Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 dicembre 2013 – Gobierno de Aragón e altri / Consiglio
(Causa T‑150/11)
«Ricorso per annullamento – Aiuti di Stato – Decisione relativa agli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive – Annullamento parziale – Indissociabilità – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Disposizioni di una decisione del Consiglio relativa agli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive – Annullamento che comporta una modifica della sostanza della decisione – Presupposto non soddisfatto – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1407/2002; decisione del Consiglio 2010/787) (v. punti 20, 21, 26-29, 35)
Oggetto
| Domanda di parziale annullamento della decisione del Consiglio 2010/787/UE, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336, pag. 24). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Il Gobierno de Aragón (Spagna), il Principado de Asturias (Spagna) e la Junta de Castilla y León (Spagna) sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |