Language of document : ECLI:EU:T:2011:318





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 30 giugno 2011 – Imagion / UAMI (DYNAMIC HD)

(causa T‑463/08)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo DYNAMIC HD – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. b), e 3] (v. punti 21‑22, 34, 42‑44]

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3] (v. punto 43)

3.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Obiettivo (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) (v. punto 50)

4.                     Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio (v. punti 62‑64)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 13 agosto 2008 (procedimento R 488/2008‑4) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo DYNAMIC HD.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Imagion AG

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo «DYNAMIC HD» per servizi delle classi 35, 38, 41, 42 e 45 (domanda di registrazione n. 6 092 241).

Decisione dell’esaminatore:

Diniego parziale di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Imagion AG è condannata alle spese.