Language of document : ECLI:EU:T:2013:66





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 –
EuroChem MCC/Consiglio

(causa T‑459/08)

«Dumping – Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – Domanda di riesame intermedio parziale – Riesame delle misure in previsione della scadenza – Valore normale – Prezzo all’esportazione – Articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009]»

1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedura di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Mancato avvio d’ufficio a seguito dell’allargamento dell’Unione europea – Errore manifesto di valutazione – Esclusione (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 11, § 3, e n. 1225/2009, art. 11, § 3) (v. punti 36‑40)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 44, 45)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Computo dei costi di produzione – Calcolo dei costi sulla base dei registri contabili – Costi influenzati da una distorsione del mercato – Adeguamento – Ammissibilità – Criteri (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, §§ 3 e 5, e n. 1225/2009, art. 2, §§ 3 e 5) (v. punti 54, 58, 60, 65, 67‑69)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Norme relative al calcolo del margine antidumping contenute nell’accordo antidumping del GATT 1994 – Trasposizione nel diritto dell’Unione attraverso il regolamento antidumping di base – Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento alla luce del suddetto accordo antidumping (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 2.2.1.1; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 5, e n. 1225/2009, art. 2, § 5) (v. punti 83‑89)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – relativa alla determinazione del valore normale – Motivazione – Presa in considerazione delle informazioni trasmesse alle imprese interessate durante il procedimento amministrativo (Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, e n. 1225/2009, art. 2) (v. punto 118)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Asimmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione che incide sulla loro comparabilità – Adeguamenti – Computo delle commissioni pagate per le vendite [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 10, i), e n. 1225/2009, art. 2, § 10, i)] (v. punti 129‑133)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro il regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Fertilizers Europe.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.