Language of document : ECLI:EU:T:2009:398





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 13 ottobre 2009 – Deutsche Rockwool Mineralwoll / UAMI – Redrock Construction (REDROCK)

(causa T‑146/08)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo REDROCK – Marchio nazionale denominativo anteriore Rock – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 41-47, 86-89)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 febbraio 2008 (procedimento R 506/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh & Co. OHG e la Redrock Construction s.r.o.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Redrock Construction s.r.o.

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo REDROCK per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 17, 19, 36 e 37 (domanda n. 3866365).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh & Co. OHG

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo tedesco Rock per prodotti e servizi delle classi 1, 6-8, 17, 19, 37 e 42 (n. 30229274), per cui l’opposizione era diretta contro la registrazione in tutte le classi ad eccezione della classe 36

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione e diniego parziale della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG sopporterà le proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Redrock Construction s.r.o.

3)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese e un quarto delle spese della Redrock Construction s.r.o.