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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1 Ricorso di Michel Andrieu contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 luglio 2004

(Causa T-285/04)

Lingua processuale: il francese

Il 13 luglio 2004 Michel Andrieu, residente in Saint-Mandé (Francia), rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Yola Minatchy, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione dell'Autorità che ha il Potere di Nomina (APN) 30 marzo 2004, che fornisce risposta al reclamo del ricorrente, nonché il rapporto di avanzamento di carriera redatto nei suoi confronti per il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002;

-    dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità europea sorta a causa della decisione impugnata e della redazione tardiva del RAC del ricorrente;

-    concedere al ricorrente il risarcimento dei danni professionali, materiali e morali subiti per un importo complessivo pari a EUR 64.468, incluso un euro simbolico per intimidazione psicologica;

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è proposto contro la decisione adottata il 31 marzo 2004 dal direttore del personale e dell'amministrazione della Commissione, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente, nell'ambito della redazione del suo rapporto di avanzamento di carriera per il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 ed il 31 dicembre 2002 (RAC 2001-2002).

Il ricorrente contesta la legittimità di tale decisione, nonché quella del RAC 2001-2002 su cui la detta decisione si basa.

A sostegno delle sue richieste, il ricorrente fa valere:

-     la violazione dei diritti della difesa, tenuto conto in particolare del mancato inserimento di alcuni elementi di valutazione nel fascicolo personale del ricorrente, della loro trascrizione parziale nel sistema automatizzato "SYSPER2" e dell'impossibilità di individuare il RAC di riferimento da prendere in considerazione;

-     la violazione delle garanzie processuali, in particolare a causa del conflitto di interessi in capo all'esaminatore e al notatore, nonché della violazione di determinate modalità di attuazione degli artt. 43 e 45 dello Statuto;

-     l'esistenza nel caso di specie di un errore manifesto di valutazione;

-     la violazione dell'obbligo di motivazione degli atti.

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