documentazione prodotta nell’ambito del procedimento di cui all’art. 24 del regolamento n. 4253/88 per dimostrare la dubbia attendibilità dell’attestato della regolarità delle spese, il che avrebbe dovuto persuaderla della necessità di prolungare il tempo necessario per consentire all’amministrazione di riesaminare tali dati prima di pronunciarsi.

84      Infine, la Repubblica italiana fa valere che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità, in quanto la riduzione dei contributi deve corrispondere all’entità e alla gravità delle irregolarità accertate. Nel caso di specie non vi sarebbe alcuna certezza circa la sussistenza e la portata delle irregolarità, né circa la stessa base di calcolo del saldo finale. L’ultimo intervento della Commissione prima dell’adozione della decisione impugnata, ossia la lettera del 19 ottobre 2005 (v. precedente punto 24), si limitava a rilevare che «gli importi presenti nei vari documenti ufficiali inviati [dallo Stato membro] presentano evidenti incoerenze», ma non accertava alcuna irregolarità. La Commissione avrebbe quindi dovuto astenersi dall’adottare la decisione impugnata. Se, ciononostante, essa riteneva di poter decidere in siffatta situazione, allora la Commissione non avrebbe dovuto apportare una riduzione al complesso delle somme in contestazione.

85      Per quanto riguarda l’esame della documentazione prodotta nell’ambito del procedimento amministrativo, la Commissione sottolinea che le lettere del 1º agosto, 15 settembre e 10 ottobre 2005 non le sono indirizzate direttamente, ma meramente per conoscenza. Essa rileva di aver ciò nondimeno tenuto conto dei suddetti documenti, così come ha tenuto conto delle note del 2 agosto e del 26 settembre 2005 dell’Ufficio speciale alla Regione Sicilia, di cui ha ugualmente ricevuto copia per conoscenza. Lo stesso può dirsi della lettera dell’Ufficio speciale del 2 agosto 2005 (v. precedente punto 18), nella quale quest’ultimo affermava di essere disponibile alla revisione dell’attestato della regolarità delle spese «ove si evidenziassero e si facessero pervenire nuovi elementi incontrovertibili modificativi della documentazione a suo tempo prodotta», e quella del 26 settembre 2005 (v. precedente punto 22). A quanto risulta alla Commissione, l’Ufficio speciale non ha mai proceduto alla revisione dell’attestato della regolarità delle spese.

86      In risposta alla censura relativa al difetto di motivazione, la Commissione sottolinea che tale questione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, del tenore dell’atto in parola e del contesto in cui esso si inserisce. Nel caso di specie la decisione impugnata sarebbe sufficientemente motivata.

87      In risposta alla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, la Commissione rileva che i dati in suo possesso le consentivano di identificare chiaramente i progetti non accoglibili e di operare conseguentemente le riduzioni ed il disimpegno alla luce delle relative irregolarità. Di conseguenza non può configurarsi violazione alcuna del principio di proporzionalità.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, sulla violazione di forme sostanziali e su errori di fatto commessi dalla Commissione

88      La Repubblica italiana asserisce, in sostanza, che la Commissione non può far valere le irregolarità indicate nell’attestato della regolarità delle spese, e riportate nella richiesta di osservazioni del 1° dicembre 2004, per concludere nella decisione impugnata per il recupero e il disimpegno di importi versati a titolo del contributo finanziario del FSE. A parere della Repubblica italiana, le informazioni prodotte nell’ambito del procedimento ex art. 24 del regolamento n. 4253/88 per contestare le irregolarità in parola non sono state correttamente considerate dalla Commissione.

89      Ciò nonostante occorre in primis ricordare che, a termini dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97, alla domanda di pagamento del saldo va allegato un attestato della regolarità delle spese. Nel caso in esame l’Ufficio speciale aveva rilevato irregolarità di carattere sia sistematico che non sistematico rivelate dai controlli per una somma globale di ITL 115 022 914 244 (pari a EUR 59 404 378), comprensiva sia della quota di cofinanziamento a carico del FSE sia della quota a carico del bilancio nazionale (v. precedente punto 8).

90      Dopo la verifica di tale attestato della regolarità delle spese la Commissione, con lettera del 1° dicembre 2004, ha deciso di avviare la procedura ex art. 24 del regolamento n. 4253/88, chiedendo alla Repubblica italiana e alla Regione Sicilia di presentare le loro osservazioni circa l’intenzione di detta istituzione di recuperare la somma di EUR 76 266 325 e di disimpegnare la somma di EUR 39 677 879. La lettera di cui trattasi indicava le modalità secondo le quali i suoi servizi avevano calcolato gli importi interessati e le informazioni sulla cui base detti calcoli erano stati effettuati.

