Language of document : ECLI:EU:C:2014:2048

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 3 luglio 2014 (1)

Causa C‑417/13

ÖBB Personenverkehr AG

contro

Gotthard Starjakob

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]

«Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Disparità di trattamento fondata sull’età – Data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera – Normativa discriminatoria di uno Stato membro, la quale esclude il computo di periodi di attività svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età ai fini della determinazione della retribuzione – Adozione di una nuova normativa con effetto retroattivo e senza compensazione economica – Persistenza della disparità di trattamento – Giustificazioni – Diritto al pagamento della differenza di retribuzione – Sanzioni – Termine di prescrizione»





1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2) e di più disposizioni della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (3).

2.        Le questioni pregiudiziali sono state formulate nell’ambito di una controversia fra la ÖBB-Personenverkehr AG (in prosieguo: l’«ÖBB») e il sig. Starjakob, avente ad oggetto la legittimità del regime professionale di retribuzione predisposto dal legislatore austriaco al fine di rimuovere una discriminazione in ragione dell’età.

I –    Contesto normativo

A –    La direttiva 2000/78

3.        Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4.        L’articolo 2 di tale direttiva stabilisce che:

«1.      Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.      Ai fini del paragrafo 1:

a)      sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

(…)».

5.        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di suddetta direttiva, essa si applica, nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità europea, a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene, segnatamente, all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione.

6.        L’articolo 6 della direttiva 2000/78 è formulato nel seguente modo:

«1.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a)      la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

b)      la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione;

(...)».

7.        Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, «[g]li Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva».

8.        L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari affinché siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in contrasto con il principio della parità di trattamento.

9.        L’articolo 17 della suddetta direttiva, concernente le sanzioni, stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il 2 dicembre 2003 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche».

B –    Il diritto austriaco

10.      Fino al 31 dicembre 1995, l’articolo 3 del regolamento del 1963, sulla retribuzione del personale delle ferrovie (Bundesbahn‑Besoldungsordnung 1963) (4), intitolato «Data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera», disponeva quanto segue:

«(1)      La data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera va determinata considerando precedenti alla data di assunzione, fatta eccezione per i periodi precedenti al compimento del diciottesimo anno di età e con riserva delle disposizioni restrittive dei paragrafi da 4 a 7:

a)      i periodi menzionati al paragrafo 2, integralmente;

b)      la metà degli altri periodi.

(2)      Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), devono ritenersi precedenti alla data di assunzione:

1.      il periodo di svolgimento di un’attività lavorativa che rappresenti almeno la metà del tempo prescritto per i lavoratori a tempo pieno nel contesto di un rapporto di lavoro nelle ferrovie austriache.

(…)

(6)      È vietato prendere in considerazione più volte lo stesso periodo, fatta salva la doppia considerazione prevista all’articolo 32 del [regolamento del 1974, sulla retribuzione del personale delle ferrovie (Bundesbahn-Besoldungsordnung 1974, BGBl. 263)]».

11.      L’articolo 3 della BO 1963 è stata modificato dalla legge sulle ferrovie federali (Bundesbahngesetz) (5), il cui articolo 53 bis stabilisce che:

«(1)      Per i dipendenti e i pensionati che entrano o entreranno al servizio delle ferrovie austriache (ÖBB) (...) entro il 31 dicembre 2004 e la cui data individuale di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera viene o verrà fissata sulla base dell’articolo 3 della [BO 1963], tale data viene rideterminata, previa comunicazione dei periodi di servizio da computare, in conformità alle seguenti disposizioni:

1.      Per la determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera, sono considerati precedenti la data dell’assunzione (…) i periodi da computare (Z 2) successivi al 30 giugno dell’anno nel corso del quale sono stati o avrebbero dovuto essere portati a termine nove anni scolastici successivamente all’ingresso nel primo grado di insegnamento scolastico.

2.      I periodi da computare risultano dalle norme sul computo in vigore definite dalle disposizioni applicabili della BO 1963 (...).

(2)      In caso di nuova fissazione della data individuale di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera in conformità al paragrafo (1), si applicano le seguenti disposizioni:

1.      Ciascun periodo necessario per l’avanzamento in ciascuno dei primi tre livelli retributivi viene prolungato di un anno.

2.      L’avanzamento ha luogo il 1° gennaio successivo al compimento di ciascun periodo necessario per l’avanzamento di carriera (data di avanzamento).

3.      La nuova fissazione della data individuale di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera non diviene efficace se essa implica un peggioramento delle condizioni retributive rispetto alla fissazione anteriore di tale data [(6)].

(...)

(4)      La prova dei periodi di servizio da computare in conformità al paragrafo (1) deve essere debitamente apportata dai dipendenti e dai pensionati, per la nuova fissazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera, mediante un formulario fornito dal datore di lavoro. Per coloro i quali non producono tale prova ovvero producono una prova errata o incompleta, la data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera sino a quel momento ad essi applicabile conserva la sua efficacia (...).

(5)      In relazione ai crediti retributivi originati dalla nuova fissazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera, il periodo intercorrente tra il 18 giugno 2009 e la data di pubblicazione della legge federale pubblicata nel BGBl. I, 129/2011 non deve essere computato nel termine di prescrizione triennale».

12.      Inoltre, le disposizioni della legge sulla parità di trattamento (Gleichbehandlungsgesetz) (7) stabiliscono quanto segue:

«Articolo 17 – Principio della parità di trattamento nell’ambito di un rapporto di lavoro

(1)      Nessuno può essere oggetto di una discriminazione diretta o indiretta fondata (...) sull’età (...) nell’ambito di un rapporto di lavoro, e segnatamente:

(...)

2.      in relazione alla determinazione della retribuzione,

(...)

Articolo 26 – Conseguenze della violazione del principio della parità di trattamento

(...)

(2)      Se, a causa della violazione, da parte del datore di lavoro, del principio della parità di trattamento, sancito dall’articolo 17, paragrafo 1, punto 2, un lavoratore o una lavoratrice percepiscono, per lo stesso lavoro o per un lavoro di valore equiparabile, una retribuzione inferiore a quella di un lavoratore o di una lavoratrice che non sono oggetto di una discriminazione fondata su uno dei motivi previsti dall’articolo 17, tale lavoratore o tale lavoratrice hanno diritto a ricevere dal datore di lavoro la differenza, nonché un risarcimento per il danno morale subito.

(...)

Articolo 29 – Termini per l’esercizio dei diritti

(1)      (…) Ai diritti risultanti dall’articolo 26, paragrafo 2, (...) si applica il termine di prescrizione triennale di cui all’articolo 1486 [del codice civile austriaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) (8)].

(...)».

13.      Infine, le pertinenti disposizioni in materia di prescrizione dell’«ABGB» stabiliscono che:

«Articolo 1480 – Si decade dall’esercizio dei diritti di credito relativi a prestazioni annuali arretrate, in particolare afferenti a interessi, (…) in tre anni; il diritto in quanto tale si prescrive per non uso in trent’anni.

Articolo 1486 – Termini di prescrizione speciali

Sono soggetti ad un termine di prescrizione di tre anni: i crediti

(…)

5.      dei lavoratori relativi alla loro retribuzione e al rimborso delle spese risultanti dai contratti di lavoro degli operai, dei lavoratori giornalieri, dei collaboratori domestici e di tutti i dipendenti privati (...)».

II – Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14.      Il sig. Starjakob ha iniziato il proprio rapporto di lavoro con un dante causa dell’ÖBB il 1° febbraio 1990. La data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera è stata determinata, nel suo caso, computando i pregressi periodi di servizio maturati a partire dal compimento del diciottesimo anno di età, il 21 maggio 1986. Il periodo di formazione svolto dal sig. Starjakob successivamente a tale data è stato computato per la metà, mentre quello svolto prima della suddetta data non è stato computato, in conformità all’articolo 3 della BO 1963.

15.      Stando alle precisazioni fornite dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), se si determinasse la data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera del ricorrente in conformità alla nuova disposizione di cui all’articolo 53 bis, paragrafo 1, del BBG, ossia computando parimenti i pregressi periodi di servizio da questi svolti prima dei 18 anni di età (posteriori al 30 giugno successivo alla fine dell’obbligo scolastico generale di nove anni scolastici), ne conseguirebbe una nuova data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera, ossia il 22 giugno 1985. Se si accogliesse tale nuova data, continuando al contempo a determinare l’inquadramento del sig. Starjakob in funzione della situazione giuridica preesistente, ne risulterebbe, per il periodo intercorrente fra il novembre del 2007 e il giugno del 2012, una differenza di retribuzione a suo favore pari a EUR 3 963,75 lordi.

16.      Nel 2012, invocando la sentenza Hütter (9), il sig. Starjakob ha agito in giudizio nei confronti dell’ÖBB, chiedendo il pagamento della differenza di trattamento che gli sarebbe stata dovuta, per il periodo 2007-2012, se la data di riferimento ai fini del suo avanzamento di carriera fosse stata calcolata tenendo conto del periodo di formazione svolto prima del compimento del diciottesimo anno di età.

17.      Il Landesgericht Innsbruck (tribunale regionale di Innsbruck) ha respinto il ricorso, ritenendo che l’articolo 53 bis del BBG sopprimesse la discriminazione fondata sull’età. Il sig. Starjakob potrebbe chiedere che la data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera venga calcolata in conformità al paragrafo 1 di tale articolo solo qualora egli accetti, segnatamente, i paragrafi 2 e 4 del suddetto articolo, relativi al prolungamento dei periodi necessari per l’avanzamento di carriera, e le conseguenze della violazione dell’obbligo di cooperazione. Poiché il sig. Starjakob non ha ancora fornito la prova completa dei suoi pregressi periodi di servizio, la data di riferimento fissata, per quanto lo riguarda, resta valida, senza che lo stesso possa lamentare una discriminazione nei suoi confronti.

18.      In appello, l’Oberlandesgericht Innsbruck (Corte d’appello di Innsbruck) ha accolto la domanda del sig. Starjakob. Esso ha ritenuto che, in assenza di tali prove, al sig. Starjakob si applicasse la situazione giuridica stabilita nella BO 1963, ma che quest’ultima fosse discriminatoria, cosicché occorreva determinare una nuova data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera, computando il periodo di formazione svolto prima del compimento del diciottesimo anno di età. Tuttavia, poiché l’articolo 53 bis del BBG non è applicabile al medesimo, difettando la prova dei suoi pregressi periodi di servizio, il periodo necessario per l’avanzamento di carriera resta pari a due anni per tutti gli scatti di retribuzione.

19.      È in tale contesto che, adito su ricorso, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 21 della [Carta], in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, 16 e 17 della direttiva 2000/78 (…), debba essere interpretato nel senso che:

a)      un lavoratore, per il quale il datore di lavoro abbia fissato, in un primo momento, una data di riferimento inesatta ai fini dell’avanzamento di carriera fondata su un computo, disposto per legge, dei pregressi periodi di servizio, il quale risulti discriminatorio in ragione dell’età, abbia diritto in ogni caso al pagamento della differenza di trattamento sulla base della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera non discriminatoria;

b)      o piuttosto nel senso che lo Stato membro di cui trattasi, attraverso un computo non discriminatorio dei pregressi periodi di servizio, abbia la facoltà di eliminare la discriminazione fondata sull’età anche senza compensazione economica (mediante una nuova fissazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera con contestuale prolungamento del periodo utile ai fini dell’avanzamento di carriera), in particolare nel caso in cui tale soluzione, neutrale dal punto di vista retributivo, miri a salvaguardare la solvibilità del datore di lavoro nonché ad evitare un eccessivo onere connesso con il nuovo computo.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, lettera b), se il legislatore possa:

a)      introdurre un siffatto computo non discriminatorio dei pregressi periodi di servizio anche retroattivamente (nel presente caso con legge pubblicata il 27 dicembre 2011, BGBl I, 129/2011, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2004); oppure

b)      se renderlo applicabile solo dal momento dell’adozione ovvero della pubblicazione delle nuove disposizioni in materia di computo e di avanzamento di carriera.

