Sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2021 – Naturgy Energy Group / Commissione
(Causa T-328/18)1
(«Aiuti di Stato - Misura di incentivazione ambientale adottata dalla Spagna a favore delle centrali a carbone – Decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Carattere selettivo»)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Naturgy Energy Group, SA, già Gas Natural SDG, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: F. González Díaz e J. Blanco Carol, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e D. Recchia, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: EDP España, SA (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, avvocati), Viesgo Producción, SL, subentrata nei diritti della Viesgo Generación, SL (Santander, Spagna) (rappresentanti: F. Plasencia Sánchez, L. Ques Mena e L. de Pedro Martín, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 7733 final della Commissione, del 27 novembre 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.47912 (2017/NN) – Misura di incentivazione ambientale adottata dalla Spagna a favore delle centrali a carbone, che ha determinato l’avvio del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Naturgy Energy Group, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.
La Viesgo Producción, SL e la EDP España, SA sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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1 GU C 268 del 30.7.2018.