91      Nel caso di specie la Commissione, alla luce dell’attestato della regolarità delle spese, poteva quindi considerare che l’attuazione del contributo comunitario aveva originato irregolarità che giustificavano l’avvio della procedura di cui all’art. 24 del regolamento n. 4253/88, nonché la riduzione del contributo finanziario concesso dal FSE in seguito alla menzionata procedura. Un siffatto attestato costituisce un elemento probatorio centrale e attendibile, come emerge dal regolamento n. 2064/97 (v. precedenti punti 66‑69).

92      A quanto esposto si aggiunga che nessuno fra gli elementi addotti dalla Repubblica italiana e dalla Regione Sicilia nell’ambito del procedimento amministrativo è tale da rimettere in discussione detta valutazione.

93      In primo luogo è necessario osservare che l’Ufficio speciale non ha mai rimesso in discussione il contenuto del suo attestato, e ciò benché il Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia, a due riprese, gli avesse comunicato la propria analisi delle spese (con lettere del 15 settembre e del 10 ottobre 2005, v. precedenti punti 21 e 23). Alla prima di tali lettere erano allegati documenti non datati e non firmati dal funzionario incaricato della verifica della ammissibilità delle spese in questione, secondo le osservazioni dell’Ufficio speciale medesimo (v. lettera del 26 settembre 2005, precedente punto 22), e il documento integrativo trasmesso il 10 ottobre 2005 era senza data.

94      In secondo luogo, il Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia, proprio come il Ministero del Lavoro, continuavano a non essere in grado, il 31 dicembre 2005, data considerata dalla Commissione come termine ultimo per presentare osservazioni, e ciò dopo varie proroghe, di comunicare alla Commissione dati alternativi idonei ad essere presi in considerazione per determinare l’importo complessivo delle spese ammissibili a titolo del contributo. La lettera del Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia inviata alla Repubblica italiana il 29 dicembre 2005 (v. precedente punto 25), copia della quale è stata inviata alla Commissione, riporta che i dati relativi al 1999 erano «in corso di verifica». A questo proposito, i soli dati pertinenti sono quindi quelli riportati nell’attestato della regolarità delle spese e analizzati dalla Commissione nella lettera del 1° dicembre 2004. La lettera del 29 dicembre 2005 non è peraltro di per sé concludente, limitandosi a chiedere al Ministero del Lavoro di organizzare un incontro al fine di verificare la corrispondenza dei dati ed inoltrare formalmente la richiesta di saldo finale, il che era stato tuttavia fatto il 28 marzo 2003. Ciò vale parimenti con riferimento alla lettera del 13 settembre 2005 (v. precedente punto 20), del Ministero del Lavoro alla Commissione, poichè detta lettera indica che la rettifica ivi comunicata alla Commissione doveva essere imputata sul saldo del 1999, che non era ancora stato rivisto dalla Regione Sicilia e, del resto, non lo è stato prima dello scadere del termine stabilito dalla Commissione per presentare osservazioni.

95      In terzo luogo, relativamente all’argomento dedotto dal Dipartimento formazione professionale della Regione Sicilia nella sua lettera alla Commissione del 4 agosto 2005, secondo cui i dubbi circa la valutazione pari a EUR 46 429 361 della quota non ammissibile a cofinanziamento del FSE potevano essere chiariti esaminando la questione del calcolo degli importi relativi ai progetti sospesi (v. precedente punto 19), occorre rilevare che dai fatti esposti e dalle precisazioni apportate su tale punto in udienza ed in seguito risulta che le irregolarità menzionate nell’attestato della regolarità delle spese non riguardavano i progetti sospesi, non inclusi in tale fase del procedimento. Oltre a ciò, e in ogni caso, come rilevato dalla Repubblica italiana nelle sue osservazioni del 21 maggio 2008 relativamente alla lettera della Commissione del 28 aprile 2008 (v. precedente punto 32), dalla nozione stessa di progetti sospesi si deduce che l’importo non può costituire oggetto di una domanda di pagamento sino a che il problema giudiziario sotteso alla sospensione non sia stato risolto (v. art. 52, n. 5, del regolamento n. 1260/1999). Sulle irregolarità riportate nell’attestato della regolarità delle spese, così come sui successivi passi della Commissione su tali presupposti, non incide quindi la valutazione dell’importo dei progetti sospesi intervenuta in parallelo.

96      Da quanto precede risulta che nessuno degli argomenti dedotti dalla Repubblica italiana è idoneo a rimettere in discussione il ragionamento esposto dalla Commissione nella decisione impugnata per concludere a favore del recupero dell’importo di EUR 76 266 325 e del disimpegno di EUR 39 677 879.

