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Ricorso proposto il 24 novembre 2023 – UIC / Commissione

(Causa T-1120/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Union of Railways (UIC) (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Roquette-Pfister, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 12 settembre 2023 che prevede l’esclusione dell’UIC dalla procedura di invito a presentare proposte DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SOC;

condannare la Commissione europea al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione in cui è incorsa la Commissione decidendo di escludere l’UIC dalla procedura di invito a presentare proposte, in quanto sarebbe controllata da entità di Stati non appartenenti all’Unione europea, il che non è esatto. La ricorrente invoca in particolare a tal riguardo il fatto che la sua assemblea generale è l’organo decisionale finale per quanto riguarda le questioni strategiche. Orbene, i suoi membri stabiliti in Stati membri dell’Unione detengono il 51,10% dei diritti di voto di tale organo, cosicché l’UIC è effettivamente controllata da membri stabiliti nell’Unione europea.

Secondo motivo, vertente sul carattere manifestamente sproporzionato dell’esclusione dell’UIC dalla procedura di invito a presentare proposte e sull’assenza di motivi di sicurezza debitamente giustificati alla base di detta esclusione. La ricorrente fa valere che né la decisione impugnata, né le altre lettere della Commissione all’UIC, né alcun altro documento menzionano i motivi di sicurezza che hanno condotto alla sua esclusione dall’invito a presentare proposte.

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