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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Germania) l’8 maggio 2023 – Europäische Chemikalienagentur / B. GmbH

(Causa C-290/23, ECHA)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Europäische Chemikalienagentur

Convenuta: B. GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 299, primo comma, prima parte della frase, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) debba essere interpretato nel senso che esso deve essere applicato esclusivamente alle decisioni adottate dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea o se esso valga anche per le decisioni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche con cui è stato riscosso un onere amministrativo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008 1 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 2 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Ove la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche sulla riscossione di un siffatto onere amministrativo non costituisca un titolo esecutivo:

se l’articolo 13, paragrafo 4, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 340/2008 debba essere interpretato nel senso che deve essere esclusa un’azione di condanna diretta ad ottenere il pagamento dell’onere amministrativo.

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1 Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2008, L 107, pag. 6).

1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).