3)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, lettera b), se l’articolo 21 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 (…), debba essere interpretato nel senso che:

a)      una norma di legge, la quale preveda, in relazione ai periodi di lavoro prestato all’inizio della carriera, un più lungo periodo ai fini dell’avanzamento di carriera e renda pertanto più difficile l’avanzamento nei successivi scatti retributivi, costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età,

b)      e, in caso di soluzione affermativa, nel senso che una siffatta norma, in considerazione della scarsa esperienza professionale all’inizio della carriera, sia appropriata e necessaria.

4)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, lettera b), se gli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 (…), debbano essere interpretati nel senso che sia lecito ovvero giustificato, per ragioni di rispetto dei diritti quesiti e del legittimo affidamento, il fatto che una precedente norma discriminatoria in ragione dell’età continui a produrre effetti per il solo motivo di proteggere il lavoratore, nel suo interesse, dagli svantaggi reddituali determinati da una nuova norma non discriminatoria (clausola di salvaguardia della retribuzione).

5)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, lettera b), e della terza questione, lettera b):

a)      se il legislatore possa disporre un obbligo di cooperazione del prestatore ai fini della determinazione dei pregressi periodi di servizio computabili (onere di cooperazione) e subordinare il passaggio al nuovo sistema di computo e di avanzamento di carriera all’adempimento di detto onere.

b)      se un lavoratore, il quale ometta di prestare la cooperazione a lui richiesta nella rideterminazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera in base al nuovo sistema non discriminatorio di computo e di avanzamento, e pertanto non si avvalga consapevolmente della norma non discriminatoria, restando volontariamente nel precedente sistema discriminatorio in ragione dell’età, possa far valere una discriminazione fondata sull’età determinata dal precedente sistema, oppure se la permanenza nel precedente sistema discriminatorio, al solo fine di poter far valere pretese pecuniarie, costituisca un abuso di diritto.

6)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, lettera a), o della prima questione, lettera b), e della seconda questione, lettera b), se il principio di tutela effettiva, basato sul diritto dell’Unione, di cui all’articolo 47, primo comma, della [Carta], e all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, imponga che la prescrizione dei diritti fondati sul diritto dell’Unione non cominci a decorrere prima di una chiara definizione del contesto giuridico a seguito di pubblicazione di una decisione specifica della Corte di giustizia dell’Unione europea.

7)      In caso di soluzione affermativa della prima questione, lettera a), o della prima questione, lettera b), e della seconda questione, lettera b), se il principio di equivalenza, ai sensi del diritto dell’Unione, imponga di estendere una sospensione della prescrizione, prevista dalla normativa nazionale in relazione ai diritti fondati su un nuovo sistema di computo e di avanzamento di carriera (articolo 53 bis, paragrafo 5, del [BBG]), alle azioni intese al pagamento di differenze di trattamento risultanti da un precedente sistema discriminatorio in ragione dell’età».

III – Analisi

20.      Il regime retributivo applicabile ai dipendenti dell’ÖBB poggia su un sistema di avanzamento di carriera in forza del quale la retribuzione aumenta alla scadenza di periodi determinati nel corso dei quali il lavoratore matura l’anzianità. Tali periodi sono calcolati a partire da una data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera la quale, quanto ad essa, viene determinata individualmente. I periodi precedenti l’assunzione dei lavoratori presso l’ÖBB sono anch’essi computati in tale ambito.

21.      La data di riferimento ai fini dell’avanzamento nel livello di retribuzione è dunque una data fittizia, la quale determina l’inquadramento ad un livello di retribuzione e, pertanto, gli scatti retributivi. Tale data viene determinata in funzione del giorno effettivo di entrata in servizio e dell’esperienza reputata rilevante. Maggiore è questa esperienza, più avanzata è la data e l’inquadramento al livello retributivo elevato.

22.      Traendo insegnamenti dalla sentenza Hütter (10), il legislatore austriaco ha desiderato attuare un nuovo sistema che consenta di computare i periodi di servizio maturati dai lavoratori prima che essi abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età, diversamente da quanto avveniva prima.

23.      Si evince dai lavori preparatori relativi all’articolo 53 bis del BBG che il legislatore austriaco ha inteso estendere ai dipendenti dell’ÖBB la riforma effettuata per la funzione pubblica a livello federale.

24.      Tale legislatore ha dunque inteso eliminare la discriminazione fondata sull’età rappresentata dal mancato computo dei pregressi periodi di servizio maturati dai dipendenti dell’ÖBB prima del compimento dei 18 anni. Tuttavia, al fine di garantire la neutralità di tale computo in termini di costi per il datore di lavoro, il nuovo sistema è stato adattato in modo da allungare simultaneamente di un anno il periodo necessario per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei primi tre scatti retributivi. La nuova disposizione subordina inoltre ogni nuova determinazione della data di riferimento alla prova, il cui onere incombe ai lavoratori, dei pregressi periodi di servizio.

25.      Le questioni formulate dal giudice del rinvio invitano la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità del nuovo sistema attuato dal suddetto legislatore con il divieto delle discriminazioni fondate sull’età previsto dall’articolo 21 della Carta, nonché dalla direttiva 2000/78.

26.      In sostanza, l’Oberster Gerichtshof chiede se un sistema come quello oggetto del procedimento principale, il quale cerca di porre fine, a parità di costi e preservando i diritti quesiti dei lavoratori, ad una discriminazione in ragione dell’età, sia compatibile o meno con la direttiva 2000/78.

27.      Al fine di risolvere le diverse questioni sollevate dal giudice del rinvio, esaminerò anzitutto se, come sostenuto dal sig. Starjakob e dalla Commissione, il nuovo sistema abbia l’effetto di perpetuare la discriminazione fondata sull’età che esso mira ad eliminare. Mi pronuncerò poi sulla questione delle conseguenze giuridiche che il giudice del rinvio deve trarre dall’esistenza di una discriminazione in ragione dell’età e, in particolare, se essa implichi necessariamente una compensazione economica a favore dei lavoratori discriminati. Infine, risolverò le questioni attinenti alla conformità al diritto dell’Unione dei termini di prescrizione previsti dal diritto austriaco.

