Language of document : ECLI:EU:T:2014:496

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

22 maggio 2014 (*)

«Marchio comunitario – Procedimento giurisdizionale – Sostituzione di una parte della controversia – Trasferimento dei diritti della richiedente di un marchio comunitario»

Nella causa T‑153/11,

Zenato Azienda Vitivinicola Srl, con sede in Peschiera del Garda (Italia), rappresentata da A. Rizzoli, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in Verona (Italia),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 16 dicembre 2010 (procedimento R 183/2010‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona e la Zenato Azienda Vitivinicola Srl,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da M. van der Woude, presidente, I. Wiszniewska‑Białecka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2011,

viste le ordinanze di sospensione del procedimento del 14 luglio 2011, del 16 febbraio 2012 e del 13 luglio 2012,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2013,

vista la replica depositata nella cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2014,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Il 20 aprile 2007 la ricorrente, Zenato Azienda Vitivinicola Srl, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)], una domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo ZENATO RIPASSA.

2        Il 16 novembre 2007 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto. L’opposizione era fondata sul marchio denominativo anteriore RIPASSO, oggetto della registrazione italiana n. 682213, effettuata in data 27 giugno 1996 e rinnovata il 21 aprile 2006.

3        Con decisione del 27 novembre 2009 la divisione di opposizione ha concluso nel senso dell’insussistenza di rischio di confusione e ha respinto l’opposizione. Il 26 gennaio 2010 l’opponente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.

4        Con decisione del 16 dicembre 2010 la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha accolto l’opposizione.

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2011, la ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso. Il controricorso dell’UAMI è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2013.

6        Con ordinanze del 14 luglio 2011 nonché del 16 febbraio e del 13 luglio 2012, il presidente della Settima Sezione del Tribunale, in seguito alle domande della ricorrente del 24 maggio e del 27 dicembre 2011 nonché del 22 giugno 2012, ha ordinato la sospensione del procedimento. Con decisione in data 4 settembre 2013, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del procedimento presentata dalla ricorrente il 26 giugno 2013. Il procedimento è ripreso il 30 giugno 2013.

7        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2014, il rappresentante della ricorrente ha informato il Tribunale del trasferimento del marchio richiesto alla Cantina Broglie 1 Srl, chiedendo che la Zenato Azienda Vitivinicola fosse sostituita nel presente procedimento dalla Cantina Broglie 1. Tale rappresentante ha fornito altresì la prova di un mandato conferito dalla Cantina Broglie 1 e ha allegato alla sua lettera del 24 marzo 2014 un attestato dell’UAMI del 7 marzo 2014, che confermava l’iscrizione nel registro dei marchi comunitari del trasferimento del marchio richiesto alla Cantina Broglie 1.

8        Le altre parti del procedimento sono state invitate a presentare le proprie osservazioni sulla domanda di sostituzione.

9        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2014, l’UAMI ha segnalato di non avere obiezioni alla sostituzione della Zenato Azienda Vitivinicola con la Cantina Broglie 1.

10      Da giurisprudenza costante risulta che, in caso di cessione di un diritto di proprietà intellettuale che sia oggetto della controversia, il nuovo titolare di tale diritto, avente causa della parte dinanzi alla commissione di ricorso, può essere autorizzato con ordinanza a sostituirsi al cedente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, a condizione che il precedente titolare del diritto non vi si opponga e che il Tribunale, sentite le altre parti della controversia, lo ritenga opportuno [v. ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2009, Peek & Cloppenburg e van Graaf/UAMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 8 e giurisprudenza ivi citata].

11      D’altronde, in assenza di disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e del regolamento di procedura del Tribunale che prevedano esplicitamente la sostituzione di una parte ad un’altra, occorre applicare per analogia le disposizioni procedurali di cui agli articoli 115 e 116 del regolamento di procedura. In particolare, l’avente causa deve accettare la controversia nello stato in cui si trova al momento in cui avviene la sostituzione (ordinanza Thai Silk, cit. supra al punto 10, punto 9).

12      Nella fattispecie, il rappresentante della Zenato Azienda Vitivinicola, precedente titolare dei diritti collegati alla domanda di marchio comunitario contro la quale è stata proposta l’opposizione, ha informato il Tribunale del trasferimento del marchio richiesto alla Cantina Broglie 1 e ha chiesto, in qualità di rappresentante di quest’ultima, che la Zenato Azienda Vitivinicola fosse sostituita nel presente procedimento dalla Cantina Broglie 1.

13      L’UAMI non ha sollevato obiezioni alla sostituzione della Zenato Azienda Vitivinicola da parte della Cantina Broglie 1.

14      Pertanto, si deve autorizzare la Cantina Broglie 1 a sostituirsi alla Zenato Azienda Vitivinicola in qualità di ricorrente nella presente causa.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1)      La Cantina Broglie 1 Srl è autorizzata a sostituirsi alla Zenato Azienda Vitivinicola Srl in qualità di ricorrente.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 22 maggio 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      M. van der Woude


* Lingua processuale: l’italiano.