97      Interrogata in udienza circa la possibilità per la Commissione di adottare, considerate le informazioni presentate alla data della decisione impugnata, una decisione con un contenuto diverso da quello della decisione impugnata, la Repubblica italiana ha indicato che quanto essa contestava nella fattispecie in esame concerneva essenzialmente la circostanza che, a suo parere, la Commissione non disponeva delle informazioni necessarie per prendere una decisione del genere. La Commissione avrebbe perciò dovuto attendere che le autorità italiane terminassero le verifiche in corso prima di decidere eventualmente di recuperare e disimpegnare una parte delle somme concesse nell’ambito del contributo del FSE.

98      Detto argomento non può essere accolto dal Tribunale, poiché la Commissione poteva legittimanente prendere in considerazione le informazioni ad essa comunicate dalla Repubblica italiana nella domanda di pagamento del saldo (v. precedenti punti 5, 37‑43, 50‑52, e 66‑69), e ciò a maggior ragione avendo indicato alla Repubblica italiana le conseguenze che intendeva trarne e tenuto conto che lo Stato membro in parola non ha presentato osservazioni entro il termine a tal fine impartito (v. precedente punto 91).

99      A tal riguardo, in assenza di osservazioni comunicate entro il termine di due mesi inizialmente citato nella lettera del 1° dicembre 2004, la Commissione, a partire dal 31 gennaio 2005, avrebbe potuto procedere a recuperare e a disimpegnare le somme di cui trattasi, il cui importo si era rivelato considerevole. Restando in attesa, fino al 31 dicembre 2005, di osservazioni circa un progetto di decisione che avrebbe dovuto consentirle il reintegro nel bilancio comunitario dell’ammontare degli importi dichiarati irregolarmente versati dall’autorità nazionale incaricata del controllo finanziario, la Commissione ha mostrato una pazienza che doveva necessariamente esaurirsi.

100    Le censure relative alla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, alla violazione di forme sostanziali e ad errori di fatto devono pertanto essere respinte.

–       Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

101    Per quanto riguarda la censura relativa al difetto di motivazione, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che quest’atto colpisce direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi gli obblighi di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63).

102    Nel caso di specie detto obbligo di motivazione è stato pienamente rispettato, dal momento che la Repubblica italiana era in possesso di tutti gli elementi di fatto e di diritto per comprendere il contenuto della decisione impugnata e conosceva il contesto in fatto e le disposizioni giuridiche che avevano portato alla sua adozione, ciò che, del resto, ha consentito allo Stato in parola di contestarla dinanzi al Tribunale.

103    La censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione dev’essere pertanto respinta.

–       Sulla violazione del principio di proporzionalità

104    In risposta alla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità occorre ricordare che quest’ultimo esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non eccedano quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (v. citata sentenza Sgaravatti Mediterranea/Commissione, precedente punto 40, punto 134) e rinviare sul punto alle considerazioni sviluppate riguardo agli addebiti relativi alla violazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 e alla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97 (v. precedenti punti 66‑69).

105    In seguito a siffatto esame emerge che la Repubblica italiana e la Regione Sicilia non sono state in grado, nel corso del procedimento amministrativo ed entro il termine a tal fine stabilito, di rimettere in discussione la proporzionalità della riduzione del contributo finanziario concesso dal FSE per un programma operativo nella Regione Sicilia relativamente alle irregolarità constatate.

106    La censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità dev’essere respinta, così come, di conseguenza, va interamente respinto il quinto motivo.

107    Da tutto quanto precede discende che il ricorso va respinto nel suo complesso.

 Sulle spese

108    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 dicembre 2008.

Firme


Indice


Contesto normativo

Fatti

Decisione di concessione del contributo

Domanda di pagamento del saldo e documenti complementari

Attuazione del procedimento ex art. 24 del regolamento n. 4253/88

La decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Osservazioni preliminari

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 e alla violazione di forme sostanziali nella fase d’avvio della procedura prevista da detta disposizione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 nella fase d’avvio della procedura prevista da detta disposizione

– Sulla violazione di forme sostanziali nella fase d’avvio della procedura ex art. 24 del regolamento n. 4253/88

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, sulla parte del terzo motivo, relativa alla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97, e sul quarto motivo, relativo alla violazione di forme sostanziali nell’esame previsto dall’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla violazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, al momento dell’esame previsto da tale disposizione, e sulla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 2064/97

– Sulla violazione di forme sostanziali nell’esame previsto dall’art. 24 del regolamento n. 4253/88

Sulla parte del terzo motivo relativa alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 4253/88

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, alla violazione di forme sostanziali, ad errori di fatto, alla violazione del principio di proporzionalità e ad un difetto di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, sulla violazione di forme sostanziali e su errori di fatto commessi dalla Commissione

– Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

– Sulla violazione del principio di proporzionalità

Sulle spese



* Lingua processuale: l’italiano.