A –    Sulla persistenza della discriminazione in ragione dell’età

1.      Sull’esistenza di una disparità di trattamento in ragione dell’età nel nuovo sistema

28.      Occorre verificare, in primo luogo, se il nuovo sistema contenga una disparità di trattamento basata sull’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo l, della direttiva 2000/78. Al riguardo, va rammentato che, ai sensi di tale disposizione, per «principio della parità di trattamento» si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di quest’ultima precisa che, ai fini dell’applicazione del suo paragrafo 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva in parola, una persona è trattata in modo meno favorevole di un’altra in una situazione analoga.

29.      A mio avviso, il nuovo sistema attuato dal legislatore austriaco, benché consenta ormai di computare i periodi di servizio maturati dai lavoratori prima dell’età di 18 anni, mantiene, in termini diversi, una disparità di trattamento fondata sull’età.

30.      Si è visto che il nuovo sistema associa la fissazione di una nuova data di riferimento, tramite il computo dei periodi di servizio maturati prima dei 18 anni di età, ad un rallentamento del ritmo della progressione nei primi scatti della carriera. Si evince dalle risposte scritte fornite dalle parti su richiesta della Corte che, nell’ambito del nuovo sistema, la data individuale di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera deve formare oggetto di una nuova determinazione per tutti i dipendenti e i pensionati dell’ÖBB entrati in servizio o impiegati presso l’ÖBB fino al 31 dicembre 2004. La fissazione della nuova data di riferimento comporta, per il dipendente di cui trattasi, l’allungamento del ritmo dell’avanzamento di carriera risultante dall’articolo 53 bis, paragrafo 2, punto 1, del BBG.

31.      Apparentemente, il nuovo sistema è dunque applicabile a tutti i lavoratori, cosicché esso sembra mettere fine in maniera paritaria alla discriminazione basata sull’età sussistente in precedenza.

32.      Tuttavia, come rilevato giustamente dal sig. Starjakob e dalla Commissione, per effetto delle diverse disposizioni di cui all’articolo 53 bis del BBG, il nuovo sistema sembra destinato soprattutto ad essere applicato ai lavoratori discriminati nel passato.

33.      Infatti, come rilevato dallo stesso governo austriaco, per evitare che la determinazione della nuova data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera, combinata all’allungamento del ritmo dell’avanzamento, comporti un peggioramento della situazione del dipendente di cui trattasi, l’articolo 53 bis, paragrafo 2, punto 3, del BBG prevede che la rideterminazione della data individuale di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera non sia efficace qualora implichi un peggioramento sotto il profilo retributivo rispetto alla precedente fissazione di tale data. In questi casi, non si applica neanche il ritmo di avanzamento allungato di tre anni.

34.      È pertanto pacifico che solo i dipendenti la cui data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera deve essere ricalcolata si vedono imporre un prolungamento dei primi tre periodi necessari per l’avanzamento.

35.      Orbene, tenuto conto della clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista all’articolo 53 bis, paragrafo 2, punto 3, del BBG, è probabile che i dipendenti che fanno valere i loro periodi di servizio maturati dopo i 18 anni di età, e che non possono fare valere periodi di servizio maturati prima di tale età, non si vedranno applicare il calcolo di una nuova data di riferimento e, di conseguenza, neanche il prolungamento di un anno del periodo necessario per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei primi tre scatti retributivi. Infatti, per i dipendenti che hanno maturato dopo il compimento dei 18 anni la totalità dei loro periodi di servizio computabili, un prolungamento dei periodi necessari ai fini dell’avanzamento di carriera comporterebbe un peggioramento delle condizioni retributive, a causa di un collocamento ad un livello inferiore nella tabella retributiva.

36.      In tal senso, in applicazione della clausola di salvaguardia dei diritti quesiti, i dipendenti che si trovano, con riferimento ai periodi di servizio da far valere nei confronti del medesimo datore di lavoro, in una situazione equiparabile, potrebbero essere oggetto di un trattamento differente, per quanto riguarda la durata dei periodi necessari ai fini dell’avanzamento di carriera, a seconda che la loro data di riferimento debba essere ricalcolata o meno.

37.      La logica inerente al nuovo sistema, la quale collega la determinazione di una nuova data di riferimento ad un prolungamento di un anno del periodo necessario per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei primi tre scatti retributivi, combinato alla clausola di salvaguardia dei diritti quesiti, conserva dunque di fatto una disparità di trattamento fra i dipendenti che hanno maturato i loro periodi di servizio prima dei 18 anni di età e quelli che hanno maturato successivamente a tale età la totalità dei loro periodi di servizio computabili. Infatti, unicamente la prima categoria di lavoratori, la quale formerà oggetto di un nuovo calcolo della data di riferimento, sarà interessata, in pratica, dal prolungamento di un anno del periodo necessario per l’avanzamento di carriera nei primi tre scatti retributivi.

38.      Ne consegue che il nuovo sistema mantiene in vita una disparità di trattamento direttamente fondata sul criterio dell’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2000/78. Spetta da ultimo al giudice del rinvio, al quale incombe l’interpretazione delle disposizioni del proprio diritto nazionale, verificare se il nuovo sistema comporti effettivamente una siffatta disparità di trattamento in ragione dell’età.

2.      Sulla giustificazione della disparità di trattamento in base all’età

39.      In secondo luogo occorre verificare se questa disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

40.      Il primo comma di tale disposizione precisa che gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione qualora esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

41.      La Corte ha ripetutamente dichiarato che gli Stati membri possono prevedere misure che contengano disparità di trattamento fondate sull’età, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78. Essi dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta non soltanto di perseguire uno scopo determinato fra tanti in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzare detto scopo (11).

42.      Alla luce di tali principi, occorre verificare se l’articolo 53 bis del BBG, e in particolare il paragrafo 2, punto 3, di quest’ultimo, consentendo di non applicare ai dipendenti che hanno maturato successivamente all’età di 18 anni la totalità dei loro periodi di servizio computabili il prolungamento di un anno del periodo necessario per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei primi tre scatti retributivi, costituisca una misura che persegue una finalità legittima e che è appropriata e necessaria al conseguimento di tale finalità.

43.      Si evince dalle spiegazioni fornite alla Corte che il nuovo sistema tenta di conciliare più obiettivi, ossia una valorizzazione diversa dell’esperienza professionale acquisita all’inizio della carriera, la neutralità finanziaria della riforma e la tutela dei diritti quesiti.

