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Ricorso proposto il 28 maggio 2018 – Gas Natural/Commissione

(Causa T-328/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Gas Natural SDG, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz e V. Romero Algarra, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento esposti nel presente ricorso;

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione della Commissione del 27 novembre 2017 nel procedimento SA.47912 (2017/NN) con la quale si avvia il procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE in riferimento all’incentivo agli investimenti ambientali concesso alle centrali termoelettriche a carbone;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa avvia il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in riferimento all’incentivo agli investimenti ambientali concesso dal Regno di Spagna alle centrali termoelettriche a carbone.

Secondo la ricorrente, risulta dalla decisione impugnata che la Commissione dubita che i valori soglia di emissioni imposti agli impianti che ricevono l’incentivo suddetto agli investimenti ambientali siano semplicemente finalizzati ad applicare i livelli di tutela prescritti dalla normativa dell’Unione e, in particolare, dalla direttiva 2001/80/CE, che si applicava alle centrali termoelettriche a carbone. Se così fosse, l’incentivo agli investimenti ambientali non avrebbe presentato alcun elemento di incentivo. Inoltre, l’incentivo all’investimento ambientale sarebbe contrario al principio del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, secondo il quale gli Stati membri non possono concedere aiuti pubblici alle imprese, affinché esse rispettino norme vincolanti dell’Unione.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione nella parte in cui si riferisce al carattere selettivo della misura.

A tal fine si afferma che la Commissione non fornisce alcuna indicazione che consenta di comprendere in modo chiaro e univoco perché la misura oggetto di indagine ha natura selettiva, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, la Commissione non spiega se le centrali termoelettriche a carbone si trovino in una situazione di fatto e di diritto comparabile con quella delle altre centrali termoelettriche, e se, in caso di risposta affermativa, l’incentivo in questione possa favorire «talune imprese o talune produzioni», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto comparabile, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla misura di cui trattasi.

Secondo motivo, basato, in via subordinata, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in relazione alla natura selettiva della misura.

A tale proposito si afferma che la remunerazione concessa alle centrali termoelettriche a carbone al fine di continuare a sostenere gli investimenti non può in nessun modo avere carattere selettivo, poiché la remunerazione di cui trattasi si limita a porre in una situazione di parità di condizioni tutti gli investimenti consistenti posteriori al 1998, a prescindere dalla tecnologia e/o del fatto che le centrali in questioni siano centrali a ciclo combinato o centrali a carbone, modulando, certo, l’importo della remunerazione in funzione della sua importanza.

In ogni caso, e anche supponendo che le conclusioni della Commissione nella decisione impugnata siano corrette, quod non, la ricorrente constata che, tenuto conto delle loro condizioni economiche e della loro situazione giuridica, le centrali a carbone non si trovavano in una situazione di fatto e di diritto comparabile con quella delle centrali che utilizzano un altro tipo di energia. Infatti, le centrali a carbone erano le uniche stabilite anteriormente al 1998 che sono state obbligate ad effettuare investimenti ingenti per poter continuare ad operare e che, senza la remunerazione in questione, sarebbero state costrette a chiudere, mettendo in pericolo la sicurezza delle forniture del sistema elettrico spagnolo.

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