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Ricorso proposto il 30 giugno 2020 – Zippo Manufacturing e a. / Commissione

(Causa T-402/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Zippo Manufacturing Co. (Bradford, Pennsylvania, Stati Uniti), Zippo GmbH (Emmerich am Rhein, Germania), Zippo SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: R. MacLean, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione del 6 aprile 2020 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, nei limiti in cui tali misure si applicano alle ricorrenti;

condannare la convenuta e gli eventuali intervenienti alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nel selezionare i prodotti delle ricorrenti per l’applicazione dei dazi addizionali previsti dal regolamento impugnato, in quanto tali misure: a) non sono idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti; b) eccedono quanto necessario per conseguire tali obiettivi; e c) comportano inutili ripercussioni negative per le ricorrenti.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento nel selezionare i prodotti delle ricorrenti per l’applicazione dei dazi addizionali previsti dal regolamento impugnato, in quanto i dazi addizionali creano nei confronti delle ricorrenti una situazione di disuguaglianza sul mercato dell’Unione, senza che si sia motivato in modo sufficiente che la discriminazione fosse oggettivamente giustificata.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione di diritto e di fatto per non avere fornito una motivazione adeguata del regolamento impugnato e delle misure controverse che hanno selezionato i prodotti delle ricorrenti per l’imposizione di dazi addizionali, in quanto la Commissione europea non ha fornito un’adeguata e sufficiente motivazione in ordine all’applicazione delle misure ai loro prodotti.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione di diritto per violazione degli obblighi dell’Unione derivanti dagli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio, in quanto la Commissione europea era obbligata, ai sensi dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell’articolo 22, paragrafo 3, dell’Intesa sulla risoluzione delle controversie dell’OMC, a sospendere concessioni o altri obblighi relativi allo stesso settore in cui si sono prodotti l’annullamento o la riduzione dei benefici in base alle pertinenti misure di salvaguardia statunitensi, a danno degli interessi economici e commerciali delle ricorrenti.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione a causa della selezione dei prodotti delle ricorrenti per l’applicazione dei dazi addizionali previsti dal regolamento impugnato, in quanto il processo di consultazione svoltosi precedentemente non è stato trasparente, non è stato efficace nel fornire alle ricorrenti un adeguato preavviso relativamente al suo svolgimento, le ha private del diritto di essere ascoltate e ha violato il loro legittimo affidamento a non vedersi applicare tali misure.

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