44.      Per quanto riguarda l’obiettivo consistente nel valorizzare in maniera diversa l’esperienza professionale acquisita all’inizio della carriera, preciso che, a miei occhi, la scelta fatta dal legislatore austriaco, di prolungare di un anno il periodo necessario per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei primi tre scatti retributivi, non è di per sé censurabile. A parte il fatto che una siffatta decisione si inserisce, a mio avviso, nei limiti del margine discrezionale del quale tale legislatore gode in materia di politica sociale, occorre rammentare che la Corte ha già ritenuto che l’obiettivo inteso a ricompensare l’esperienza acquisita da un lavoratore, la quale lo mette in condizioni di meglio assolvere alle proprie prestazioni, costituisce, di regola, un obiettivo legittimo di politica salariale (12). A mio avviso, un datore di lavoro può ben valutare diversamente l’esperienza professionale acquisita ad inizio carriera, il che si traduce, nella fattispecie, in un rallentamento del ritmo di progressione all’inizio della carriera. Un’esperienza del genere sarà progressivamente valorizzata meglio via via che il lavoratore si integra nel suo ambiente di lavoro e migliora l’efficacia delle sue prestazioni.

45.      Ancora, occorre verificare, secondo i termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, se, nell’ambito dell’ampio margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri, i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

46.      A tal riguardo, come giustamente rilevato dalla Commissione, la constatazione di una disparità di trattamento che persiste fra i lavoratori che hanno maturato la totalità dei loro periodi di servizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età e coloro che hanno maturato i loro periodi di servizio prima di tale età è sufficiente a dimostrare che l’obiettivo consistente nel valorizzare in maniera diversa l’esperienza professionale acquisita all’inizio della carriera si scontra con il principio di proporzionalità, il quale esige che un siffatto obiettivo sia perseguito in maniera coerente e sistematica (13).

47.      Infatti, l’esclusione del prolungamento di un anno del periodo necessario per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei primi tre scatti retributivi per i dipendenti che hanno maturato la totalità dei loro periodi di servizio successivamente al diciottesimo anno di età dimostra, di per sé, che l’obiettivo consistente nel valorizzare diversamente l’esperienza professionale acquisita all’inizio di carriera non viene perseguito in maniera coerente e sistematica. Per usare termini più semplici, non siamo in presenza, in realtà, del vero obiettivo perseguito dal legislatore austriaco.

48.      L’esame dei lavori preparatori relativi all’articolo 53 bis del BGB rivela che il legislatore austriaco, quando ha posto in essere il nuovo sistema, ha soprattutto perseguito l’obiettivo di assicurare la neutralità della riforma in termini di costi. È effettivamente quest’obiettivo che ha portato il legislatore a collegare la fissazione di una nuova data di riferimento ad un prolungamento del periodo di un anno necessario per l’avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi.

49.      Nelle sue osservazioni, il governo austriaco fa valere che occorre intendere la nuova disciplina applicabile ai dipendenti dell’ÖBB nel contesto di un numero elevato di altre misure intese ad eliminare dall’ordinamento giuridico austriaco le discriminazioni ingiustificate fondate sull’età. Esso precisa che, a causa della sentenza Hütter (14), misure simili sono state necessarie in relazione a dipendenti di altre imprese pubbliche, dello Stato federale, dei Land e degli enti locali. Secondo tale governo, sarebbe interessato mezzo milione di dipendenti, vale a dire un ottavo della popolazione attiva austriaca.

50.      Il governo austriaco sostiene che un computo dell’insieme dei pregressi periodi di servizio non accompagnato da una contestuale modifica del vecchio ritmo di avanzamento di carriera avrebbe generato spese supplementari rappresentanti diversi punti percentuali delle prestazioni economiche della Repubblica austriaca, il che non sarebbe stato sostenibile per tale Stato membro.

51.      Ritengo che tali argomenti del governo austriaco non possano essere accolti. Infatti, la Corte ha già dichiarato che, se determinate considerazioni di bilancio possono essere alla base delle scelte di politica sociale di uno Stato membro ed influenzare la natura o l’entità delle misure che questo intende adottare, simili considerazioni non possono però, di per sé sole, costituire una finalità legittima ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2000/78 (15).

52.      Infine, per quanto riguarda l’obiettivo consistente nel preservare i diritti quesiti dei lavoratori che non sono stati oggetto di una discriminazione in ragione dell’età, occorre rilevare che la tutela dei diritti quesiti di una categoria di persone costituisce un motivo imperativo di interesse generale (16). Ritengo che tale obiettivo costituisca parimenti una finalità legittima ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

53.      La clausola di salvaguardia dei diritti quesiti che figura all’articolo 53 bis, paragrafo 2, punto 3, del BBG è idonea a realizzare tale obiettivo, nella misura in cui essa osta a che, a seguito della fissazione di una nuova data di riferimento, abbia luogo un peggioramento delle condizioni retributive.

54.      Occorre tuttavia verificare se detta clausola non ecceda quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

55.      Rammento che tale disposizione ha per effetto quello di escludere la fissazione di una nuova data di riferimento, nonché il prolungamento dei periodi necessari ai fini dell’avanzamento di carriera, qualora ciò implichi un peggioramento delle condizioni retributive per i dipendenti dell’ÖBB, circostanza che, in pratica, sembra riguardare prevalentemente, se non esclusivamente, i dipendenti che non sono stati oggetto di un trattamento discriminatorio, ossia quelli che hanno maturato la totalità dei loro periodi di servizio dopo il diciottesimo anno di età.

56.      Al pari della Commissione, ritengo che sarebbe stato possibile pervenire al risultato voluto, ossia il mantenimento della retribuzione precedente dei dipendenti che non hanno formato l’oggetto di un trattamento discriminatorio, senza tuttavia rinunciare ad applicare a tale categoria di dipendenti il prolungamento di un anno del periodo necessario per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei tre primi scatti retributivi.

57.      A parte il fatto che un’applicazione uniforme di un siffatto prolungamento avrebbe consentito di dimostrare la coerenza del nuovo sistema rispetto all’obiettivo consistente nel valorizzare in maniera diversa l’esperienza professionale acquisita all’inizio della carriera, il legislatore austriaco avrebbe potuto perseguire l’obiettivo consistente nella preservazione dei diritti quesiti dei lavoratori che non sono stati oggetto di un trattamento discriminatorio mettendo in atto un regime transitorio. Preciso, al riguardo, che un sistema come quello previsto all’articolo 53 bis del BBG non costituisce affatto un regime transitorio, in quanto esso è inteso a disciplinare la carriera dei lavoratori ai quali esso si applica fintantoché questi ultimi non abbiano raggiunto l’ultimo scatto della tabella retributiva.

58.      L’attuazione di un vero e proprio regime transitorio avrebbe potuto consentire ai dipendenti che hanno maturato la totalità dei loro periodi di servizio successivamente al diciottesimo anno di età la conservazione, nonostante il prolungamento di un anno del periodo necessario per l’avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi, dello stesso livello di retribuzione per un periodo transitorio.

59.      In concreto, senza la fissazione di una nuova data di riferimento ad una data anteriore, l’applicazione ai dipendenti che non hanno formato oggetto di un trattamento discriminatorio del prolungamento di un anno del periodo necessario per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei primi tre scatti retributivi comporterebbe la retrocessione di tali dipendenti a un livello inferiore. In assenza di una misura di accompagnamento, a tale retrocessione sarebbe inevitabilmente collegata una diminuzione della loro retribuzione. Orbene, per ovviare a tale inconveniente, una siffatta misura di accompagnamento avrebbe potuto consistere nel prevedere, per un periodo transitorio, il mantenimento della retribuzione percepita in precedenza da tali dipendenti fino a che essi non raggiungano nuovamente l’inquadramento che era loro proprio prima della riforma. In altre parole, come spiegato dalla Commissione nelle sue osservazioni, i dipendenti che subiscono una perdita di reddito a causa del prolungamento dei periodi necessari per l’avanzamento di carriera avrebbero conservato il loro trattamento immutato, disaccoppiando quest’ultimo dallo scatto retributivo nel quale essi sarebbero effettivamente inquadrati, e ciò fino a quando questi stessi dipendenti non raggiungano il livello corrispondente a tale trattamento.

60.      È vero che un siffatto regime transitorio avrebbe congelato la retribuzione dei lavoratori non discriminati per alcuni anni. Tuttavia, a parte il fatto che tale periodo sarebbe stato breve, non eccedendo, con ogni probabilità, i tre anni, un tale regime non mi sembra compromettere eccessivamente i diritti dei lavoratori e avrebbe costituito, a mio avviso, un compromesso soddisfacente al fine di realizzare un bilanciamento fra la cancellazione della discriminazione in ragione dell’età, da un lato, e la tutela dei diritti quesiti dei lavoratori non discriminati, dall’altro.

61.      Alla luce di tali elementi, ritengo che l’articolo 53 bis, paragrafo 2, punto 3, del BBG, nella misura in cui esso comporta l’esclusione dell’applicazione del prolungamento di un anno del periodo necessario per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei primi tre scatti retributivi per i dipendenti che hanno maturato la totalità dei loro periodi di servizio successivamente al diciottesimo anno di età, eccede quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo consistente nella preservazione dei diritti quesiti di tali dipendenti.

62.      Risulta dalle considerazioni che precedono che gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una misura nazionale come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale i lavoratori che hanno maturato i loro periodi di servizio prima del diciottesimo anno di età possono far valere tali periodi, in cambio di un prolungamento di un anno del periodo necessario per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei primi tre scatti retributivi, mentre un siffatto prolungamento non viene applicato, in pratica, ai lavoratori che hanno maturato dopo il diciottesimo anno di età la totalità dei loro periodi di servizio computabili.

63.      Procederò adesso ad esaminare le conseguenze giuridiche che, a mio avviso, il giudice del rinvio deve trarre dalla persistenza, nel nuovo sistema, di una discriminazione fondata sull’età.

B –    Sulle conseguenze giuridiche della persistenza di una discriminazione fondata sull’età

64.      In via preliminare, occorre richiamare l’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, il quale esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 2000/78 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (17).

65.      Qualora non sia possibile procedere ad un’interpretazione e ad un’applicazione della normativa nazionale conformi agli obblighi di cui a tale direttiva, occorre parimenti rammentare che, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, di cui gode anche il divieto di discriminazione in ragione dell’età, una normativa nazionale contraria, rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, deve essere disapplicata (18).

66.      Inoltre, secondo giurisprudenza costante, qualora il diritto nazionale preveda un trattamento differenziato tra vari gruppi di persone in violazione del diritto dell’Unione, e finché non siano stati adottati provvedimenti che ripristino la parità di trattamento, il rispetto del principio della parità di trattamento può essere garantito soltanto attraverso la concessione, alle persone della categoria sfavorita, degli stessi vantaggi di cui fruiscono le persone della categoria favorita (19). La Corte ha parimenti precisato che, in mancanza della corretta applicazione del diritto dell’Unione, il regime applicabile ai membri della categoria favorita restava il solo sistema di riferimento valido.

67.      Risulta da tale giurisprudenza che, finché non verrà attuato un sistema che sopprima la discriminazione in ragione dell’età in maniera conforme a quanto previsto dalla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore nazionale, e applicare ai membri della categoria sfavorita lo stesso regime del quale fruiscono le persone dell’altra categoria.

68.      Nell’ambito della controversia oggetto del procedimento principale, ciò implica pertanto, a mio avviso, la fissazione al 22 giugno 1985 della nuova data ai fini dell’avanzamento di carriera, senza applicazione del prolungamento di un anno del periodo richiesto per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei primi tre scatti retributivi. Stando alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, ne consegue, per il periodo intercorso dal novembre 2007 al giugno 2012, una differenza in termini di retribuzione a favore del sig. Starjakob pari a EUR 3 963,75 lordi.

69.      Se il versamento della differenza in termini di retribuzione può giustamente essere reclamato dal sig. Starjakob sul fondamento della summenzionata giurisprudenza, rilevo, alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio, che questi può parimenti chiedere la concessione di una siffatta compensazione economica fondandosi sulle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2000/78, e segnatamente quelle che recepiscono l’articolo 17 di tale direttiva.

70.      Come indicato dalla Corte nella sua sentenza Asociaţia Accept (20), l’articolo 17 della direttiva 2000/78 conferisce agli Stati membri il compito di determinare il sistema delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione di tale direttiva e di prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Sebbene non imponga sanzioni determinate, tale articolo precisa che le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme nazionali di attuazione della suddetta direttiva devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (21).

71.      Secondo la Corte, il sistema di sanzioni istituito per trasporre l’articolo 17 della direttiva 2000/78 nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro deve garantire, in particolare, parallelamente ai provvedimenti adottati per attuare l’articolo 9 della medesima direttiva, una tutela giuridica effettiva ed efficace dei diritti tratti dalla stessa. La severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale di proporzionalità (22). Comunque sia, una sanzione meramente simbolica non può essere considerata compatibile con un’attuazione corretta ed efficace della direttiva 2000/78 (23).

72.      È vero che l’articolo 17 della direttiva 2008/78 lascia agli Stati membri, per reprimere la trasgressione del divieto di discriminazione, la liberta di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire il suo scopo (24).

73.      Tuttavia, qualora uno Stato membro abbia optato per un regime sanzionatorio particolare, esso è tenuto ad applicarlo in conformità degli obblighi del diritto dell’Unione.

74.      In particolare, secondo la Corte, se uno Stato membro decide di reprimere la trasgressione del divieto di discriminazione mediante la concessione di un indennizzo, questo, perché ne siano certi l’efficacia e l’effetto deterrente, deve comunque essere adeguato rispetto al danno subito e deve quindi andare oltre il risarcimento puramente simbolico (25). Spetta al giudice nazionale dare alla legge adottata per l’attuazione della direttiva, profittando al massimo del margine di discrezionalità attribuitogli dal diritto nazionale, un’interpretazione ed un’applicazione conformi agli obblighi del diritto dell’Unione (26).

75.      Alla luce di tali elementi, occorre sottolineare che l’articolo 26, paragrafo 2, della legge sulla parità di trattamento, il quale, come è stato confermato in udienza, traspone nel diritto austriaco l’articolo 17 della direttiva 2000/78, prevede, a favore del lavoratore discriminato, un diritto al pagamento, da parte del datore di lavoro, della differenza di retribuzione conseguente ad una discriminazione, nonché un risarcimento per il danno morale subito.

76.      Il diritto al pagamento della differenza di retribuzione conseguente ad una discriminazione in ragione dell’età è dunque espressamente previsto dalla normativa austriaca che recepisce la direttiva 2000/78, cosicché non vedo come, nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, il datore di lavoro possa sottrarvisi. Inoltre, l’articolo 26, paragrafo 2, della legge sulla parità di trattamento prevede parimenti che un lavoratore come il sig. Starjakob possa pretendere un risarcimento per il danno morale subito.

77.      Va da sé che il pagamento, a favore del sig. Starjakob, della differenza di retribuzione che egli reclama presuppone la cooperazione del medesimo. Infatti se, a mio avviso, non si può pretendere da quest’ultimo che egli collabori, fornendo le prove relative ai periodi di servizio maturati prima del diciottesimo anno di età, con un nuovo sistema che mantiene, come si è visto, una discriminazione in ragione dell’età, egli è per contro tenuto a comunicare siffatte prove al giudice del rinvio.

78.      Procederò adesso ad esaminare la sesta e la settima questione relative alla compatibilità con il diritto dell’Unione dei termini di prescrizione previsti dal diritto austriaco.

C –    Sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dei termini di prescrizione previsti dal diritto austriaco

79.      Occorre distinguere due termini di prescrizione.

80.      Da un lato, la normativa austriaca assoggetta ad un termine di prescrizione trentennale il diritto di un dipendente di chiedere una rivalutazione dei periodi di servizio che devono essere computati per la fissazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera (27). Si evince dal fascicolo che la domanda del sig. Starjakob non è interessata da tale termine di prescrizione trentennale.

81.      Dall’altro, il diritto austriaco assoggetta i crediti retributivi conseguenti ad una discriminazione ad un termine di prescrizione di tre anni (28).

82.      Secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità dei ricorsi intesi a garantire la piena tutela dei diritti spettanti alle persone in forza delle norme del diritto dell’Unione, purché dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (29).

83.      Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se il diritto dell’Unione, e in particolare il principio di effettività, implichi che il termine di prescrizione dei diritti fondati sul diritto dell’Unione cominci a decorrere solo a partire da una sentenza della Corte che chiarisce la situazione giuridica.

84.      La soluzione di tale questione risulta dalla sentenza Pohl (30), nella quale la Corte ha dichiarato, in relazione al termine di prescrizione trentennale, che il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale che assoggetta a un siffatto termine, che inizia a decorrere dalla conclusione dell’accordo in forza del quale è stata fissata la data di riferimento ai fini dell’avanzamento o dall’inquadramento a uno scatto di retribuzione erroneo, il diritto di un dipendente di chiedere una nuova valutazione dei periodi di servizio da prendere in considerazione ai fini della fissazione di tale data di riferimento.

85.      Per pervenire ad una conclusione del genere, la Corte ha precisato che il momento iniziale del termine di prescrizione rientra, in linea di principio, nell’ambito del diritto nazionale, e che l’eventuale accertamento da parte della Corte di una violazione del diritto dell’Unione è in linea di massima ininfluente su detto dies a quo (31). La Corte ne ha desunto che le rispettive date di pronuncia delle sentenze Österreichischer Gewerkschaftsbund (32) e Hütter (33) erano inconferenti quanto al dies a quo del termine di prescrizione trentennale e, pertanto, risultavano irrilevanti ai fini della valutazione del rispetto, nell’ambito della causa sfociata nella sentenza Pohl (34), del principio di effettività.

86.      Una soluzione del genere può essere estesa, a mio avviso, al termine di prescrizione triennale al quale sono assoggettati i crediti retributivi conseguenti ad una discriminazione. Pertanto, il diritto dell’Unione non esige affatto che l’applicazione di tale termine dipenda dalla data della pronuncia della sentenza Hütter (35), ossia il 18 giugno 2009.

87.      Ciò premesso, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, il legislatore austriaco era libero di tenere conto, come aveva fatto all’articolo 53 bis, paragrafo 5, del BBG, della data della pronunzia della sentenza Hütter (36), al fine di adattare una sospensione del termine di prescrizione triennale.

88.      Infine, con la settima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se il principio di equivalenza imponga di estendere la sospensione, prevista all’articolo 53 bis, paragrafo 5, del BBG, del termine di prescrizione applicabile ai crediti retributivi scaturenti dalla fissazione di una nuova data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera nell’ambito del nuovo sistema, alle azioni intese al pagamento delle differenze di trattamento risultanti da un vecchio sistema costitutivo di una discriminazione in ragione dell’età.

89.      Rammento che, ai sensi dell’articolo 53 bis, paragrafo 5, del BBG, «[i]n relazione ai crediti retributivi originati dalla nuova fissazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera, il periodo intercorrente tra il 18 giugno 2009 e la data di pubblicazione della legge federale pubblicata nel BGBl. I, 129/2011 non deve essere computato nel termine di prescrizione triennale».

90.      In forza del primato del diritto dell’Unione, il giudice nazionale è unicamente tenuto a disapplicare le disposizioni del suo diritto nazionale contrarie al diritto dell’Unione. Sebbene, come si è visto, le disposizioni di cui all’articolo 53 bis del BBG che hanno per effetto quello di perpetuare la discriminazione in ragione dell’età debbano essere disapplicate dal giudice nazionale, ciò non avviene per le disposizioni che, come l’articolo 53 bis, paragrafo 5, del BBG, sono conformi al diritto dell’Unione. Tale disposizione del nuovo sistema è dunque, a mio avviso, pienamente applicabile nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale.

IV – Conclusione

91.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti le questioni pregiudiziali sottopostele dall’Oberster Gerichtshof:

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una misura nazionale come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale i lavoratori che hanno maturato i loro periodi di servizio prima del diciottesimo anno di età possono far valere tali periodi, in cambio di un prolungamento di un anno del periodo necessario per l’avanzamento di carriera in ciascuno dei tre primi scatti retributivi, mentre un tale prolungamento non viene applicato, in pratica, ai lavoratori che hanno maturato dopo il diciottesimo anno di età la totalità dei loro periodi di servizio computabili.

Finché non verrà attuato un sistema che sopprima la discriminazione in ragione dell’età in maniera conforme a quanto previsto dalla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore nazionale, e applicare ai membri della categoria sfavorita lo stesso regime del quale fruiscono le persone dell’altra categoria.

Incombe al giudice nazionale applicare ad una situazione come quella di cui al procedimento principale la legislazione nazionale che recepisce nel suo diritto nazionale la direttiva 2000/78 e, in particolare, le disposizioni di tale legislazione che recepiscono l’articolo 17 di tale direttiva.

Il diritto dell’Unione non osta né all’applicazione di un termine di prescrizione triennale ai crediti retributivi conseguenti ad una discriminazione in ragione dell’età né alla decisione del legislatore nazionale di sospendere tale termine per il periodo intercorrente tra il 18 giugno 2009, data di pronuncia della sentenza Hütter (C−88/08, EU:C:2009:381), e la data di pubblicazione della legge nazionale che prevede il computo dei periodi di servizio maturati prima del diciottesimo anno di età.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      In prosieguo: la «Carta».


3 –      GU L 303, pag. 16.


4 –      BGBl. 170/1963; in prosieguo: la «BO 1963».


5 –      BGBl. I, 129/2011; in prosieguo: il «BBG».


6 –      In prosieguo: la «clausola di salvaguardia dei diritti quesiti».


7 –      BGB1. I, 66/2004.


8 –      In prosieguo: l’«ABGB».


9 – C‑88/08, EU:C:2009:381.


10 –      EU:C:2009:381.


11 –      V. sentenze Palacios de la Villa (C‑411/05, EU:C:2007:604, punto 68), e Rosenbladt (C‑45/09, EU:C:2010:601, punto 41).


12 –      Sentenza Hennigs e Mai (C‑297/10 e C‑298/10, EU:C:2011:560, punto 72 e la giurisprudenza citata).


13 –      V., segnatamente, sentenza Fuchs e Köhler (C‑159/10 e C‑160/10, EU:C:2011:508, punto 85).


14 –      EU:C:2009:381.


15 –      Sentenza Fuchs e Köhler (EU:C:2011:508, punto 74).


16 –      Sentenze Commissione/Germania (C‑456/05, EU:C:2007:755, punto 63), nonché Hennigs e Mai (EU:C:2011:560, punto 90).


17 –      V., in tal senso, sentenza Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517, punto 56).


18 –      V. sentenza Kücükdeveci (C‑555/07, EU:C:2010:21, punto 54 e la giurisprudenza citata).


19 –      V., segnatamente, sentenze Terhoeve (C‑18/95, EU:C:1999:22, punto 57); Jonkman e a. (da C‑231/06 a C‑233/06, EU:C:2007:373, punto 39), nonché Landtová (C‑399/09, EU:C:2011:415, punto 51).


20–      C‑81/12, EU:C:2013:275.


21–      Ibidem (punto 61).


22 –      Ibidem (punto 63 e la giurisprudenza citata).


23 –      Ibidem (punto 64).


24 –      V., per analogia, sentenza von Colson e Kamann (14/83, EU:C:1984:153, punto 28).


25 –      Idem.


26 –      Idem.


27 –      Articolo 1480 dell’ABGB.


28 –      Articolo 29, paragrafo 1, della legge sulla parità di trattamento, che rimanda all’articolo 1486, punto 5, dell’ABGB.


29 –      V., segnatamente, sentenza Pohl (C‑429/12, EU:C:2014:12, punto 23 e la giurisprudenza citata).


30 –      EU:C:2014:12.


31 –      Sentenza Pohl (EU:C:2014:12, punto 31 e la giurisprudenza citata).


32 –      C‑195/98, EU:C:2000:655.


33 –      EU:C:2009:381.


34 –      EU:C:2014:12.


35 –      EU:C:2009:381.


36 –      Idem.